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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.08.2003 30.2003.119

19. August 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,502 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.119/ROC/MAM 9659/008

Bellinzona 19 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 1 aprile 2003 presentato da

________ ________ ________, ________ ________

contro

la decisione 21 marzo 2003 emessa dalla Sezione della circolazione ________

viste                                  le osservazioni 22 aprile 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, ________;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione 21 marzo 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia comunale di ________ del 23.01.2003 - relazionato ad un procedimento di multa disciplinare a’sensi degli artt. 1 e segg. LMD, conclusosi in data 7.01.2003, non essendosi ottemperato al pagamento della stessa entro il previsto termine di riflessione di trenta giorni - regolarmente intimato al ricorrente e avverso il quale questi ha formulato tempestive osservazioni 28.01.2003, respingendo sostanzialmente ogni addebito di natura contravvenzionale) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ________, ha inflitto a ________ ________ ________, ________ ________, una multa di Fr. 100.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli in data 20 novembre 2002 alle ore 07.55 antimeridiane, in territorio di ________, località Via ________, circolato alla guida della vettura ________, omettendo di osservare il segnale “divieto d’accesso” colà ubicato. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv.1, 90 cfr. 1 LCS, come pure dell’art. 18 cpv.3 OSS.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale ________ ________ è insorto con tempestivo ricorso 1. aprile 2003, postulandone l’annullamento, adducendo in particolare a motivo giustificativo dell’atto illecito il fatto che, proprio quel giorno, egli, in qualità di infermiere/stagiaire presso il Centro ________, Associazione per l’________  e la ________ a domicilio del ________ ________ -________, recavasi in quel di ________ per svolgere una serie di interventi a domicilio presso persone malate e bisognose di cure, in particolare presso un’utente domiciliata in Via ________, a poca distanza, dunque, dalla precitata zona incriminata.

C.Con sue osservazioni 22.04.2003, il competente Dipartimento, basandosi sulle precisazioni 16.04.2003 dell’allora preposto agente comunale cpl  ________ ed in applicazione dell’art. 10LPContr, si è formalmente astenuto dal formulare osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente Giudice.

D.Con tempestive contro-osservazioni 21.07.2003, il ricorrente ha nuovamente respinto ogni addebito di natura penale, affermando in particolare di non avere commesso l’infrazione in questione, né per ciò che ne è della fattispecie oggettiva né per quella soggettiva, e allegando di non avere egli, nelle surriferite circostanze di tempo e luogo, transitato lungo via ________, in prossimità del segnale di divieto d’accesso, ma di avere altresì percorso un differente tratto stradale, segnatamente quello a sfociare su Piazza ________, anziché Piazza ________, quest’ultimo legalmente transitabile, la sanzione pecuniaria così inflitta non potendo pertanto ritenersi giustificata né giustificabile.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCS,  l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. In questo contesto, i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali. In particolare, il segnale “divieto d’accesso” come quello concretamente esistente in Via ________ e riconosciuto come tale pure dal ricorrente - indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato, mentre che all’altra estremità della strada deve essere collocato un segnale indicante il “senso unico”.

3.Nodo gordiano della fattispecie è dunque, in concreto e stante le (nuove) affermazioni del ricorrente in sede di contro-osservazioni 21.07.2003, la questione a sapere se ________ ________, la mattina del 20 novembre 2002 alle ore 07.55, abbia o meno transitato con la vettura ________ in Via ________, ad ________, omettendo di rispettare il segnale di divieto d’accesso ivi posto. Allo scrivente Giudice vengono da ultimo sostanzialmente prospettate due (divergenti) versioni dei fatti. Null’altro. Nulla più. Nessuna ulteriore prova sembrerebbe giungere in soccorso a chi deve prolare il presente giudizio, il quale, stante la manifesta assenza di una prova apodittica in un senso o nell’altro, deve giocoforza basarsi su di un procedimento (e ragionamento) meramente indiziario.

