Incarto n. 30.2003.183/AMM 14342/009
Bellinzona 11 agosto 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 26 maggio 2003 presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 2 giugno 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 9 maggio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 120.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 20 dicembre 2002 in territorio di __________:
"Ha posteggiato il veicolo __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 79 cpv. 4";
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 26 maggio 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 2 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la documentazione prodotta contestualmente al ricorso può essere acquisita agli atti, ma la generica domanda intesa all'esperimento di ulteriori prove non merita accoglimento, giacché non è dato a divedere – né il ricorrente spiega – in che modo non meglio precisati "testi ed ogni altra [prova] ammessa dalla legge" (ricorso, pag. 1 in fondo e pag. 2 verso l'alto) sarebbero suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;
che, ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; nei posti di posteggio recanti il cartello complementare "invalidi", è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida, a condizione che il conducente applichi "l'autorizzazione per invalidi, rilasciata dall'autorità competente, in maniera ben visibile sul veicolo" (art. 65 cpv. 5 seconda frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per il parcheggio inferiore a 60 minuti di un veicolo non autorizzato su un posto riservato agli invalidi, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.–;
che la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.–, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo su un posto di parcheggio riservato agli invalidi;
che l'insorgente non contesta – di per sé – il posteggio in zona riservata agli invalidi, ma si duole di come "a seguito dei tragici fatti accaduti il 9.10.2002, per altro di pubblico dominio, egli si trovava in uno stato di grave menomazione alle mani, tant'è vero che in quel periodo era in stato di incapacità lavorativa" (ricorso, pag. 2 in alto);
che, sempre stando all'interessato, egli si trovava di conseguenza "in stato d'invalidità temporanea, e per tanto gli era consentito parcheggiare il veicolo nei posteggi appositamente riservati agli invalidi" (ricorso, pag. 2 in fondo);
che le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno del proprio agire, per quanto comprensibili, non lo esimevano tuttavia dall'obbligo di farsi rilasciare dall'autorità competente la predetta autorizzazione e di apporla sul veicolo utilizzato;
che una diversa soluzione renderebbe di fatto impossibile – per l'autorità preposta alla sorveglianza dei parcheggi – controllare il rispetto della normativa e sfocerebbe inevitabilmente nell'abuso delle aree riservate a discapito dei beneficiari dell'autorizzazione per invalidi;
che l'insorgente non spende del resto una parola per spiegare il motivo per cui, dopo oltre 2 mesi dai noti eventi del 9 ottobre 2002, egli non aveva ancora postulato il rilascio di siffatta autorizzazione;
che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.–, pari alla sanzione comminata dall'ordinanza concernente le multe disciplinari, per avere posteggiato un veicolo non autorizzato su un posto di parcheggio riservato agli invalidi;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che le circostanze particolari del caso concreto giustificano nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).