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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.03.2003 30.2002.56

25. März 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·632 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2002.56/AMM 02 1863/603

Bellinzona 25 marzo 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 19 giugno 2002 presentato da

_________ _________, _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________)

contro

la decisione n. __________ ________/_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni dell'8 luglio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del  _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ – direttore della _________ _________ _________ SA – una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.–, per avere "impiegato in qualità di consulente commerciale, dal 7.11.2001 al 26.11.2001, per complessivi 3 giorni circa, il cittadino straniero _________ _________, 1960, sprovvisto del permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 16 aprile 2002);

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 19 giugno 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2002 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che le richieste di prova formulate dal ricorrente e le doglianze inerenti ad asserite carenze formali della decisione impugnata possono rimanere indecise, il gravame dovendo in ogni caso essere accolto per i motivi esposti in appresso;

                                         che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere egli impiegato come consulente commerciale un cittadino straniero sprovvisto di regolare autorizzazione;

                                         che l'insorgente contesta l'infrazione rimproveratagli, adducendo – fra l'altro – come il lavoratore in rassegna non ha fornito alcuna consulenza alla società _________ _________ _________ SA, bensì alla _________ _________ _________ con sede in _________, la quale intrattiene rapporti di collaborazione con la prima (cfr. ricorso, in particolare punto 2 in fondo);

                                         che, in concreto, dal rapporto di polizia del 3 dicembre 2001 risulta come il lavoratore avrebbe invero "prestato la [propria] consulenza tre volte, senza ricevere nessun compenso",

                                         che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di desumere che tale attività sia stata svolta in favore della _________ _________ _________ o della _________ _________ _________ con sede in _________;

                                         che, in simili circostanze, questo giudice non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente perpetrato l'infrazione rimproveratagli, ragion per cui egli dev'essere prosciolto dall'addebito;

                                         che il ricorso, fondato, deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata;

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

                                         che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3 , 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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