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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.03.2003 30.2002.61

13. März 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·649 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2002.61/AMM 30014/002

Bellinzona 13 marzo 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 10 maggio 2002 presentato da

_________ _________, _________

contro

la decisione n. _________/_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni del 23 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del   _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per "non avere, in contrasto alle disposizioni sull'indicazione dei prezzi, esposto il tariffario del '_________' _________ TI _________ in modo visibile";

                                         che contro tale risoluzione _________ _________ è insorto con un ricorso del 10 maggio 2002 in cui nega ogni addebito e postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 23 maggio 2002, propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che l'autorità di primo grado ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere omesso di esporre in modo visibile sul proprio _________ il listino dei prezzi previsto dalla normativa federale e cantonale sulla concorrenza sleale;

                                         che l'insorgente sostiene di non avere commesso l'infrazione rimproveratagli, giacché "il listino prezzi era appoggiato sul sedile anteriore della mia autovettura, a disposizione di qualsiasi cliente. Non era occulto; non era né sotto il sedile né tantomeno chiuso in un cassetto" (ricorso, a metà);

                                         che in un rapporto di polizia comunale del 7 aprile 2002, l'agente che ha accertato i fatti ha precisato come "durante il controllo il _________ estraeva il tariffario da sotto la leva del freno a mano" (cfr. allegato 2 al fascicolo dell'ufficio permessi);

                                         che la versione fornita dal ricorrente diverge invero dalle predette constatazioni di polizia, laddove il primo sostiene di aver appoggiato il listino sul sedile anteriore anziché sotto la leva del freno a mano;

                                         che, comunque sia, dal fascicolo processuale non è possibile evincere se il listino dei prezzi in rassegna – foss'anche collocato sotto la leva del freno a mano come accertato dall'autorità inquirente – non fosse di facile consultazione o agevolmente leggibile nel senso dell'art. 11 cpv. 1 OIP;

                                         che, in simili circostanze, questo giudice non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia violato le norme sull'indicazione dei prezzi, ragion per cui egli dev'essere prosciolto dall'addebito per insufficienza di prove;

                                         che il ricorso, fondato, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

                                         che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente;

                                         che del resto l'insorgente, sprovvisto di patrocinatore, non ha sopportato costi di rilievo e non ha neppure concluso per l'assegnazione di ripetibili;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 1, 16 cpv. 1, 20, 24 LCSl; 1, 2, 10 cpv. 1 lett. f, 11 cpv. 1 e 2, 21 OIP; 1 e 3 DE di applicazione alle norme federali sull'indicazione dei prezzi; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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