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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.07.2003 30.2003.126

10. Juli 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,059 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.126 30.2003.127

Bellinzona 10 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 7 aprile 2003 presentato da

________  ________, ________ (difesa dall'avv. ________ ________, ________)

contro

le decisioni n. (________)________ /________ e (________)________ /________ del 21 marzo 2003 emesse dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ________,

viste                                  le osservazioni del 23 aprile 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione n. (________)________ /________ del 21 marzo 2003, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per avere omesso di notificare – quale gerente del ristorante villa ________ di ________ – l'arrivo di 5 ospiti al competente posto di polizia (fatti avvenuti a fine maggio/inizio giugno 2002);

                                         che la medesima autorità, con decisione n. (________)________ /________ dello stesso giorno, ha inflitto all'interessata la medesima sanzione per avere consentito, quale rappresentante della ________ Sagl, che tale società assumesse la gestione dell'omonimo esercizio pubblico, dal 30 maggio al 3 giugno 2002, sprovvista della necessaria autorizzazione dell'ufficio permessi;

                                         che tali risoluzioni sono state emesse in applicazione degli art. 3, 28, 53 cpv. 3 e 66 LEsPub; 78 a 81 RLEsPub; 4, 10 e 13 DENot;

                                         che ________ è insorta contro tali decisioni con un unico ricorso del 7 aprile 2003 in cui postula "l'annullamento di una delle due multe" e "la riduzione dell'unica multa inflitta";

                                         che nelle sue osservazioni del 23 aprile 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il gravame e di confermare le decisioni impugnate;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;

                                         che le domande della ricorrente intese a richiamare incarti relativi a un procedimento civile "________ -__________ c/ ________ a ________ " e uno penale "promosso da Simone a Marca c/ avv. Vittorio Mariotti" non meritano accoglimento, tali atti istruttori non apparendo suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;

                                         che per l'art. 3 cpv. 1 lett. b LEsPub un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se il gerente è in possesso – fra l'altro – dell'autorizzazione dipartimen­tale di cui all'art. 28 LEsPub;

                                         che giusta l'art. 53 cpv. 3 LEsPub il gerente di un esercizio pubblico con alloggio è altresì responsabile delle notifiche degli ospiti alla polizia, secondo le modalità stabilite dagli art. 4, 10 e 13 DENot;

                                         che l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEsPub commina per le infrazioni alla legge e al regolamento una multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente e i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a  LEsPub);

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, da un lato, per avere consentito – quale rappresentante della ________ Sagl – che tale società assumesse la gestione dell'omonimo ristorante sprovvista della necessaria autorizzazione dell'ufficio permessi (decisione n. (________)________ /________);

                                         che la ricorrente si duole al riguardo di come "la multa inflitta alla ________ Sagl doveva essere emessa solo se gli amministratori della Sagl (avv. ________ ________ e dottor ________ ________) fossero stati al corrente del fatto e fossero stati per qualche verso coinvolti nell'irregolarità" (ricorso, punto 3);

                                         che la ________ Sagl, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa (universitas delinquere non potest: DTF 97 IV 203); una persona giuridica è punibile in altre parole solo qualora una legge federale (p. es. l'art. 7 DPA) o il diritto cantonale lo preveda espressamente, ciò che non è il caso nella specie;

                                         che quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi (DTF 105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611);

                                         che, in concreto, dall'estratto del registro di commercio della ________ Sagl (reperibile sul sito ________) risultano quali soli organi della società i gerenti indicati dalla ricorrente, ossia l'avv. ________ e il dr. ________;

                                         che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta di considerare altrimenti la ricorrente quale organo della società, foss'anche solo di fatto, non bastando al riguardo che l'interessata si sia dichiarata "rappresentante" della società nei confronti dell'Ufficio dei permessi (cfr. il rapporto 2 luglio 2002 dell'isp. ________ e il verbale d'interrogatorio allegato);

                                         che su questo punto il ricorso si rivela di conseguenza provvisto di buon diritto;

                                         che l'autorità di primo grado ha multato inoltre l'interessata per avere omesso di notificare – quale gerente del ristorante villa ________ di ________ – l'arrivo di 5 ospiti al competente posto di polizia (decisione n. (________)____________/____);

                                         che in proposito la ricorrente non nega l'infrazione rimproveratale, che considera tuttavia di "marginale importanza", essendo essa "stata indotta a concedere il pernottamento dal comportamento subdolo e malvagio della persona prestatasi ad agire per conto della signora ________ a ________, la quale ha agito con un comportamento altrettanto squalificante" (ricorso, punto 2);

                                         che il possibile coinvolgimento di terzi nell'infrazione, contrariamente al parere della ricorrente, non consente tuttavia di sminuire le responsabilità personali della gerente nella violazione perpetrata alle già citate norme sulla notifica di ospiti;

                                         che la multa inflitta alla ricorrente per siffatto reato è, in definitiva, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che nella misura in cui conclude per "la riduzione dell'unica multa inflitta", il ricorso è destinato perciò all'insuccesso;

                                         che l'esito del gravame giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio e all'attribuzione di ripetibili;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 28, 53 cpv. 3 e 66 LEsPub; 78 a 81 RLEsPub; 4, 10 e 13 DENot; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione n. (________)________ ___/_____ del 21 marzo 2003 è annullata, mentre la decisione n. (________)________ /________ dello stesso ________ 2003 è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– ________ ________, ________, – avv. ________ ________, ________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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