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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.05.2003 30.2002.35

6. Mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·856 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2002.35/AMM 24797/903

Bellinzona 6 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 29 ottobre 2002 presentato da

_______  _______, _______ (patrocinato dall'avv. _______ _______, _______)

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste                                  le osservazioni del 5 novembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 18 ottobre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 1° marzo 2002 in territorio di _______:

                                         "alla guida della vettura _______ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;

                                         che _______ _______ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 ottobre 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 5 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";

                                         che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare, bensì al comportamento dell'altro protagonista il quale avrebbe "sorpassato l'autovettura … infrangendo le norme della circolazione stradale e in particolare l'art. 34 cpv.4 e 35 cpv. 3 e 6 LCS" (ricorso, punto 6);

                                         che non giova tuttavia al ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa del centauro, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che del resto, contrariamente al parere espresso dall'insorgente, la presenza di una superficie vietata non impediva al conducente del motoveicolo di avvicinarsi all'automobile e di superarla – in assenza di un siffatto divieto – a condizione di rispettare i limiti di velocità e di rimanere nella propria corsia di marcia;

                                         che, comunque sia, un'eventuale manovra scorretta del conducente della motocicletta non esimeva il ricorrente, intenzionato a svoltare a sinistra, dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che … seguono";

                                         che se avesse prestato la dovuta attenzione al traffico retrostante, l'insorgente avrebbe senz'altro potuto scorgere il motoveicolo, desistere dalla manovra di svolta ed evitare, in ultima analisi, la collisione;

                                         che l'interessato non pretende per altro neppure, nel suo memoriale di ricorso, di aver badato ai veicoli retrostanti, limitandosi in proposito a sottolineare di avere "esposto il segnalatore", di avere "rallentato per la manovra di svolta" e di non dovere "certo attendersi, in base al principio dell'affidamento, di essere superato in quel luogo e durante quella manovra" (ricorso, punto 15);

                                         che in siffatte evenienze, considerata la dinamica dell'incidente descritta dai protagonisti davanti alla polizia cantonale, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e ciò a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente del motoveicolo;

                                         che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

– _______ _______, _______, – avv. _______ _______, _______, – Sezione della circolazione, _______.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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