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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.01.2003 30.2002.2

22. Januar 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,470 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2002.2/AMM/fc 3705/906

Bellinzona 22 gennaio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 28 febbraio 2002 presentato da

_____ _________ , _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________)

contro  

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _________;

viste le osservazioni del 6 marzo 2002 presentate dalla Sezione della circolazione,

letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto                             in fatto:

                                 A.     Il 28 luglio 2001, alle ore 8.40, si è verificato in territorio di _________ un incidente, risoltosi con soli danni materiali, che ha coinvolto i seguenti conducenti:

                                         –  _________ _________, al volante di un'automobile _________ _________, e

                                         –  _________, al volante di un'automobile _________ _________.

                                 B.     La polizia cantonale, in un rapporto del 22 agosto 2001, ha così ricostruito la dinamica dell'incidente:

                                         _________ si trovava a circolare in territorio di _________ sulla strada cantonale, giunto all'intersezione circolare, si fermava al dare precedenza e quando la strada era libera si immetteva nella rotonda. Non conoscendo la zona, ancora all'interno dell'area a senso rotatorio, frenava per poter leggere la segnaletica che indicava l'autostrada. Mentre il _________ frenava per poter accertarsi sulla direzione da prendere, veniva tamponato dal _________ che giungeva regolarmente da tergo.

                                 C.     Invitato a esprimersi in merito alle predette risultanze istruttorie, _________ ha escluso in un memoriale del 31 gennaio 2002 ogni sua responsabilità penale nell'incidente della circolazione e ha concluso per l'abbandono del procedimento contravvenzionale. Con decisione del 15 febbraio 2002 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, ha nondimeno inflitto all'interessato una multa di fr. 150.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 40.–.

                                 D.     _________ _________ è insorto contro la predetta decisione con ricorso del 28 febbraio 2002 nel quale postula, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 6 marzo 2002 la Sezione della circolazione propone di rigettare il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.

Considerando                     in diritto:

                                 1.     La competenza del giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti.

                                 2.     Il ricorrente produce in questa sede una fattura inerente alla riparazione del proprio veicolo, prospetta l'esperimento di un sopralluogo e chiede di essere sentito durante il medesimo. Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie il nuovo documento, il sopralluogo e l'audizione dell'insorgente non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo completi. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

                                 3.     La Sezione della circolazione ha giustificato la multa inflitta al ricorrente con i seguenti motivi:

                                         Alla guida della vettura _________, in un'area con percorso rotatorio obbligato eseguiva una frenata inopinatamente per cui veniva urtato posteriormente dal veicolo che lo seguiva.

                                         L'infrazione è chiaramente documentata dal rapporto di polizia sull'incidente e in materia penale ognuno risponde delle proprie colpe, si ritiene superflua l'assunzione di ulteriori prove; nell'applicazione dell'importo della multa si sono tuttavia tenute in debita considerazione le osservazioni del 31.1.2002.                                                                                    

                                         La decisione è stata resa in applicazione degli art. 37 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr e 12 cpv. 2 ONC.

                                 4.     Il ricorrente reputa siffatta condanna inaccettabile giacché, a suo dire, "stravolge una delle ultime sicurezze del diritto della circolazione stradale, che voleva (anzi: ancora vuole), che in caso di tamponamento la colpa (penale e civile) ricada esclusivamente sul conducente che proviene da tergo (fatto salvo il caso dell'atto volontario, materializzabile nel cd. _________)" (ricorso, pag. 3 nel mezzo). L'insorgente non nega d'altro canto di "aver un po' rallentato" all'interno del percorso rotatorio, ma adduce di non essersi fermato e soggiunge che, comunque sia, egli già vi circolava "a passo d'uomo" (ricorso, pag. 7 verso l'alto). Ne desume, l'interessato, che l'urto – il quale ha cagionato al proprio veicolo un danno considerevole – è stato necessariamente causato dalla velocità eccessiva del veicolo che lo seguiva. Il ricorrente esclude pertanto ogni sua responsabilità penale nell'accaduto.

                                 5.     Il conducente che vuole fermarsi deve badare, per quanto possibile, ai veicoli che lo seguono (art. 37 cpv. 1 LCStr). Le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno (art. 12 cpv. 2 ONC). Tali norme concretano il principio generale enunciato all'art. 26 cpv. 1 LCStr secondo cui ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (cfr. DTF 117 IV 506 consid. 1b con rinvio). Chiunque contravviene alle predette disposizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr).

                                 6.     In concreto dal verbale d'interrogatorio del ricorrente si evince quanto segue: "dopo aver sbagliato l'uscita dell'autostrada, uscendo a _________ proveniente da sud, alla prima rotonda prendevo la direzione di _________. Giunto alla seconda rotonda mi fermavo al dare precedenza per lasciar passare un veicolo che si trovava nella rotonda. Preciso che si tratta della prima volta che sono a _________ e che non conosco la strada, quindi prestavo la massima attenzione alla segnaletica. Mentre ripartivo da dare precedenza non avevo ancora notato il cartello che indica l'autostrada in quanto coperto dal veicolo che già si trovava nella rotonda. Quindi il cartello che mi indicava di uscire dalla rotonda alla prima strada, direzione _________, l'ho visto quando già mi trovavo nell'area a senso rotatorio. Di conseguenza frenavo per poter svoltare subito a destra, preciso comunque che la mia velocità era già molto ridotta, 5 km/h circa, appunto perché non conoscevo la strada" (verbale del 28 luglio 2001, 1 in basso e pag. 2 in alto). Ciò posto, l'insorgente riconosce in definitiva di aver frenato in modo repentino ("subito") quando si trovava nel percorso rotatorio. E una frenata improvvisa nel senso dell'art. 12 cpv. 2 ONC, per giurisprudenza, è data già nell'evenienza in cui un veicolo – seguito da un altro – rallenti la propria corsa in modo percettibile ("mehr als nur unwesentlich": DTF 117 IV 506 consid. 1b in fine; cfr. anche Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, 2ª edizione, pag. 317 n. 700). Il motivo addotto dall'interessato a sostegno della sua manovra (l'ignoranza della segnaletica stradale) non configura per il resto, con ogni evidenza, un caso di bisogno a norma dell'art. 12 cpv. 2 ONC (sulla nozione, cfr. Schaffhauser, op. cit., pag. 316 n. 697; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ª edizione, n. 1.3.2 seg. ad art. 37 LCStr). È altresì pacifico che il comportamento del ricorrente ha cagionato una situazione di pericolo per il conducente del veicolo che lo seguiva – tant'è che ne è risultato un tamponamento – e che l'insorgente sapeva o doveva quanto meno sapere della presenza di quest'ultimo. Né giova all'interessato prevalersi di una possibile velocità eccessiva dell'altra vettura, ove appena si consideri che in materia di contravvenzioni ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Tale questione, semmai, compete al giudice civile chiamato a dirimere un'eventuale controversia riguardo alla suddivisione, fra le parti, della responsabilità per il pregiudizio cagionato dall'incidente.

                                 7.     In simili circostanze questo giudice giunge al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli, il che giustifica la condanna inflittagli dal Dipartimento senza che sia necessario esperire le nuove prove richieste dall'interessato. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli art. 37 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr e 12 cpv. 2 ONC, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

– _________ _________, _________; – avv. _________ _________, _________; – Sezione della circolazione, _________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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