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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.10.2012 10.2010.653

26. Oktober 2012·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,595 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Discriminazione razziale, ingiuria, vie di fatto, correità

Volltext

Incarto n. 10.2010.653-656 DA 5043/2010 DA 5044/2010 DA 5045/2010  DA 5046/2010

Bellinzona 26 ottobre 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Cristina Vanza in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di     1. discriminazione razziale

                                        per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,68 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

                                    2. ingiuria

                                        per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

                                    3. vie di fatto

                                        per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5043/2010 del   che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di fr. 4'200.- (quattromiladuecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 140.- (centoquaranta) (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.  Alla multa di fr. 1'800.- (milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

                                    5    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP

ACCU 2

prevenuto colpevole di     1. discriminazione razziale

                                        per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,66 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 1, ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

                                    2. ingiuria

                                        per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

                                    3. vie di fatto

                                        per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI 1;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5046/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 150.- (centocinquanta) (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.  Alla multa di fr. 2'000.- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.  Si rinviano le parti civili CIVI 1 e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                    4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

                                    5.   La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

ACCU 3

prevenuto colpevole di     1. discriminazione razziale

                                        per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 2,05 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 4 e ACCU 1, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

                                    2. ingiuria

                                        per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

                                    3. vie di fatto

                                         per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI 1;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5044/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 120.- (centoventi) (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.  Alla multa di fr. 1'800.- (milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.  Si rinviano le parti civili CIVI 1 e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                    4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

                                    5.   La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

ACCU 4

prevenuto colpevole di     1. discriminazione razziale

                                        per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,89 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 1 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

                                    2. ingiuria

                                        per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

                                    3. vie di fatto

                                        per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5045/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di fr. 4'200.- (quattromiladuecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 140.- (centoquaranta) (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.  Alla multa di fr. 1'800.- (milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.  Si rinviano le parti civili CIVI 1 e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                    4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

                                    5.   La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 29 novembre 2010;

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento degli accusati da ogni capo di imputazione ed in via subordinata l’esenzione da ogni pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP.

sentiti                                da ultimo gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.   ACCU 1 è autore colpevole di

                                        1.1 discriminazione razziale

                                        per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,68 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

                                        1.2 ingiuria

                                        per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

                                        1.3 vie di fatto

                                        per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

                                        1.4 Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?

          1.5 È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?

2.Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1   L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

3.                     A chi vanno caricate le tasse e le spese.

                                1.    ACCU 2, è autore colpevole di

                                        1.1 discriminazione razziale

                                         per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,66 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 1, ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

                                        1.2 ingiuria

                                        per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

                                        1.3 vie di fatto

                                        per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI 1;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

                                        1.4 Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?

         1.5 È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?

   2.  Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1   L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

3.  A chi vanno caricate le tasse e spese.

                                    1.  ACCU 3, è autore colpevole di

                                        1.1 discriminazione razziale

                                        per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 2,05 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2, ACCU 4 e ACCU 1, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

                                         1.2 ingiuria

                                        per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

                                         1.3 vie di fatto

                                        per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI 1;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

                                         1.4 Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?

          1.5 È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?

2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1   L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

3.     A chi vanno caricate le tasse e spese.

                                 1.     ACCU 4, è autore colpevole di

                                        1.1 discriminazione razziale

                                        per avere, a __________, il __________, in stato d’ebrietà (g. 1,89 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2 __________ e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

                                        1.2 ingiuria

                                         per avere, nelle circostanze di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI 2 e di CIVI 1;

                                        1.3 vie di fatto

                                        per avere, sempre nelle medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP;

                                        1.4 Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?

          1.5 È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?

2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1   L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

                                3.     A chi vanno caricate le tasse e spese.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli art. 34, 42 e segg., 47 e segg., 106, 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                      ACCU 1 dai reati di discriminazione razziale (art. 261 bis CP),

                                         ingiuria (art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel

                                         decreto di accusa No. 5043/2010 del 16 novembre 2010;

carica                               la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

                                        Qualora la parte civile dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

proscioglie                       ACCU 2 dai reati di discriminazione razziale (art. 261 bis CP),

                                         ingiuria (art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel

                                         decreto di accusa No. 5046/2010 del 16 novembre 2010;

carica                               la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

                                        Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

proscioglie                       ACCU 3 dai reati di discriminazione razziale (art. 261 bis CP),

                                         ingiuria (art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel

                                         decreto di accusa No. 5044/2010 del 16 novembre 2010;

carica                               la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

                                        Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

proscioglie                       ACCU 4 dai reati di discriminazione razziale (art. 261 bis CP),

                                         ingiuria (art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel

                                         decreto di accusa No. 5045/2010 del 16 novembre 2010;

carica                               la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

                                        Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1   ACCU 3   ACCU 2   ACCU 4      

                                        - per raccomandata

                                             Lugano

                                        - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico ACCU 1:

                                        fr.                     1'200.00       tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                     1'000.00       spese giudiziarie

                                        fr.                    2'220.00       totale

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