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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.06.2003 30.2002.83

10. Juni 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,070 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2002.83/AMM 27163/901

Bellinzona 10 giugno 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 2 dicembre 2002 presentato da

_________  _________, _________ _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________)

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del _________  _________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 25 luglio 2002 in territorio di _________:

                                         "alla guida del motoveicolo TI _________, eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza e collideva con una vettura che stava immettendosi nel flusso della circolazione";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 73 cpv. 6 lett. a OSS;

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 2 dicembre 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda dell'insorgente intesa all'esperimento di nuove prove – di per sé ammissibile – risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi esposti in appresso;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v. anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi spostato, durante un sorpasso, a sinistra della linea di sicurezza e avere colliso con una vettura che stava immettendosi nel flusso della circolazione;

                                         che la decisione dell'autorità di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 29 luglio 2002, pag. 4):

                                         "al momento della constatazione entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente erano già stati spostati a lato della carreggiata. Le rispettive posizioni finali assunte in seguito alla collisione sono state fissate da un agente della Polizia comunale di _________.

                                         Sulla corsia discendente, ossia su quella ove è avvenuta la collisione, oltre a chiazze di liquidi motori persi dai veicoli nell'impatto, erano visibili le tracce di sfregamento delle parti metalliche del motoveicolo _________.

                                         Dell'accaduto non vi è alcun testimone noto.

                                         Le versioni rese dai protagonisti sono contrastanti:

                                         […]

                                         Al momento della constatazione _________ ha dichiarato al sottoscritto e all'aspirante agente della Polizia comunale di _________ (asp _________) di essere incorso nell'incidente mentre stava superando un'auto e di non essersi accorto della presenza dell'altro protagonista all'uscita del garage _________.

                                         In sede d'interrogatorio, ossia il giorno successivo all'accaduto, ritrattava completamente quanto sopra, asserendo di non aver mai detto una cosa simile.

                                         Circa la dinamica dell'incidente non ha saputo fornire alcun dettaglio, affermando unicamente che la collisione è avvenuta mentre l'auto stava svoltando e che lui circolava sulla propria corsia di marcia, vicino alla linea di demarcazione orizzontale.

                                         Da parte nostra, sulla scorta dei rilievi effettuati sul posto del sinistro, in particolare dalle tracce di sfregamento delle parti metalliche del motoveicolo, possiamo affermare che al momento della collisione il _________ si trovava sulla corsia di contromano";

                                         che l'insorgente ribadisce di non avere effettuato alcuna manovra di sorpasso né di avere oltrepassato la linea di sicurezza; egli addebita il sinistro al conducente dell'automobile, il quale avrebbe invaso la corsia di marcia opposta;

                                         che a sostegno delle sue tesi, il ricorrente produce un rapporto allestito il 28 novembre 2002 dall'esperto _________. _________, il quale attribuisce le tracce di sfregamento riscontrate dalla polizia ad altro incidente della circolazione (allegato D al ricorso, punti 1 e 2), rileva come la macchia di liquido riportata nello schizzo della polizia si trovi in realtà a ridosso della linea di sicurezza anziché verso il lato della strada (doc. citato, punto 4), adombra un'inesatta ricostruzione della posizione finale dei veicoli (doc. citato, punto 3) e conclude "che la macchina o la sua parte sinistra si trovava oltre la linea di sicurezza" (doc. citato, punto 4 in fine);

                                         che, in siffatte evenienze, questo giudice non dispone di elementi sufficienti per confutare l'affermazione dell'insorgente secondo cui egli non ha oltrepassato la linea di sicurezza;

                                         che, riguardo alle possibili affermazioni dell'interessato al momento della constatazione dell'incidente, un'eventuale manovra di sorpasso non consente di concludere per un'invasione della corsia opposta, la larghezza della carreggiata (v. fotografie allegate al ricorso) consentendo il passaggio di un'automobile e una moto entro la linea di sicurezza;

                                         che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta altrimenti di ascrivere al ricorrente un'eventuale inosservanza delle norme della circolazione;

                                         che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto da ogni addebito;

                                         che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

                                         che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

                                         che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________ _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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