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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.08.2013 10.2010.650

8. August 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·681 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Estorsione

Volltext

Incarto n. 10.2010.650 DA 4918/2010

Bellinzona 8 agosto 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

 ACCU 1           

prevenuto colpevole di         estorsione

                                         per avere, a __________, il 22 marzo 2007, per procacciare alla ditta __________ Sagl un indebito profitto, minacciandolo di un grave danno, e meglio di avviare pesanti procedure giudiziarie e fiscali, tentato di indurre __________ ad atti pregiudizievoli al patrimonio della ditta __________ SA, da lui diretta, segnatamente a ridurre la fattura emessa per opere da elettricista effettuate presso due appartamenti di proprietà della società __________ Sagl da CHF 41'705.00 a CHF 20'000.00, non riuscendo nel suo intento;

fatti avvenuti                       il 22 marzo 2007  a __________;

reato previsto                     dall'art. 156 cifra 1 in relazione con l’art. 22 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 4918/2010 di data 15 novembre 2010 del

                                          AINQ 1  che propone la condanna

                                        dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.-, corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Si rinvia la parte civile CIVI 1,  e CIVI 2,  al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 novembre 2010 dall'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato che conclude chiedendo l’assoluzione e un indennizzo pari a fr. 2'000.-;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                               1.1     estorsione tentata

                                        per avere, a__________, il 22 marzo 2007, per procacciare alla ditta __________ Sagl un indebito profitto, minacciandolo di un grave danno, e meglio di avviare pesanti procedure giudiziarie e fiscali, tentato di indurre CIVI 1 ad atti pregiudizievoli al patrimonio della ditta CIVI 2, da lui diretta, segnatamente a ridurre la fattura emessa per opere da elettricista effettuate presso due appartamenti di proprietà della società __________ Sagl da CHF 41'705.00 a CHF 20'000.00, non riuscendo nel suo intento. Fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo; reato previsto dall'art. 156 cifra 1 CP in relazione con l'art. 22 CP?

                               1.2     E’ data applicazione degli art. 13, 19 e 52 e 53 CP?

                                 2.     Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        2.1.      L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni?

                                 3.     Devono essere accolte le pretese della parte civile CIVI 1 e CIVI 2?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese e se devono essere riconosciute ripetibili a favore dell’accusato in caso di proscioglimento?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli art. 13, 19, 42 e segg., 47 e segg., 52, 53 e 156 cifra 1 in relazione con 22 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dal reato di estorsione tentata (art. 156 CP in relazione con l’art. 22 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 4918/2010 del 15 novembre 2010;

riconosce                         a ACCU 1 un’indennità di fr. 600.- ;

carica                               la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- allo Stato.

                                        Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 600.sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI);

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

                                        - per raccomandata

                                        - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               Il segretario:

ACCU 1

                                        fr.                       500.-          tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                       250.-          spese giudiziarie

                                        fr.                      750.-          totale

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