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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.07.2003 30.2003.133

24. Juli 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·700 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.133/AMM 11469/003

Bellinzona 24 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 9 aprile 2003 presentato da

__________  __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 29 aprile 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 4 aprile 2003, ha inflitto ad __________ __________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 16 gennaio 2003 in territorio di __________:

                                         "ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1";

                                         che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 aprile 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che in uno scritto del 29 aprile 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per essere circolato con un autoveicolo impiegando durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione steso il 24 marzo 2003 da un agente della polizia comunale);

                                         che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo di essere "certo di non aver fatto uso di un telefono senza il dispositivo mani libere" (ricorso, pag. 1 lett. b) e di non sapere "che cosa e chi abbia visto l'app. __________ __________ della polizia comunale di __________ alle 13.33 del 16 gennaio 2003" (ricorso, pag. 2 in alto);

                                         che a sostegno della sua tesi l'insorgente produce – fra l'altro – una dichiarazione 5 febbraio 2003 del proprio gestore di telefonia mobile secondo cui per il numero indicato dall'interessato non è stata riscontrata "nessuna chiamata in entrata e in uscita" (allegato 5 al ricorso);

                                         che l'agente denunciante, invitato dall'autorità di primo grado a precisare le circostanze dell'infrazione, ha dichiarato di avere stilato il rapporto di contravvenzione dopo aver atteso invano dal ricorrente l'invio del "resoconto dei tabulati onde procedere all'abbandono o al mantenimento della contravvenzione" (osservazioni del 28 aprile 2003);

                                         che dal fascicolo processuale non emergono per il resto elementi probatori atti a convincere questo giudice che il ricorrente sia effettivamente incorso nel reato rimproveratogli con la decisione impugnata;

                                         che del resto anche la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e del rapporto dell'agente denunciante, ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

                                         che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;

                                         che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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