4.Orbene, lo scrivente Giudice, per i motivi di cui si dirà meglio qui appresso, ritiene di potere senz’altro respingere il gravame, ritenuta segnatamente la presenza di una serie di indizi, tra cui le stesse dichiarazioni (talora contraddittorie ed incoerenti) del ricorrente, sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza di quest’ultimo, quanto precede non violando, per costante dottrina e giurisprudenza, il principio della presunzione d’innocenza scatente dall’art. 32 Cost. Fed., nonché dall’art. 6 CEDU.

5.In primis, è avantutto bene rammentare che sustrato alla base della decisione impugnata, risulta senz’altro essere quello del ben noto principio dottrinale e giurisprudenziale della fedefacenza  di un rapporto redatto da un (competente) funzionario nell’esercizio delle proprie funzioni, sempre da ritenersi e presumersi corretto e veritiero sino a dimostrazione (non avvenuta) del contrario.

6.In secundis, è pur vero che il ricorrente, come visto, adduce a motivo giustificativo dell’atto illecito, esigenze professionali (dimostrate con la produzione della dichiarazione 27.12.2002 del responsabile del Centro ________) le quali però, seppur suscettibili di umana comprensione, non rientrano nei motivi giustificativi (Rechtfertigungsgründe) previsti dalla legislazione - il ricorrente non potendo pertanto essere mandato esente da pena - e vanno, se del caso, valutati in un’ottica commisurativa della stessa, ritenuto in particolare che un (denegato) stato di necessità ex art. 34 cfr. 2 CPS non solo non sarebbe comunque stato sufficientemente sottomurato dal ricorrente (cui incombeva, almeno parzialmente, l’onere probatorio in tal senso: cfr., per applicazione in via analogetica: SCHMID, Strafprozessrecht, 2a. ed., Zurigo 1993, n. 282, pag. 80), ma neppure sostanzialmente allegato.

7.In terzo luogo, ed indipendentemente da quanto precede, non vi è chi non veda come sia proprio comunque il ricorrente medesimo, con le sue esplicite e/o implicite constatazioni e allegazioni, a riconoscere l’infrazione imputatagli. Egli, infatti, già in sede di osservazioni di data 28 gennaio 2003, dichiarava che la sua inosservanza del segnale di divieto di accesso per i non residenti in Via ________, ad ________ (inosservanza, dunque, ammessa e riconosciuta!), derivava da una necessità professionale di questi e volta ad un intervento assistenziale presso un’utente del Servizio cui il ricorrente faceva capo e residente, sempre ad ________, in Via ________. Tali allegazioni sono state poi nuovamente riprese e riconfermate dal ricorrente in sede ricorsuale. Unicamente in sede di contro-osservazioni 21 luglio 2003, il ricorrente, improvvisamente, nega di avere commesso l’infrazione in esame, senza minimamente preoccuparsi di quanto (ripetutamente) affermato (e ammesso) in precedenza, da cui la vacillante credibilità dello stesso, il quale, incappando in tali crasse contraddizioni, ha palesemente sconfessato ogni e qualsivoglia tentativo di giustificare l’illiceità del suo agire, o, addirittura, di dimostrarne la sua assoluta e totale inesistenza.

8.In quarto luogo, e abbondanzialmente, il ricorrente neppure ha ritenuto opportuno, al fine di sottomurare le proprie asserzioni, fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, questi avrebbe potuto proporre ulteriori eventuali mezzi di prova a suo sgravio. Ma tant’é.

9.Per tutto quanto precede, il gravame si rivela dunque infondato, l’infrazione (recte: omissione dell’osservanza del segnale “divieto d’accesso”), essendosi manifestamente consumata. Orbene, giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, é punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ma in particolare dell’atteggiamento contraddittorio tenuto dal ricorrente nel corso dell’intero iter procedurale come pure della pericolosità della manovra in questione (la quale, seppur astratta, risulta comunque essere ugualmente punibile: cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3.a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), ritiene peraltro la multa inflitta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                richiamati gli artt. 3, 27 cpv. 1, 90 cfr. 1 LCS, art. 18 cpv. 3 OSS, artt. 1 e segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso 1 aprile 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di Fr. 100.- (cento)  inflitta con decisione 21 marzo 2003 inflitta dalla Sezione della Circolazione, ________, a ________ ________ ________, ________ ________.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 160.00 sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, ________, ________ ________ ________, ________ ________,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore: