Incarto n. 10.2010.611 DA 4846/2010
Bellinzona 22 maggio 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuta colpevole
di 1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, agendo in correità con __________, fra la fine del __________ al __________, senza essere autorizzata, ripetutamente venduto e ceduto gratuitamente a terzi della marijuana;
fatti avvenuti nel __________ nelle indicate circostanze di tempo;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nei 3 anni precedenti il __________ a __________ e a __________, consumato personalmente circa 200 grammi di marijuana;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
3. ripetuta violazione della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti
per avere, agendo in correità con __________, da inizio __________ e sino a __________ a __________, intrapreso delle coltivazioni di canapa senza notificarle all’ufficio competente e senza essere in possesso della relativa autorizzazione,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 13 cifra 1 Lcan;
perseguita con decreto d’accusa dell’8 novembre 2010 n. 4846/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. Ordina la confisca e la distruzione di una pipa ad acqua sequestratale il 19.05.2010 dalla Polizia cantonale (art. 69 cpv. 2 CP).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 novembre 2010 dall'accusata, limitatamente all’imputazione n. 1;
indetto il dibattimento 22 maggio 2012, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 marzo 2012, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico con l’aggiunta odierna.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 69, 106 CP; 19 cifra 1 LS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG,
rispondendo ai quesiti posti
dà atto che ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta violazione della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
dichiara ACCU 1ACCU 1
autrice colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4846/2010 dell’8 novembre 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- con motivazione scritta e di fr. 450.- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
dà atto che nel decreto di accusa è stata ordinata la confisca e la distruzione di una pipa ad acqua sequestrata alla condannata il 19.05.2010 dalla Polizia cantonale e che contro tale disposizione non è stata fatta opposizione.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Uffici reperti, Bellinzona
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 600.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 1'350.- totale
fr. 950.- totale senza motivazione scritta