Incarto n. 10.2009.87 DA 537/2009
Bellinzona 8 ottobre 2009
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per non aver prestato, a __________, nel periodo maggio 2008/novembre 2008, benché ne avesse avuto i mezzi per farlo, gli alimenti a favore della ex-moglie CIVI 1 fissati con sentenza 25 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di __________ in fr. 684.-- mensili, accumulando arretrati per complessivi fr. 4’788.--;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsto dall’art. 271 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 4 febbraio 2009 n. 537/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 700.-- (settecento), corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 70.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 4’788.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2009 dell’accusato, rispettivamente di data 17 febbraio 2009 della parte civile;
indetto il dibattimento 8 ottobre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore, la parte civile ed il patrocinatore, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato ed all’audizione della parte civile, nonché rinunciato all’audizione del teste ingiustificatamente non comparso;
sentito il patrocinatore della parte civile, ritiene dati i presupposti oggettivi e soggetti del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento. Egli chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa, aumentando la pena proposta, senza concessione del beneficio della sospensione condizionale in considerazione della grave colpevolezza dell’imputato. In via subordinata, egli chiede di comminare una multa più elevata. In applicazione dell’art. 73 CPS egli postula inoltre l’assegnazione alla parte civile della pena pecuniaria, rispettivamente della multa, fino a concorrenza dell’importo del risarcimento, ritenuto che la parte civile cede allo Stato la relativa quota del suo credito. Egli chiede infine che venga accertato che la sua cliente al 31 ottobre 2009 ha subito un danno di fr. 22’044.45. Protesta tasse, spese e congrue ripetibili, da fissare in almeno fr. 2’000.--;
sentito il difensore, il quale rileva che il suo assistito non ha mai avuto l’intenzione di sottrarsi ai suoi obblighi di mantenimento e che comunque non aveva i mezzi per farvi fronte. Egli chiede pertanto che venga prosciolto dall’imputazione di cui all’art. 217 CPS. Infine egli postula il rinvio delle pretese civili al competente foro civile, contestando pure la richiesta di assegnazione di ripetibili alla parte civile;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Può essere accolta la domanda di accertamento del danno maturato sino al 31 ottobre 2009, e, se sì, in che misura?
5. Può essere applicato l’art. 73 CPS?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
preso atto che la parte civile ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. L’imputato si è unito in matrimonio con la parte civile il 14 novembre 1964 di fronte all’Ufficiale di stato civile di __________. Dalla loro relazione sono nati tre figli: __________, __________ settembre 19__________, __________, __________ agosto 19__________, e __________, __________ settembre 19__________.
Con sentenza 25 gennaio 1995 il Pretore di __________ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio dei coniugi __________ , condannando il prevenuto al versamento di un contributo alimentare mensile per la ex consorte di fr. 590.--, indicizzati al caro vita secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo, vita natural durante. Dai calcoli effettuati (contestati dalla parte civile) l’importo aggiornato al periodo in esame ammonta a fr. 684.--.
2. Nel novembre 2006 il signor ACCU 1 è andato in pensione. Dal 2001 egli era però già al beneficio dell’AI.
Attualmente l’accusato percepisce una rendita AVS di fr. 1’824.-- mensili, cui se ne aggiunge una di circa € 37.-- riconosciutagli dall’INPS italiana.
Egli vive in un appartamento che aveva a suo tempo donato al figlio __________, pur mantenendosi l’onere di far fronte ai costi ipotecari ad esso connessi, oltre che alle spese condominiali. Attualmente, non essendovi più alcun aggravio, egli si limita a farsi carico di quest’ultime.
3. A fine 2006 ACCU 1 ha potuto ritirare il capitale LPP accumulato sino a quel momento, ammontante a fr. 180’137.30.
Come da lui stesso dichiarato in occasione dell’interrogatorio di fronte agli inquirenti e confermato all’odierno dibattimento, questo grosso importo è stato ben presto speso: una parte dei soldi, circa la metà, è stata donata al figlio per saldare il debito ipotecario dell’appartamento nel quale egli vive. Il resto sarebbe stato speso per un impianto ai denti, per pagare non meglio precisati debiti e “con donne”.
Attualmente non resterebbe quindi più nulla ed il prevenuto vivrebbe solo con i soldi della pensione.
4. Da maggio 2008 compreso, il signor ACCU 1 non ha più pagato alcun contributo alimentare alla parte civile, sostenendo di non avere più soldi per poter far fronte a questo onere.
Dopo vari tentativi effettuati per incassare lo scoperto, la signora CIVI 1 ha deciso, in data 23 luglio 2008, di sporgere querela nei confronti dell’ex marito per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento.
La querela è stata poi estesa, con scritto del 18 novembre 2008, anche al periodo da luglio a novembre 2008.
Con decreto d’accusa 4 febbraio 2009 il Procuratore Pubblico ha posto in stato d’accusa l’imputato, siccome ritenuto colpevole della fattispecie di cui all’art. 217 CPS.
Il 6 febbraio 2009 ACCU 1 ha formulato tempestiva opposizione al decreto. Il 17 febbraio 2009 anche la parte civile ha dichiarato di volerlo impugnare.
