Incarto n. 10.2010.228 DA 1546/2010
Bellinzona 10 ottobre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1 (difensore: Avv. __________, __________)
prevenuto colpevole di ingiuria
per avere, a __________, in data __________, offeso l’onore di LESA 1 tacciandolo di “pirla”;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo 2010 n. 1546/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 2'490.- (duemilaquattrocentonovanta), corrispondente a 3 (tre) aliquote da CHF 830.- (ottocentotrenta) (art. 34 segg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 aprile 2010;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato o, in via subordinata, l’esenzione dalla pena (art. 177 cpv. 2 CP); in via ancor più subordinata chiede la condanna dell’accusato ad un’unica aliquota (inferiore, per importo, a quella proposta dal Procuratore pubblico), senza l’aggiunta di una multa.
sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce la propria innocenza e auspica il suo proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che l’azione penale è prescritta (art. 178 CP) e che, in ogni caso, vi è difetto di valida querela per il reato ascritto,
visti gli artt. 1, 31, 177, 178 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di ingiuria (art. 177 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;
carica tasse e spese di complessivi CHF 430.- (quattrocentotrenta) allo Stato;
la motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse richiesta;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1 Lugano
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
ACCU 1
CHF 250.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 100.- spese giudiziarie
CHF 80.- testi
CHF 430.- totale