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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.08.2003 30.2003.159

6. August 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·840 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.159/AMM 12198/009

Bellinzona 6 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 25 aprile 2003 presentato da

___________  ___________, ___________

contro

la decisione n. ___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste                                  le osservazioni del 13 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione dell'11 aprile 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 15 febbraio 2003 in territorio di ___________:

                                         "Ha omesso di sottoporre il veicolo ___________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC;

                                         che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 aprile 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che in uno scritto del 13 maggio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

                                         che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;

                                         che l'ultimo servizio di manutenzione, avvenuto il 31 gennaio 2000, era scaduto nel gennaio 2002 (v. rapporto di contravvenzione del 26 febbraio 2003), ossia un anno prima del controllo effettuato dalla polizia comunale il 15 febbraio 2003;

                                         che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere quanto segue:

                                         "Per motivi di inutilità della macchina, durante il periodo 2001-2002 non è stato fatto il servizio di gas scarico. La macchina una ___________ che il signor ___________ mi ha obbligato di accettare. Rifiutando di pagarmi in contanti. Non c'era un'altra alternativa, dovevo accettare la macchina se no niente. Durante il colloquio con il signor ___________ mi è stato detto che era un affare, prendere la macchina. Accettando l'offerta, ho preso la macchina con tutti i suoi difetti, dovendo poi lasciarla ferma per più di un anno. La nostra situazione finanziaria non ci permette di avere una macchina con delle spese così alte, riparazione, collaudo, assicurazione, gomme.

                                         Vi prego di capire il motivo di questo ritardo, e in attesa di una vostra saggia decisione vi porgo i miei distinti saluti";

                                         che nella misura in cui adombra eventuali colpe di terzi il ricorso si palesa d'acchito inconsistente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che, per il resto, le giustificazioni addotte dal ricorrente non consentono – di per sé – di discostarsi dalla sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;

                                         che si ritiene nondimeno opportuno, data in particolare la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente, ridurre la multa inflittagli a fr. 100.–, come pure soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,                visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a ___________ ___________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.– e alle spese di fr. 30.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– ___________ ___________, ___________, – Sezione della circolazione, ___________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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