Incarto n. 10.2010.653-656 DA 5043/2010 DA 5044/2010 DA 5045/2010 DA 5046/2010
Bellinzona 26 ottobre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Cristina Vanza in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,68 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
2. ingiuria
per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;
3. vie di fatto
per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5043/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'200.- (quattromiladuecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 140.- (centoquaranta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'800.- (milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
5 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP
ACCU 2
prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,66 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 1, ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
2. ingiuria
per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;
3. vie di fatto
per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5046/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 150.- (centocinquanta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 2'000.- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinviano le parti civili CIVI 1 e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
ACCU 3
prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 2,05 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 4 e ACCU 1, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
2. ingiuria
per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;
3. vie di fatto
per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5044/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 120.- (centoventi) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'800.- (milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinviano le parti civili CIVI 1 e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
ACCU 4
prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,89 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 1 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
2. ingiuria
per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;
3. vie di fatto
per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5045/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'200.- (quattromiladuecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 140.- (centoquaranta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'800.- (milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinviano le parti civili CIVI 1 e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 29 novembre 2010;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento degli accusati da ogni capo di imputazione ed in via subordinata l’esenzione da ogni pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP.
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. ACCU 1 è autore colpevole di
1.1 discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,68 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
1.2 ingiuria
per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;
1.3 vie di fatto
per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;
1.4 Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?
1.5 È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?
2.Quale deve essere l’eventuale pena.
2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese.
1. ACCU 2, è autore colpevole di
1.1 discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,66 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 1, ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
1.2 ingiuria
per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;
1.3 vie di fatto
per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;
1.4 Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?
1.5 È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;
3. A chi vanno caricate le tasse e spese.
1. ACCU 3, è autore colpevole di
1.1 discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 2,05 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 4 e ACCU 1, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
1.2 ingiuria
per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;
1.3 vie di fatto
per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;
1.4 Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?
1.5 È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;
3. A chi vanno caricate le tasse e spese.
1. ACCU 4, è autore colpevole di
1.1 discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,89 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2 __________ e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
1.2 ingiuria
per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;
1.3 vie di fatto
per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;
1.4 Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?
1.5 È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;
3. A chi vanno caricate le tasse e spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42 e segg., 47 e segg., 106, 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1 dai reati di discriminazione razziale (art. 261 bis CP),
ingiuria (art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel
decreto di accusa No. 5043/2010 del 16 novembre 2010;
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.
Qualora la parte civile dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
proscioglie ACCU 2 dai reati di discriminazione razziale (art. 261 bis CP),
ingiuria (art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel
decreto di accusa No. 5046/2010 del 16 novembre 2010;
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.
Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
proscioglie ACCU 3 dai reati di discriminazione razziale (art. 261 bis CP),
ingiuria (art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel
decreto di accusa No. 5044/2010 del 16 novembre 2010;
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.
Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
proscioglie ACCU 4 dai reati di discriminazione razziale (art. 261 bis CP),
ingiuria (art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel
decreto di accusa No. 5045/2010 del 16 novembre 2010;
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.
Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1 ACCU 3 ACCU 2 ACCU 4
- per raccomandata
Lugano
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 1:
fr. 1'200.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 1'000.00 spese giudiziarie
fr. 2'220.00 totale