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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.03.2003 30.2002.51

6. März 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·724 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2002.51/AMM 02 1354/605

Bellinzona 6 marzo 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 16 maggio 2002 presentato da

_______  _______, _______ _._______

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,

viste                                  le osservazioni del 5 giugno 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 10 maggio 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 120.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.–, per avere essa "impiegato in qualità di collaboratrice domestica, dall'11.11.1999 al 4.7.2001, con una frequenza settimanale di 3 ore, la cittadina straniera _______ _______ _______, 1943, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 4 marzo 2002);

                                         che contro tale risoluzione _______ _______ è insorta con un ricorso del 16 maggio 2002 in cui sottolinea la sua buona fede e postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 5 giugno 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che l'autorità di primo grado ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere impiegato come collaboratrice domestica una cittadina straniera sprovvista di regolare autorizzazione;

                                         che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere di aver agito in buona fede, la lavoratrice essendo già al beneficio di un permesso per un altro datore di lavoro e pagando regolarmente i contributi sociali, circostanze che – a suo dire – giustificano l'esenzione da ogni pena;

                                         che, sempre stando alla ricorrente, il "comune di _______ _. _______ era a conoscenza" della situazione, ragion per cui se questa "non era regolare poteva essere segnalata e regolarizzata prima di essere inflitta una contravvenzione" (ricorso, in fine);

                                         che l'eventuale buona fede dell'interessata non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come il datore di lavoro non deve impiegare uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);

                                         che né il pagamento degli oneri sociali o l'esistenza di un permesso per un altro datore di lavoro, né tanto meno la conoscenza della situazione da parte dell'autorità comunale esimevano quindi la ricorrente dal dovere di verificare la regolarità della situazione, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione prima di impiegare la lavoratrice;

                                         che tali circostanze non bastano neppure, da sé sole, a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;

                                         che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo; cfr. anche osservazioni del 5 giugno 2002, pag. 2 in alto);

                                         che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, sicché il ricorso dev'essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

_______ _______, _______ _. _______,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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