Incarto n. 30.2002.17/AMM 16948/909
Bellinzona 18 aprile 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 30 luglio 2002 presentato da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 20 agosto 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 12 luglio 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 10 gennaio 2002 in territorio di __________:
"alla guida della vettura __________ s'immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un autoveicolo circolante sulla pubblica via";
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 luglio 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 20 agosto 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente intesa all'audizione testimoniale di __________ __________ – di per sé ammissibile – non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e la prova offerta non apparendo quindi suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 36 cpv. 4 LCS il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;
che tale disposizione è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, secondo cui chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso "nel flusso della circolazione collidendo con un autoveicolo circolante sulla pubblica via";
che dal rapporto di polizia del 31 gennaio 2002 emerge quanto segue (pag. 4):
"La protagonista __________ circolava su via __________ diretta verso __________ ad una velocità dichiarata di 50 km/h. Giunta nei pressi del ristorante __________, si vedeva ostruita la carreggiata dal veicolo condotto dal __________ che, partito dal posteggio del ristorante, era intenzionato ad immettersi su via __________ diretto verso __________.
__________ dichiarava di aver notato il veicolo del __________ fermo perpendicolarmente alla carreggiata e di aver rallentato preventivamente . Quando quest'ultimo avanzava ostacolandole il passaggio frenava bruscamente ma non riusciva ad evitare la collisione.
__________ affermava di aver raggiunto lo sbocco sulla via __________ partendo dal vicino parcheggio del ristorante __________. Pur avendo notato il sopraggiungere della __________, si immetteva sulla via principale ritenendo di avere sufficiente spazio e tempo. Quando si trovava ancora sulla corsia della protagonista __________, avveniva la collisione tra le due vetture";
che il ricorrente non contesta la dinamica dell'incidente accertata dalla polizia (cfr. ricorso, pag. 2 in basso), ma insiste nel sostenere di essersi immesso sulla strada cantonale solo dopo aver "compiutamente valutato la situazione" e aver "avuto motivo di ritenere che la signora __________ fosse ancora lontana" (ricorso, pag. 3 verso il basso);
che l'insorgente ne desume di non avere responsabilità nell'incidente, il quale sarebbe dovuto – con ogni verosimiglianza – all'eccessiva velocità dell'altro veicolo, "certamente superiore a quella dichiarata ed ammessa di 50 km/h" (ricorso, pag. 3 in fondo e pag. 5 in alto);
che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che l'interessato, nondimeno, considera la colpa dell'altro conducente grave al punto da interrompere ogni nesso causale fra il proprio agire e la collisione (ricorso, pag. 6 in alto);
che anche volendo ammettere, per avventura, un'eccessiva velocità dell'automobile circolante sulla pubblica via, l'insorgente non poteva ragionevolmente escludere – dopo aver visto l'altra vettura – ch'essa circolasse a una velocità superiore al limite consentito;
che ciò vale a maggior ragione se si considera come, per ammissione dello stesso ricorrente, pur ritenendo "di riuscire a passare senza creare pericoli" egli ha avuto l'impressione "che l'altro veicolo circolasse a forte velocità" ed era altresì "convinto che la vettura … fosse più lontana" (verbale d'interrogatorio del 10 gennaio 2002, pag. 2, allegato al rapporto di polizia citato);
che, ciò posto, l'interessato non avrebbe dovuto "parti[re] con decisione onde raggiungere la [sua] corsia di marcia" (verbale citato, pag. 2 in alto), bensì attendere – conformemente agli art. 36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC – il passaggio dell'automobile che circolava sulla strada cantonale;
che, in siffatte evenienze, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente;
che la multa inflitta è, per altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
– __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: