Incarto n. 10.2010.642, 81.2013.142 DA 5133/2010 DA 1159/2013
Bellinzona 28 febbraio 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1 __________
difeso da: DI 2DI 2
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura__________ targata TI __________ alla velocità di 136 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 100 Km/h.;
fatti avvenuti a __________, semiautostrada A13, il __________
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa n. 5133/2010 di data 22 novembre 2010 del che propone la condanna dell'accusato:
1.Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 330.- (trecentotrenta) cadauna (art. 34 e segg. CP), corrispondenti a complessivi fr. 4'950.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.Alla multa di fr. 2'000.- (duemila) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).
3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
inoltre
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato TI __________ alla velocità di 153 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 v.LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 20 marzo 2013 n. 1159/2013 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 330.- ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 14'850.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 2'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 25 (venticinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 30 novembre 2010 e 28 marzo 2013;
sentito il difensore, il quale postula per il reato ascrittogli nel DA n. 5133/2010 del 22 novembre 2010 la derubrica a infrazione semplice, mentre per il reato imputatogli nel DA n. 1159/2013 del 20 marzo 2013 il proscioglimento con un’indennità di fr. 3'000.- per le spese legali;
sentito da ultimo l'imputato
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1 grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 136 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 100 Km/h.; fatti avvenuti a __________, semiautostrada A13, il __________;
1.2 grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato TI __________ alla velocità di 153 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.; fatti avvenuti a __________ il __________;
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni.
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese e se deve essere accolta la richiesta di indennità.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47 e segg., 90 cifra 2 v.LCStr. e 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg- 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
al termine dell’odeirno dibattimento, rispondendo ai quesiti posti e dopo avere motivato oralmente la decisione;
proscioglie ACCU 1,
dall’infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1159/2013 del 20 marzo 2013;
dichiara ACCU 1ACCU 1
autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5133/2010 del 22 novembre 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 160.- (centosessanta), per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 480.- (quattrocentottanta);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 875.- (ottocentosettantacinque) con motivazione scritta e di fr. 475.- (quattrocentosettantacinque) senza motivazione scritta.
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie (parziali) di complessivi fr. 425.- (quattrocentoventicinque) allo Stato, il quale è tenuto a rifondere fr. 1'500.- (millecinquecento) a ACCU 1, a titolo di indennità parziale (art. 429 CPP).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
AINQ 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
Polizia cantonale dei Grigioni
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 480.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 225.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 955.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 225.- spese giudiziarie
fr. 425.- totale