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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.07.2003 30.2003.113

8. Juli 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·875 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.113/AMM 88/2003

Bellinzona 8 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 20 marzo 2003 presentato da

__________  __________, __________

contro

la decisione n. __________ del __________ 2003 emessa dalla Divisione dell'ambiente, __________,

viste                                  le osservazioni dell'11 aprile 2003 presentate dalla Divisione dell'ambiente;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Divisione dell'ambiente, con decisione del 7 marzo 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 15 ottobre 2002 in territorio di __________:

                                         "[ha] organizzato l'acquisto e tentato, in unione ai signori __________ __________ e __________ __________, la messa in libertà senza la necessaria autorizzazione, di 22 fagiani di piano, a scopo venatorio";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 6 cpv. 1 e 18 cpv. 2 LCP; 8 cpv. 5 OCP; 26, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 16 cpv. 1 RALCC;

                                         che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 marzo 2003 in cui postula una riduzione della multa;

                                         che nelle sue osservazioni dell'11 aprile 2003 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti in virtù dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 6 cpv. 1 LCP i Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente; nell'ambito delle sue competenze, il Consiglio di stato – e per esso l'Ufficio caccia e pesca – può autorizzare la messa in libertà di animali selvatici qualora siano adempiute le condizioni sancite dalla predetta norma federale (art. 26 LCC e 16 cpv. 1 RALCC); chi vuole mettere in libertà animali deve in ogni caso marcarli e annunciarli (art. 8 cpv. 5 OCP);

                                         che chiunque contravviene alle predette disposizioni è punito con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 18 cpv. 1 LCP e 41 prima frase LCC); il tentativo e la complicità sono anch'essi punibili (art. 18 cpv. 2 LCP e 41 seconda frase LCC);

                                         che la Divisione dell'ambiente ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "organizzato l'acquisto e tentato, in unione ai signori __________ Codiroli e __________ __________, la messa in libertà senza la necessaria autorizzazione, di 22 fagiani di piano, a scopo venatorio";

                                         che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma insorge contro "l'ammontare della multa che mi sembra sproporzionata per il 'solo tentativo' di effettuare un'azione permessa in tutt'Europa e qui negata per motivi, per me, ritenuti non giusti e non solo da me" (ricorso, primo paragrafo);

                                         che l'interessato sottolinea inoltre come "di fronte all'ordine di sequestro impartitomi dai 2 guardacaccia, ho dimostrato disponibilità riportando il corpo del reato da dove era partito facilitando e togliendo dall'impaccio i funzionari che avrebbero dovuto pensare, ed era obbligo loro, a sistemare questi fagiani scegliendo fra il porli in voliere adatte non reperibili comodamente o a, come si dice in dialetto, 'tirar loro il collo" (ricorso, secondo paragrafo);

                                         che le argomentazioni ricorsuali non consentono tuttavia di sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione da egli perpetrata alle norme sulla caccia, suscettibile – stando alle constatazioni dell'autorità amministrativa di cui questo giudice non ha motivo di dubitare – di comportare inevitabilmente la morte degli esemplari destinati alla liberazione, "sia perché uccisi da cacciatori o da predatori, sia a causa della mancanza di nutrimento e del freddo durante i mesi invernali" (osservazioni dell'11 aprile 2003, pag. 1 in basso);

                                         che neppure giova all'insorgente prevalersi della mancata realizzazione del reato, ove appena si consideri come – per sua stessa ammissione – il tentativo "è stato frustrato dall'intervento dei guardacaccia" (osservazioni del 3 febbraio 2003, pag. 2 in alto), anziché dalla desistenza spontanea dell'interessato, il quale insiste per di più nel ritenere "ingiusti" i motivi posti a fondamento del divieto oggetto della contravvenzione (ricorso, a metà);

                                         che la multa inflitta risulta in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, alla collaborazione prestata dall'insorgente (ricorso, secondo paragrafo) e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

                                         che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 6 cpv. 1 e 18 cpv. 1 e 2 LCP; 8 cpv. 5 OCP; 26, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 16 cpv. 1 RALCC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

__________ __________, __________, Divisione dell'ambiente, __________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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