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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.12.2010 10.2010.40

10. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·792 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Tramite uno scritto tacciarei dei coniugi di persone arroganti e incivili, offendendo l'onore;

Volltext

Incarto n. 10.2010.40 10.2010.546

DA 99/2010 - 4173/2010  

Bellinzona 10 dicembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Lorenza Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         ingiuria

                                         per avere, a __________, in data __________, mediante scritto tacciando i coniugi CIVI 2 e CIVI 1 di persone arroganti e incivili, offeso il di loro onore;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 177 CP; richiamati gli artt. 42 cpv. 1, 42 cpv. 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 18 gennaio 2010 n. 99/2010 del __________ che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

                                        4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

Inoltre

prevenuto colpevole di        ingiuria

                                        per avere, a __________, in data __________, offeso l’onore di CIVI 2 e CIVI 1, e meglio per avere scritto una lettera all’avv. PR 1 nella quale ha rivolto all’indirizzo di CIVI 2 e CIVI 1 alcune frasi lesive dell’onore, in particolare tacciandoli di “sciagurati” e, rivolgendosi a CIVI 2, di “individuo mentalmente disturbato”;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 177 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 settembre 2010 n. 4173/2010 del __________, __________, che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Si rinviano le parti civili CIVI 2 e CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

                                        5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.  

viste                                 le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 4 febbraio 2010 e 7 ottobre 2010;

indetto                               il dibattimento 10 dicembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                             a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  L’accusato è da ritenere colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 22 settembre 2010 (__________)?

2.    L’accusato è da ritenere colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 18 gennaio 2010 (AINQ 1)?

3.    In caso di risposta affermativa a uno o ai due quesiti quale deve essere la pena?

4.    A chi devono essere caricate tasse e spese giudiziarie?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dal reato di ingiuria, art. 177 CP, ingiuria, per i fatti descritti nelle circostanze di cui al nel decreto di accusa n. 4173/2010 del 22 settembre 2010;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di ingiuria, art. 177 CP, per avere a __________, in data __________, mediante scritto, tacciando CIVI 2 di “persona dai comportamenti incivili ed arroganti” offeso il suo onore;

ma lo manda                   esente da pena;

carica                               all’accusato fr. 150.-- di tasse e spese;

carica                               allo Stato fr. 150.-- di tasse e spese;

comunica                         che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                      150.00       totale

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