Incarto n. 10.2010.563 DA 4493/2010
Bellinzona 3 aprile 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuta colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri
per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo __________ / __________ e pertanto oltre i tre mesi consentiti nonché svolgendo attività lucrativa presso __________ SA quale addetta alle pulizie (nel periodo __________), benché priva del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. b, c LStr, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 8 ottobre 2010 n. 4493/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 50.- (cinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34 e 36 CP), dedotto il carcere preventivo sofferto
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 10'500.- decretata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 28.01.2010, ma prolunga il periodo di prova di 6 mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 ottobre 2010;
indetto il dibattimento il 3 aprile 2012, al quale l'accusato, regolarmente citato in via edittale, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 é autrice colpevole di:
infrazione alla LF sugli stranieri, per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo __________ / __________ e pertanto oltre i tre mesi consentiti nonché svolgendo attività lucrativa presso __________ SA quale addetta alle pulizie (nel periodo __________), benché priva del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. b, c LStr
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni;
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 210 aliquote da fr. 50.00, decisa nei suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di Lugano il 28 gennaio 2010 .
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42 e seg., 47 e seg, 49, 115 cpv. 1 lett. b, c LStr ; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di soggiorno illegale, art. 115 cpv. 1 b LStr e attività lucrativa senza autorizzazione, art. 115 cpv. 1 c LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4493/2010 dell’ 8 ottobre 2010.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.00
(cinquanta), per un totale di fr. 4'500.00 (quattromilacinquecento);
1.1. l’accusata è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP), dedotto il carcere preventivo sofferto.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 con
motivazione scritta e di fr. 550.00 senza motivazione scritta.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 210 aliquote da fr. 50.00 decisa nei suoi confronti dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 28.01.2010, ma prolunga il periodo di prova di 6 mesi
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1 nelle vie edittali
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 4'500.00 pena pecuniaria
fr. 400.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 5’050.00 totale