Incarto n. 10.2010.211 DA 1627/2010
Bellinzona 1 giugno 2011
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: avv. DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto l’autovettura targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.42 – max 1.88 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 1. gennaio 2010;
reato previsto dall’art. 91 cpv.1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 6 aprile 2010 n.1627/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 130.cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'600.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 aprile 2010;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assitito dall’imputazione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine.
2.Quale deve essere l’eventuale pena.
3.Se l’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e, se sì, per quale periodo di prova.
4.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 22 e 52 CP; 91 cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di tentata guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1627/2010 del 6 aprile 2010.
manda ACCU 1
esente da pena, ritenuto che colpa, la gravità del caso e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, art. 52 CP
carica all’imputato tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- con motivazione scritta e di fr. 300.senza motivazione scritta.
respinge di conseguenza la richiesta di riconoscimento delle ripetibili avanzata dalla difesa.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- tassa di giustizia senza motivazione
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale