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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.08.2003 30.2003.102

19. August 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,100 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.102/ROC/MAM 9052/001

Bellinzona 19 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 13 marzo 2003 presentato da

________  ________, ________ ________

contro

la decisione 7 marzo 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ________,

viste                                  le osservazioni 11 aprile 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, ________;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione 7 marzo 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione del 17.12.2002 della Polizia Comunale di ________ - relazionato ad un procedimento di multa disciplinare a’sensi degli artt. 1 e segg. LMD, conclusosi in data 29.11.2002, la sig.ra ________ ________ non avendo ottemperato all’invito di pagamento della multa di cui alle posizioni no. 309.1 e no. 304.17 dell’allegato 1 OMD entro il previsto termine di riflessione di 30 giorni - regolarmente intimato alla ricorrente, la quale non ha formulato osservazioni al riguardo), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ________, ha inflitto a ________ ________, ________, una multa di Fr. 350.-, oltre a tassa e spese di giustizia, per avere ella, in data 21 ottobre 2002, alle ore 13.57, in territorio di ________, località Via ________ ________ direzione Via ________, circolato con il veicolo ________ omettendo di osservare un segnale luminoso e omettendo pure di osservare il segnale “divieto di svoltare a sinistra”. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1, 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 25 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSS.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale ________ ________ è insorta con tempestivo ricorso 13 marzo 2003, postulandone l’annullamento e negando sostanzialmente ogni addebito di natura contravvenzionale, come pure tutti i fatti così come descritti e riferiti nel predetto rapporto di contravvenzione 17.12.2002 e relativa decisione qui impugnata, sottolineando in particolare come la svolta a sinistra da lei effettuata fosse avvenuta alle ore 14.00 precise (anziché alle ore 13.57) e allegando inoltre che la denegata infrazione relativa all’inosservanza del segnale “divieto di svoltare a sinistra”, non potrebbe comunque essere perseguibile a’sensi di Legge, la segnaletica in esame non essendo stata a suo tempo oggetto di pubblicazione ex art. 107 cpv. 1 OSS, e che, da ultimo, non vi sarebbe stata alcuna inosservanza del segnale luminoso in esame, quest’ultimo risultando, al momento dei fatti, posizionato sul segnale (verde) di via libera ex art. 68 cpv. 2 OSS:

C.Con sue osservazioni 11.04.2003, il competente Dipartimento, basandosi pure sul rapporto di contro-osservazioni 9.04.2003 redatto dall’allora preposto agente comunale app. ________ ________ - il quale riconfermava integralmente le circostanze di fatto, tempo e luogo di cui al surriferito rapporto di contravvenzione - propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCS, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della Polizia, laddove i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali. In questo senso, il segnale “divieto di svoltare a sinistra”, significa che è vietato svoltare a sinistra nel punto indicato (art. 25 cpv. 1 OSS). Circa poi il genere ed il significato dei segnali luminosi, l’art. 68 cpv. 1 OSS determina che la luce rossa significa “Fermata”.

3.La ragione dei predetti divieti, è insita nella concezione generale di prevenzione degli incidenti della circolazione e relativa riduzione dei rischi per l’integrità fisica delle persone, attorno alla cui protezione ruota del resto l’intera legislazione in materia di circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale.

4.Nodo gordiano della presente fattispecie è dunque, in concreto e stante le affermazioni e allegazioni della ricorrente, di natura manifestamente opposta e contraria alla versione delle forze inquirenti, la questione a sapere se ________ ________, il pomeriggio del 21 ottobre 2002 alle ore 13.57, abbia o meno transitato con la vettura ________ su Via ________ ________, a ________, omettendo di osservare il segnale “divieto di svoltare a sinistra” per imboccare così Via ________, quanto precede in crassa violazione di un segnale luminoso ubicato su Via ________ ________ medesima all’indirizzo dei conducenti provenienti da ________ /________ e in direzione di Sorengo/Lugano, in prossimità dell’intersezione con la suddetta Via ________  ________.

5.In primis, va innanzitutto rilevato che - come giustamente asserito dall’agente di polizia nelle proprie contro-osservazioni 9.04.2003 e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - la segnaletica in esame è stata oggetto di pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino no. ________ /________, pag. 6196, la procedura avendo pertanto rispettato tutti i requisiti formali richiesti dalla Legislazione in materia in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 3 cpv. 3 e 4 LCS e art. 107 cpv. 1 OSS. In particolare tale pubblicazione concernente le prescrizioni locali sul traffico (art. 23 RLACS), stabiliva l’introduzione di una restrizione a titolo sperimentale sul tratto di strada cantonale principale n. ________ (________ /________ ________ /________ /________ /________), nel periodo compreso tra l’1.10.2002 ed il 31.12.2002, e segnatamente un divieto di svoltare a sinistra, all’entrata da sud su Via ________ da Via ________ (direttrice ________ /________), con una tavola di precisazione, attestante come tale divieto fosse in essere quotidianamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 09.00 antimeridiane e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 pomeridiane con eccezione per il servizio a domicilio.

6.Orbene, la ricorrente contesta esplicitamente e nel modo più assoluto nel proprio allegato ricorsuale, la circostanza secondo la quale ella avrebbe omesso di osservare il divieto di svolta a sinistra e ciò, sostanzialmente, a cagione del fatto che detta manovra (come tale, non contestata) sarebbe avvenuta alle ore 14.00 pomeridiane, nei limiti di tempo consentiti dunque dalla predetta tavola di precisazione, quanto precede in contraddizione con quanto asserito dal preposto agente di polizia, il quale ha potuto accertare che la manovra di svolta a sinistra effettuata dalla ricorrente si sarebbe verificata unicamente alle ore 13.57, e, pedissequamente, a divieto ancora in auge.

7.Ora, gli atti propongono, in buona sostanza, le due predette versioni, estremamente contrastanti tra di loro, in particolare quo alle tempistica della manovra in esame. Stante quanto precede, va quindi esaminato, prima di chinarsi sulle disposizioni specifiche di circolazione stradale, se le tavole dell’incarto arrivano a dissipare i dubbi sul fatto di imputare alla ricorrente quanto indicato nella decisione impugnata.

8.Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il principio "in dubio pro reo" è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).

9.Considerata l’assenza nell’intero incarto processuale di un minimo appoggio alla versione fornita dall’agente, lo scrivente Giudice non ritiene che quest’ultima possa considerarsi preponderante rispetto alla versione della ricorrente, il cui gravame, su questo punto, deve pedissequamente essere accolto in applicazione del surriferito principio ‘in dubio pro reo’, e ciò in particolare alla luce del fatto che la differenza oraria emergente tra la versione fornita dalla ricorrente e quella dell’agente di Polizia, risulta essere di soli 3 (tre!) minuti, pari ad unicamente 180 secondi ! Troppo poco, onestamente, per non intravedere in simile evenienza l’applicabilità di detto principio, ritenuto come le constatazioni temporali di ambedue le parti siano entrambe potenzialmente suscettibili di errori e/o imprecisioni derivanti più che altro da possibili fattori tecnico/meccanici relazionati al (mal)funzionamento dei rispettivi orologi, che non da eventuali diatribe circa la buona fede (presunta) sia del cittadino amministrato, che del funzionario amministrante.

10.      La ricorrente sostiene inoltre, come detto in precedenza, di non avere omesso l’osservanza del segnale luminoso colà ubicato. A torto. È ben vero che le constatazioni operate da un poliziotto non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Rientra, per contro, nel quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

11.      Nel caso di specie, l’agente accertatore, ha stilato un circostanziato rapporto di contro-osservazioni, rimasto significativamente silente, nel quale, in particolare, si evidenzia come l’agente denunciante abbia proceduto ad una constatazione di agevole momento, essendo specificatamente intento a verificare proprio l’osservanza del divieto di svolta a sinistra e relativa segnaletica luminosa e trovandosi dunque a breve (recte: brevissima) distanza dalla stessa.

12.      Inoltre, le precise circostanze descritte non possano certamente essere frutto di fantasia dell’agente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

13.      Per contro, le argomentazioni addotte dall’insorgente, non sono liberatorie e non incrinano la credibilità della versione dell’app. ________ ________.

14.      A mero titolo abbondanziale, si rilevi comunque come la ricorrente neppure abbia del resto ritenuto necessario, ai fini di dimostrare o quantomeno rendere verosimile la propria innocenza e/o il proprio eventuale mancato coinvolgimento personale nell’infrazione che qui ci occupa, dovere fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, fra l’altro, ella avrebbe potuto addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questi ha manifestamente (e negligentemente) omesso.

15.      Per tutto quanto precede, e riassumendo, il gravame si rivela dunque parzialmente fondato, l’infrazione di cui agli art. 27 cpv. 1 LCS e 68 cpv. 1 OSS essendosi manifestamente consumata sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo (stante l’assenza di qualsivoglia indizio contrario in tal senso a sottomurare una eventuale e denegata mancata intenzionalità nella commissione dell’infrazione da parte della ricorrente e/o una altrettanto denegata sua imprevidenza non colpevole; circostanze, queste, del resto neppure sollevate dalla ricorrente nel corso di tutto l’iter procedurale), dovendosi per contro accogliere il ricorso in punto alla paventata infrazione di cui all’art. 25 cpv. 1 OSS in virtù del principio penale “in dubio pro reo”, chiaramente applicabile in forza del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS.

16.      Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del surriferito richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in questione (la quale, seppur astratta, risulta comunque essere ugualmente punibile: cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), ritiene peraltro equo infliggere a ________ ________ una sanzione pecuniaria da determinarsi in fr. 250.- (duecentocinquanta), confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto con pedissequa esenzione, in applicazione del principio generale della soccombenza, dal prelievo di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                richiamati gli artt. 3, 27 cpv. 1, 90 cfr. 1 LCS, artt. 25 cpv. 1, 68 cpv. 1 OSS, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 13 marzo 2003 è parzialmente accolto.

                                  §     Di conseguenza, la multa di fr. 350.- (trecentocinquanta) inflitta con decisione 7 marzo 2003 a ________ ________, ________ ________, è ridotta a Fr. 250.- (duecentocinquanta).

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese di giustizia di questa sede.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, ________, ________ ________, ________ ________,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

30.2003.102 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.08.2003 30.2003.102 — Swissrulings