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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.04.2003 30.2002.26

30. April 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,063 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2002.26/AMM 21482/901

Bellinzona 30 aprile 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 settembre 2002 presentato da

________  ________, ________

contro

la decisione n. ________ /________ del ________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, ________,

viste                                  le osservazioni dell'8 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 settembre 2002, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 29 maggio 2002 in territorio di ________:

                                         "alla guida della vettura ________, dopo essersi fermata a un 'dare precedenza', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;

                                         che ________ ________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 30 settembre 2002 in cui postula l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 2 prima frase OSS);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immessa in un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi scontrata con un'altra vettura proveniente da sinistra;

                                         che la ricorrente ritiene per converso di non aver commesso nessuna infrazione, sottolineando di essersi fermata alla linea d'arresto e invitando il giudice a "considerare la posizione dei veicoli a incidente avvenuto, la deformazione dei telai non propriamente leggera, il mancato tentativo dell'altro conducente di evitare l'impatto (nessun tentativo neppure di rallentare o di schivare), la velocità visibilmente troppo elevata della mercedes per una zona industriale", così come il fatto "che il conducente della mercedes ha addirittura ammesso di avermi visto già da lontano" (ricorso, nel mezzo);

                                         che dal verbale d'interrogatorio 29 maggio 2002 dell'insorgente davanti alla polizia cantonale si evince nondimeno quanto segue:

                                         "Partivo dallo ________ e raggiungevo il Dare precedenza su via ________ dove mi fermavo.

                                         Guardavo a sinistra poi a destra. Notavo il giungere di un'auto, che circolava da sinistra verso destra rispetto alla mia posizione.

                                         Ciononostante partivo, svoltando a sinistra.

                                         Subito entravo in collisione con la vettura citata. L'urto interessava la parte anteriore di quest'auto contro la fiancata anteriore della mia.

                                         A seguito di questa collisione, violenta, la mia auto si spostava sulla corsia opposta, danneggiandosi ulteriormente.

                                         D. nonostante notata la vettura giungere perché è uscita?

                                         R. tutto si è consumato in fretta che non so dare una spiegazione.

                                         D. la sua visuale è stata ostacolata?

                                         R. solo da un cespuglio, sulla sinistra.

                                         D. noi abbiamo provato l'uscita e abbiamo rilevato che questo cespuglio non risulta ostacolare la visuale se posti correttamente, cosa dice?

                                         R. non so dire.

                                         D. ha qualcosa da aggiungere?

                                         R. secondo me la signora viaggiava velocemente, e non ha frenato […]  ";

                                         che la ricorrente non contesta la dinamica dell'incidente da lei stessa esposta innanzi all'autorità inquirente, ma fa valere – in sostanza – come il sinistro sia riconducibile ad asserite infrazioni commesse dall'altra conducente coinvolta, in particolare a una sua non meglio precisata "velocità visibilmente troppo elevata";

                                         che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che anche volendo ammettere, per avventura, un'eccessiva velocità dell'altra protagonista, l'insorgente non poteva ragionevolmente escludere – dopo aver visto la vettura prioritaria – che quest'ultima circolasse a una velocità superiore al limite consentito;

                                         che ciò vale a maggior ragione se si considera come, per ammissione della stessa ricorrente, essa ha avuto l'impressione che l'altro veicolo "viaggiava velocemente" (verbale d'interrogatorio citato, pag. 2 in alto);

                                         che ciò posto l'interessata, dopo aver visto l'altra vettura, non avrebbe dovuto immettersi nell'intersezione, bensì attendere – conformemente agli art. 36 cpv. 2 OSS e 14 cpv. 1 ONC – il passaggio dell'automobile prioritaria;

                                         che in siffatte evenienze, considerata la dinamica dell'incidente descritta dalla stessa insorgente davanti alla polizia, questo giudice perviene al convincimento che l'interessata abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla Sezione della circolazione, e questo a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile alla conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente;

                                         che la multa inflitta è, per altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

– ________ ________, ________, – Sezione della circolazione, ________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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