Incarto n. 10.2010.56 DA 509/2010
Bellinzona 12 novembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di minaccia
per avere, a __________, presso la residenza __________, tra le ore 20.00 del 06.08.2008 e le ore 01.00 del 07.08.2008, usando grave minaccia, incusso timore e spavento a LESA 1 e LESA 2, minacciandoli con un piccone;
fatti avvenuti nelle summenzionate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 180 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 509/2010 di data 2 febbraio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 40.- (quaranta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 febbraio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 novembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente e l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la teste;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 509/2010 del 2 febbraio 2010.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 450.- totale