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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.08.2003 30.2003.148

19. August 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,243 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.148/ROC/MAM 11829/001

Bellinzona 19 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 22 aprile 2003 presentato da

___________ ___________, ___________ ___________

contro

la decisione 11 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________

viste                                  le osservazioni 29 aprile 2003  presentate dalla Sezione della Circolazione, ___________;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione 11 aprile 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia cantonale, posto di ___________ - relazionato ad un procedimento di multa disciplinare a’sensi degli artt. 1 e segg. LMD, conclusosi in data 17.11.2002, il sig. ___________ ___________ non avendo ottemperato all’invito di pagamento della multa di cui alla posizione no. ___________ dell’allegato 1 OMD entro il previsto termine di riflessione di 30 giorni - regolarmente intimato al ricorrente in data 10.12.2002 e avverso il quale questi con proprie osservazioni 24.12.2002 ha sostanzialmente negato ogni addebito, quanto precede riconfermato dallo stesso con sue nuove osservazioni 25.02.2003 formulate all’indirizzo del relativo rapporto di contro-osservazioni 4.02.2003 redatto dall’allora preposto agente di polizia app. ___________ ___________), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ___________, ha inflitto a ___________, ___________, una multa di Fr. 250.-, oltre a tassa e spese di giustizia, per avere egli in data 31.08.2002 alle ore 11.00 in territorio di ___________, località via ___________, circolato alla guida del veicolo ___________ omettendo di osservare un segnale luminoso. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell’art. 68 cpv. 1 OSS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale ___________ ___________ è insorto con tempestivo ricorso 22 aprile 2003, postulandone l’annullamento per non avere egli commesso il fatto, e, subordinatamente, in applicazione del noto principio penale ‘in dubio pro reo’, stante, a sua detta, l’assenza di prove irrefutabili a suo carico.                       

                                 C.     Con sue osservazioni 29 aprile 2003, il competente Dipartimento propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato                      in diritto

1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCS, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia, laddove i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per quanto concerne i segnali luminosi l’art. 68 cpv. 1 OSS prescrive che la luce rossa significa “Fermata”.

3.Concretamente, i fatti rimproverati all’insorgente sono stati constatati da un agente della polizia cantonale. È ben vero che le constatazioni operate da un poliziotto non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Rientra, per contro, nel quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

4.Nel caso di specie, l’agente accertatore ha stilato un circostanziato rapporto di contro-osservazioni, nel quale, in particolare, si legge: “… si prendeva nuovamente contatto telefonico con il denunciato il quale, nel corso del colloquio, ammetteva nuovamente di essere l’autore dell’infrazione”. Per il rimanente il preposto agente di polizia ha confermato integralmente tutte le circostanze di fatto, tempo e luogo di cui al predetto rapporto di contravvenzione.

5.Vero è, d’altro canto, che il ricorrente nega nel modo più assoluto di avere mai proferito una simile ammissione di colpevolezza. Ma, vi è un ma. Appare infatti di meridiana evidenza come le precise circostanze descritte non possano certamente essere frutto di fantasia dell’agente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative, in particolare per ciò che ne è della sua presa di posizione circa l’ammissione di colpevolezza fornitagli oralmente dal denunciato nell’ambito della predetta intercorsa conversazione telefonica. Ora, una simile dichiarazione, nella denegata ipotesi in cui non corrispondesse al vero, risulterebbe talmente foriera e gravida di (nefaste) conseguenze  per l’agente denunciante che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo ed incomprensibile non intravvedere nella versione fornita dal rappresentante delle forze inquirenti un maggior grado di veridicità e fedefacenza, e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

6.Per contro e sempre in questo contesto, le argomentazioni addotte dall’insorgente, non sono liberatorie e non incrinano la credibilità della versione dell’appuntato ___________, ritenuto poi in particolare che lo stesso ricorrente a ben vedere non ha mai esplicitamente negato di essersi trovato a circolare con la propria vettura nelle surriferite circostanze di tempo e luogo e ritenuto poi inoltre che su esplicito invito delle competenti Autorità, questi compilò in data 5.09.2002 un questionario all’indirizzo delle forze inquirenti senza nulla eccepire circa il contenuto dello stesso che lo indicava come soggetto di una infrazione alla Legge in materia di circolazione stradale avvenuta proprio, guarda caso, all’ora e nel luogo di cui alla decisione impugnata. A mero titolo abbondanziale, si rilevi comunque come il ricorrente neppure abbia del resto ritenuto necessario, ai fini di dimostrare o quantomeno rendere verosimile la propria innocenza e/o il proprio eventuale mancato coinvolgimento personale nell’infrazione che qui ci occupa, dovere fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, fra l’altro, egli avrebbe potuto addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questi ha manifestamente omesso.

                                 7.     Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in questione (la quale, seppur astratta, risulta comunque essere ugualmente punibile: cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), ritiene peraltro equo confermare l’importo della multa a suo tempo inflitta a ___________ ___________, ed ammontante segnatamente a Fr. 250.- (duecentocinquanta), confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge. Il ricorso va pertanto respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi                 richiamati gli artt. 3, 27 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, art. 68 cpv. 1 OSS, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 22 aprile 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 250.- (duecentocinquanta) inflitta con decisione 11 aprile 2003 dalla Sezione della Circolazione, ___________, a ___________ ___________, ___________.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.00 sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, ___________, Luigi Allegrone, ___________,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

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