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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.05.2003 30.2002.39

16. Mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·962 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2002.39/AMM 26388/990

Bellinzona 16 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 novembre 2002 presentato da

_______  _______, _______

contro

la decisione n. _______  /_______  del _______  2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste                                  le osservazioni del 19 novembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 31 ottobre 2002, ha inflitto a _______  _______  una multa di fr. 350.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 25 luglio 2002 in territorio di _______:

                                         "alla guida della vettura _______, dopo essersi fermato ad un 'dare precedenza', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;

                                         che _______  _______  è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'11 novembre 2002 in cui chiede "di rivedere" il querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 19 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 2 prima frase OSS);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi scontrato con un motoveicolo proveniente da sinistra;

                                         che la polizia cantonale, in un rapporto del 15 agosto 2002, ha così descritto la dinamica dell'incidente (pag. 4):

                                         "_______  circolava alla guida della propria vettura su via _______. Giunto all'intersezione con via _______, si fermava e guardava alla sua destra. Essendo la strada libera avanzava svoltando a sinistra. Quando si trovava in mezzo alla carreggiata notava il sopraggiungere del protagonista _______. Subito si fermava credendo che il centauro riuscisse a schivarlo passando davanti a lui. _______  invece frenava ma non riusciva ad evitare la collisione che avveniva tra la fiancata sinistra della vettura e la parte anteriore della sua motoleggera.

                                         Osservazioni:

                                         All'intersezione via _______  – via _______  la visibilità a sinistra, per chi esce da via _______, è praticamente nulla a causa di una siepe che rasenta la strada ed ha un'altezza di 2 metri, come riportato nello schizzo planimetrico";

                                         che l'insorgente fa valere in sostanza di non avere commesso nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale, dolendosi – fra l'altro – di come "nel rapporto di constatazione dell'incidente … si dice che mi sono fermato all'intersezione con via _______  e che ho guardato a destra, ma si omette che ho ovviamente guardato anche e soprattutto verso sinistra" (ricorso, pag. 1 verso il basso);

                                         che tale versione contraddice nondimeno le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente davanti alla polizia (verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2002, pag. 1 nel mezzo):

                                         "stavo circolando su via _______  in direzione di via _______. Giunto all'intersezione mi arrestavo al segnale di dare precedenza e sullo specchio segnalatore guardavo se sopraggiungevano veicoli alla mia destra. Accertato che a destra la strada era libera, avanzavo svoltando a sinistra, facendo attenzione al sopraggiungere di veicoli. […]";

                                         che in siffatte evenienze, considerata la dinamica dell'incidente descritta dal ricorrente medesimo dinanzi all'autorità inquirente, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente – omettendo di prestare attenzione al traffico proveniente da sinistra prima di immettersi nell'intersezione – abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;

                                         che nella misura in cui adombra eventuali colpe del motociclista il ricorso si palesa d'acchito inconsistente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che la multa inflitta, per altro, risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

                                         che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

_______  _______, _______, Sezione della circolazione, _______.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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