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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.11.2009 10.2009.88

10. November 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·647 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Tentare di colpire una persona con un bicchiere per la birra rotto

Volltext

Incarto n. 10.2009.88 DA 367/2009

Bellinzona 10 novembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Carmen Didiano in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1 o,  

prevenuto colpevole di         lesioni semplici, tentate,

                                        per avere, il 5 luglio 2007, a __________, all'esterno dell’EP __________, dopo essere stato schiaffeggiato da CIVI 1, rientrato nei locali del bar ed avere preso in mano un bicchiere della birra rompendolo, uscito all'esterno con l'intenzione di colpirlo, senza tuttavia riuscirvi;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 367/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 280.-- corrispondente a 7 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  Decreta il non luogo a procedere per il reato di ingiuria (art. 177 CPS) per insufficienza di prove.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 febbraio 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 10 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione di due testi;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito rilevando come non si possa qui parlare tecnicamente di tentativo in quanto non è stato superato il punto di non ritorno. In via sussidiaria chiede che venga riconosciuta la legittima difesa e in via ancor più sussidiaria chiede che si prescinda da ogni pena in applicazione dell’art. 54 CPS. In effetti l’imputato a seguito di questi fatti nei quali è stato più vittima che attore ha subito la perdita della vista da un occhio;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di tentate lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        1.1.  Può essere riconosciuta la legittima difesa esimente o discolpante art. 15 e 16 CPS?

                                        1.2.  Può trovare applicazione l’art. 54 CPS?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 15, 16, 22, 54, 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        tentate lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 367/2009 del 26 gennaio 2009;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       550.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         50.00       testi                      

                                        fr.                      800.00       totale

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