Incarto n. 10.2010.2 DA 5153/2009
Bellinzona 19 ottobre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di denuncia mendace
per avere indicato nella querela penale inoltrata nei confronti di CIVI 1 in data 21 aprile 2008, e, in data 21 luglio 2008, nel corso del’interrogatorio in polizia, che quest’ultima avrebbe percosso e aggredito il suocero (__________), ordendo quindi mene subdole per provocare un procedimento penale contro CIVI 1, che lui sapeva essere innocente;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 303 cifra 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 7 dicembre 2009 n. 5153/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 80.- (ottanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2010;
indetto il dibattimento 19 ottobre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di denuncia mendace per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 303 cifra 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di denuncia mendace per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5153/2009 del 7 dicembre 2009.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale