Incarto n. 30.2002.52/AMM 02 1505/604
Bellinzona 7 marzo 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 25 maggio 2002 presentato da
_______ _______, _______
contro
la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 18 giugno 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. Il 26 febbraio 2002 _______ _______ ha notificato all'Ufficio regionale degli stranieri di aver interrotto il rapporto d'impiego con la cittadina indonesiana _______ _______ _______ – venditrice – a far tempo dal 31 dicembre 2001. Il 5 aprile 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, su segnalazione dell'Ufficio regionale degli stranieri, ha intimato a _______ _______ un rapporto di contravvenzione, per avere egli omesso di notificare la cessazione del rapporto di lavoro nei termini di legge.
B. L'11 aprile 2002 _______ _______ ha dichiarato in calce al rapporto di contravvenzione di avere "fatto il necessario il 31.12.01". Con decisione del 17 maggio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto all'interessato una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–.
C. _______ _______ è insorto contro la predetta risoluzione con un ricorso del 25 maggio 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 18 giugno 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerato in diritto:
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione, a fondamento della propria decisione, ha addotto che l'interessato ha omesso di notificare entro 8 giorni la cessazione del rapporto d'impiego con la lavoratrice straniera a norma dell'art. 28 vRast. Sempre stando all'autorità di primo grado, "quanto indicato in sede di giustificazione non permette di abbandonare la presente procedura. È applicato un importo, ridotto, adeguato al caso" (decisione impugnata, nel mezzo).
3. Il ricorrente fa valere dal canto suo di avere "segnalato il termine di rapporto" e di non aver "potuto farlo prima visto che la mia venditrice era all'estero". Ne desume, l'insorgente, di non aver infranto alcuna normativa e di non vedere "perché devo pagare questa multa".
4. Per l'art. 28 vRast (sostituito il 5 luglio 2002, nei rapporti con i cittadini extraeuropei, dall'art. 29 Rast extra CE/AELS) il datore di lavoro notifica, entro 8 giorni al competente Ufficio regionale degli stranieri, la modifica della ragione sociale, della sede o dell'indirizzo della ditta, nonché la cessazione dell'impiego della persona straniera non domiciliata. Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS e 44 vRast).
5. In concreto, dal fascicolo processuale risulta che _______ _______ ha notificato il 26 febbraio 2002 all'Ufficio regionale degli stranieri la cessazione del rapporto d'impiego con la cittadina indonesiana _______ _______ _______ – venditrice – a far tempo dal 31 dicembre 2001. La notifica della fine del rapporto contrattuale essendo successiva al noto termine di 8 giorni, non si vede come l'insorgente possa seriamente contestare la commissione del reato in quanto tale. Né giova al ricorrente sostenere di non avere potuto agire prima "visto che la mia venditrice era all'estero" (ricorso, a metà), ove appena si consideri che per allestire il formulario di notifica agli atti egli non necessitava certo della presenza della lavoratrice. Le censure addotte dal ricorrente si rivelano dunque inconsistenti.
6. In simili circostanze questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione riscontrata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, il che giustifica la condanna inflittagli. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 28 e 44 vRast, 29 Rast extra CE/AELS, 23 cpv. 6 LDDS e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.– sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
– _______ _______, _______, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La segretaria: