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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.05.2003 30.2002.28

1. Mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,126 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2002.28/AMM 21422/990

Bellinzona 1 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 settembre 2002 presentato da

_______  _______, _______ (rappresentato dall'_______  _______ SA _______)

contro

la decisione n. _______  /_______  del _______  2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste                                  le osservazioni dell'8 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 settembre 2002, ha inflitto a _______  _______  una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 30 aprile 2002 in territorio di _______:

                                         "alla guida della vettura _______, circolava a velocità inadeguata alla visuale per cui trovatosi sulla sua corsia di marcia un autocarro in manovra, malgrado la frenata lo urtava";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 4 cpv. 1 ONC;

                                         che _______  _______  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 settembre 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 32 cpv. 1 prima frase LCS la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità;

                                         che tale disposizione è concretata dall'art. 4 cpv. 1 prima frase ONC, secondo cui il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi – qualora l'incrocio con altri veicoli non risulti difficoltoso – nello spazio visibile;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come detto, per avere circolato "a velocità inadeguata alla visuale per cui trovatosi sulla sua corsia di marcia un autocarro in manovra, malgrado la frenata lo urtava";

                                         che la polizia cantonale, in un rapporto del 1° maggio 2002, ha così descritto la dinamica dell'incidente:

                                         "[Il conducente dell'autocarro], arrivato all'altezza dell'entrata della clinica _______  _______, la quale resta sulla destra rispetto alla sua direzione di marcia, si spostava a sinistra della carreggiata siccome doveva entrare in retromarcia nel citato luogo onde scarica della ghiaia. Si metteva quindi con la parte anteriore del grosso mezzo meccanico in modo obliquo rispetto alla strada. In questa circostanza sopraggiungeva il [ricorrente], il quale circolava in direzione di _______. Dopo aver oltrepassato il dosso esistente, si vedeva ostruita la corsia dal camion … Malgrado una pronta frenata non riusciva ad evitare lo scontro che avveniva fra la parte anteriore della sua auto, contro la parte anteriore sinistra della cabina dell'autocarro";

                                         che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come l'incidente non sia da ascrivere a una sua velocità inadeguata – circostanza a suo parere non comprovata – bensì "all'improvvisa ed imprevedibile manovra errata dell'altro conducente" (ricorso, punto 3 e punto 4 in fondo), il quale avrebbe "invaso la corsia di marcia opposta soltanto quando era già entrato nello spazio visibile" del ricorrente (punto 4, terzo paragrafo);

                                         che dal verbale d'interrogatorio 30 aprile 2002 del conducente dell'autocarro si evince nondimeno quanto segue:

                                         "Mentre mi trovavo fermo in mezzo al campo stradale in attesa di iniziare la manovra di retromarcia, improvvisamente sentivo un forte colpo provenire dalla parte anteriore sinistra del mio camion. Immediatamente scendevo dalla cabina e constatavo che una vettura che circolava in senso contrario era finita sotto il mio camion […]" (verbale citato, pag. 1 in basso, allegato al rapporto di polizia del 1° maggio 2002);

                                         che, secondo la tesi ricorsuale, il conducente dell'autocarro non si trovava per converso fermo sulla carreggiata, ma ha invaso la corsia opposta quando l'insorgente aveva già oltrepassato il dosso naturale suscettibile di ostacolargli la vista del mezzo pesante;

                                         che tale argomentazione contraddice tuttavia le dichiarazioni rese dallo stesso insorgente durante l'interrogatorio di polizia del 30 aprile 2002, secondo cui "dopo aver oltrepassato un dosso esistente, mi sono visto ostruita la mia corsia di marcia da un grosso autocarro il quale si trovava in fase di manovra onde entrare nel parcheggio della citata clinica" (verbale d'interrogatorio del ricorrente, pag. 1 verso il basso, allegato al citato rapporto di polizia);

                                         che l'interessato, in altre parole, non fa risalire la percezione dell'ostacolo al momento in cui l'autocarro avrebbe cominciato la manovra invadendo la corsia opposta, ma al momento in cui l'insorgente medesimo ha superato il dosso che gli impediva la vista del camion già "in fase di manovra";

                                         che il gravame, sotto questo profilo, si rivela dunque sprovvisto di buon diritto;

                                         che, per il resto, la velocità del ricorrente risultava senz'altro inadeguata a permettergli di fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 prima frase ONC), ove appena si consideri come – per ammissione dello stesso interessato – dopo aver scorto l'ostacolo "azionavo prontamente il dispositivo frenante ma non ho potuto fare nulla per evitare lo scontro" (verbale d'interrogatorio citato, pag. 1 verso il basso);

                                         che in siffatte evenienze, considerata la dinamica dell'incidente descritta dai protagonisti davanti alla polizia, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e ciò a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente dell'autocarro;

                                         che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 32 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 4 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

– _______  _______, _______, – _______  _______  SA, _______, – Sezione della circolazione, _______.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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