Incarto n. 10.2012.1 DA 2901/2010
Bellinzona 5 ottobre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo __________, tra __________ __________ ed in altre imprecisate località, unitamente a __________, detenuto 440 grammi di cocaina, sostanza stupefacente che entrambi hanno trasportato a __________ ed in seguito venduto a __________ e __________ per l’importo di fr. 24'000.00;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 19 cifra 2 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 28 giugno 2010 n. 2901/2010 del ne propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 40 e seg. CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 4 (quattro), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).
Pena interamente aggiuntiva alla pena di 6 (sei) anni e 2 (due) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Landgericht Nürnberg-Fürth / Germania il 4 aprile 2005.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.- (centocinquanta).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1° luglio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 5 ottobre 2012, al quale l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 40, 41, 42, 47, 49 CP; 19 cifra 2 LS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG,
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2901/2010 del 28 giugno 2010.
condanna ACCU 1
1. alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni, da dedurre il carcere preventivo sofferto di giorni 4 (quattro);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- con motivazione scritta e di fr. 600.- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 750.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 1’000.- totale
fr. 600.- totale senza motivazione scritta