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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.11.2010 10.2010.52

5. November 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·814 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Soggiornare privi dei certificati validi di legittimazione e il permesso di Polizia degli stranieri, svolgere un'attività lucrativa sprovvisti del necessario permesso

Volltext

Incarto n. 10.2010.52 DA 256/2010

Bellinzona 5 novembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giuseppe Gianella in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 (difensore d'ufficio, DUF 1,)  

prevenuto colpevole di    1.   infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri    soggiorno illegale

                                         per avere soggiornato illegalmente nel __________ nel periodo __________2007 - __________2007, privo di certificati validi di legittimazione e svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

2.    infrazione alla LF sugli stranieri

     soggiorno illegale

     per avere, nel periodo compreso tra l’ __________2008 ed il __________2010, soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente nel __________, siccome sprovvisto del necessario permesso della Polizia degli stranieri;

                                        attività lucrativa senza autorizzazione

                                         avere, nel periodo compreso tra l’ __________2008 ed il __________2010, svolto attività lucrativa senza disporre del necessario permesso della Polizia degli stranieri;

                                         fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo; reati previsti dall’art.  23 cpv. 1 LDDS, 23 cpv. 6 LDDS, art. 115 cpv. 1 lett. b LStr, art. 115 cpv. 1 lett. c LStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 256/2010 di data 16 gennaio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta), con l'avvertenza che, in caso di                      mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90                              (novanta) giorni. 2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento). 3.  Revoca il beneficio alla sospensione condizionale della pena di fr. 2'700.- (duemilasettecento) corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-                (trenta), pronunciata dal Ministero Pubblico il __________2008 (DA __________)                   [recte: pronunciata il __________ 2009 dalla Pretura penale del Cantone                                      Ticino].

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 5 novembre 2010, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore d’ufficio e il Sost. Procuratore Pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale che si prescinda dalla pena, che la eventuale pena sia ridotta rispetto alla proposta del Procuratore in considerazione della particolarità del caso e che tale in tale pena venga computato il carcere amministrativo sofferto; in via subordinata postula una pena con la condizionale e la non revoca della sospensione condizionale della precedente pena;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri

                                        1.2.  infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione)

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento), decretato dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________ 2009;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41, 46, 47 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 115 cpv. 1 lett. b, 115 cpv. 1 lett. c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 256/2010 del 16 gennaio 2010.

condanna                         ACCU 1

                                    1.  alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni.

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

ordina                              la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento), decretato dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     2'700.-          pena pecuniaria

                                        fr.                       200.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       200.-          spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                    3'100.-          totale

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