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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.04.2003 30.2002.22

23. April 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·871 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2002.22/AMM 21471/904

Bellinzona 23 aprile 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 17 settembre 2002 presentato da

__________  __________, __________

contro

la decisione n. __________  /__________  del __________  2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 25 settembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 settembre 2002, ha inflitto ad __________  __________  una multa di fr. 160.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 7 luglio 2002 in territorio di __________:

                                         "Alla guida della motoleggera __________  non osservava un segnale indicante 'divieto di circolazione' e trasportava abusivamente due passeggeri in modo irregolare";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 30 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 63 cpv. 1 ONC;

                                         che __________  __________  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 17 settembre 2002 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 25 settembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "divieto di circolazione" indica che, per principio, la circolazione è vietata a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);

                                         che, riguardo al trasporto di persone, sui motoveicoli può prendere posto un solo passeggero, il quale deve sedersi a cavalcioni e deve poter utilizzare predellini o il poggia piedi (art. 63 cpv. 1 OSS, che concreta il principio espresso dall'art. 30 cpv. 1 LCS);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che per l'inosservanza di un divieto generale di circolazione e per il trasporto di passeggeri in numero superiore ai posti consentiti l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS __________) commina sanzioni pecuniarie di fr. 100.–, rispettivamente di fr. 60.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha punito l'interessato, come detto, per non avere osservato un segnale indicante "divieto generale di circolazione" e per aver trasportato due passeggeri sulla propria motoleggera;

                                         che, in merito alla prima infrazione, l'insorgente si prevale di asserite garanzie verbali ricevute da un agente della polizia comunale secondo cui "tutti i domiciliati ad __________  possono transitare" sulla strada in oggetto (ricorso, a metà);

                                         che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto ad avvalorare le affermazioni del ricorrente;

                                         che da un rapporto allestito il 15 agosto 2002 dalla Polizia cantonale si evince anzi come uno degli agenti nominati dal ricorrente "ha negato categoricamente di avere concesso una qualsivoglia autorizzazione … essendo il divieto di circolazione di carattere generale";

                                         che su questo punto il gravame è destinato perciò all'insuccesso;

                                         che, sul trasporto abusivo di due passeggeri, il ricorrente sostiene di essere in regola giacché – stando alla licenza di circolazione – la motoleggera sarebbe adibita al trasporto di due persone (ricorso, in alto, con rinvio all'allegato C);

                                         che il numero dei posti indicati nell'evocata licenza di circolazione comprende tuttavia, con ogni evidenza, anche il conducente, ragion per cui il documento non può essere ragionevolmente interpretato in favore della tesi ricorsuale;

                                         che non giova neppure all'interessato far valere di essere transitato di notte "in una stradina di campagna" (ricorso, loc. cit. e in basso), ove appena si consideri come la circolazione in tre su una motoleggera è già atta – di per sé – a compromettere la sicurezza dei passeggeri, e ciò a prescindere dal­l'assenza di altri veicoli nelle immediate vicinanze;

                                         che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 160.–, conformemente a quanto previsto nel predetto allegato all'ordinanza sulle multe disciplinari, per non avere osservato un divieto generale di circolazione e per avere trasportato abusivamente due passeggeri sulla propria motoleggera;

                                         che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 30 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS, 63 cpv. 1 ONC, 18 cpv. 1 OSS e 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

__________  __________, __________, Sezione della circolazione, __________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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