Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.05.2003 30.2002.27

1. Mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,048 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2002.27/AMM 22355/990

Bellinzona 1 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 settembre 2002 presentato da

_______ _______, _______

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste                                  le osservazioni dell'8 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 20 settembre 2002, ha inflitto ad _______ _______ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 27 giugno 2002 in territorio di _______:

                                         "alla guida della vettura _______, dopo essersi fermato ad un 'dare precedenza', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;

                                         che _______ _______ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 settembre 2002 in cui postula l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 2 prima frase OSS);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi scontrato con un'altra vettura proveniente da sinistra;

                                         che il ricorrente ritiene per converso di non aver commesso nessuna infrazione, descrivendo la dinamica dell'incidente come segue (ricorso, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto):

                                         "Mi trovavo regolarmente sulla corsia di uscita parte sinistra. Al momento della partenza, ho fatto qualche metro, mi sono fermato in mezzo alla strada poiché un veicolo proveniente dalla corsia alla mia destra è sbucato all'improvviso velocemente allargando la sua tenuta di marcia verso sinistra invadendo la mia corsia e proseguendo a tutta velocità.

                                         Sono stato obbligato a fermarmi in mezzo alla carreggiata e concedere l'accesso per evitare una collisione, nel mentre un veicolo proveniente da _______ _______ mi ha investito. Si tratta del conducente della _______ … che veniva a velocità sostenuta ritenuto in particolare che prima dell'impatto ha frenato per ben 16.5 metri […]"

                                         che la dinamica descritta nel ricorso contraddice tuttavia le dichiarazioni rese dallo stesso insorgente durante l'interrogatorio del 27 giugno 2002 davanti alla polizia cantonale, secondo cui:

                                         "Giunto alla linea di arresto volevo svoltare a sinistra, prima mi sono fermato, ho guardato a destra e sinistra, indi sono ripartito.

                                         Dopo aver percorso sì e no un paio di metri ho sentito una forte frenata e subito dopo un gran colpo.

                                         Ero entrato in collisione con una vettura che stava circolando da _______ verso _______ sulla via principale […]" (verbale d'interrogatorio del ricorrente, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto, allegato al rapporto di polizia del 4 luglio 2002);

                                         che quest'ultima versione è stata sostanzialmente confermata dall'altro protagonista dell'incidente, stando al quale:

                                         "Mentre circolavo su via _______ a _______ in direzione _______, giunto all'altezza dell'uscita dei parcheggi antistanti il grande magazzino _______, vedevo un veicolo proveniente da questi parcheggi, che si immetteva sulla strada cantonale invadendo la mia corsia di marcia. Immediatamente azionavo i freni bloccando le ruote. Il veicolo proseguiva ancora per alcuni metri, andando così a collidere con il veicolo. […]

                                         Preciso che la mia velocità era di 40–50 km/h [a fronte di un limite di velocità di 80 km/h: cfr. rapporto di polizia, pag. 1]  e che davanti alla mia vettura, a circa 15 m di distanza, circolava un altro veicolo […]" (verbale d'interrogatorio di _______ _______, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto, allegato al rapporto di polizia citato);

                                         che ciò posto – considerata la dinamica dell'incidente descritta da entrambi i protagonisti il giorno stesso del sinistro – questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione,

                                         che invano l'insorgente si prevale altresì di una non meglio precisata velocità eccessiva dell'altro veicolo coinvolto, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

_______ _______, _______, Sezione della circolazione, _______.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

30.2002.27 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.05.2003 30.2002.27 — Swissrulings