5. Per l’art. 217 cpv. 1 CPS chiunque non presta gli alimenti che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con la una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La fattispecie rappresenta un delitto di omissione in senso stretto, i cui elementi oggettivi costitutivi sono l’esistenza di un obbligo di mantenimento, la violazione dello stesso e la possibilità per la persona tenuta al versamento di farvi fronte economicamente.
L’obbligo di fornire un contributo alimentare deve scaturire dal diritto di famiglia, in modo particolare dal rapporto di filiazione o dal matrimonio.
L’ammontare degli importi dovuti deve essere appurato in base agli estremi specifici di ogni singolo caso. Non è necessario che vi sia già stata una decisione del giudice civile in merito. Qualora però quest’ultimo abbia statuito sulla questione, come avviene di regola, la corte penale è vincolata alla sua decisione. In altre parole, il giudice penale non può mettere in discussione l’entità dei contributi fissati in sede civile una sentenza esecutiva (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, n. 12 ad art. 217; DTF 106 IV 36), nemmeno se egli può presumere che, in base ai dati a sua disposizione, sarebbe giunto a conclusioni diverse.
Sono rilevanti non solo le decisioni finali, di merito, ma pure quelle emanate nell’ambito dell’adozione di misure provvisionali, cautelari, fintanto che esecutive.
6. Per poter rimproverare al debitore alimentare d’aver violato i suoi doveri ai sensi dell’art. 217 CPS, deve essere accertato che egli fosse effettivamente in grado di farvi fronte economicamente. In effetti, se l’accusato non disponeva o non poteva disporre dei mezzi necessari per fornire la prestazione viene meno uno dei pilastri oggettivi che sostengono la fattispecie penale ed il castello accusatorio crolla.
La giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nel riconoscere come non sia indispensabile che la persona chiamata a corrispondere i contributi abbia posseduto i mezzi per fornire in maniera completa la prestazione, ma sia sufficiente che ella abbia potuto versare più di quanto effettivamente dato (Bernard Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217; DTF 114 IV 124 consid. 3b).
L’accertamento di questo presupposto avviene sulla scorta dei principi derivanti dall’art. 93 LEF, laddove risulta essere di primaria importanza la definizione dell’eccedenza rispetto al minimo vitale dell’accusato che, in linea di principio, non deve essere intaccato (DTF 121 IV 277 consid. 3c-d). Oltre alle entrate ed alle uscite, merita ovviamente considerazione anche l’entità della sostanza del debitore alimentare.
Il debitore non può scegliere di onorare altri debiti, oltre a quanto rientra nel suo minimo vitale mensile. In effetti, i creditori di alimenti hanno la precedenza rispetto agli altri creditori (Bernard Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 217).
Nella misura in cui si dovesse giungere alla conclusione che il debitore non aveva i mezzi necessari per rispettare i suoi obblighi alimentari, si deve esaminare se avrebbe potuto averli. In effetti, l’art. 217 CPS esige dal debitore che metta in atto tutto quanto è ragionevolmente nelle sue possibilità per procurarsi i mezzi sufficienti (DTF 126 IV 134 consid 3a/cc). Bisogna dunque accertare se il debitore avrebbe potuto lavorare maggiormente o esercitare un’altra attività più lucrativa, oppure se ha rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto disporre (Bernard Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 217).
7. Nella fattispecie è pacifico che il prevenuto sia tenuto al versamento di contributi alimentari sulla scorta di una sentenza civile regolarmente cresciuta in giudicato e mai rivista.
Pure indiscusso è che egli abbia interrotto i pagamenti dal maggio 2008 sino ad oggi.
ACCU 1 si trova sicuramente in una situazione finanziaria che, almeno all’apparenza, non gli consente un grande agio e probabilmente non lascia spazi a sufficienza per far fronte ai suoi obblighi nei confronti della ex moglie. Egli però non ha mai chiesto ad un’autorità giudiziaria di fissare un nuovo contributo alimentare o di revocare quello a suo tempo statuito dal pretore, che pertanto risulta ancora vincolante per il giudizio sulla fattispecie penale.
L’imputato, nel periodo in questione, sarebbe indubbiamente stato in grado di far fronte ai suoi obblighi alimentari, se avesse evitato di sperperare il capitale LPP ritirato. Non va in effetti dimenticato che il Pretore di __________ aveva a suo tempo fissato l’importo del contributo alimentare dovuto tenendo in considerazione il fatto che al momento del pensionamento il prevenuto avrebbe potuto contare sui soldi della previdenza professionale.
Ad delineare le colpe del signor ACCU 1 si aggiunge il fatto che egli ha deliberatamente distribuito e speso gli averi in questione senza minimamente preoccuparsi che ciò avrebbe potuto creare un danno alla sua ex consorte alla quale non sarebbe più stato in grado di corrispondere i contributi alimentari dovuti. Vi è il forte sospetto che egli abbia addirittura agito con lo scopo ultimo di mettersi in una situazione finanziaria tale da non poter esser più chiamato a far fronte ai suoi doveri. Nel corso del dibattimento è trasparsa infatti una certa soddisfazione nel dire che il denaro era stato speso per saldare dei debiti (suoi e del figlio), per pagarsi i denti, per togliersi degli sfizi e, soprattutto, per andare a donne.
In base a tutto quanto precede, il signor ACCU 1 ha dunque adempito, oggettivamente e soggettivamente, i presupposti per una condanna ai sensi dell’art. 217 CPS.
8. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del prevenuto gravano soprattutto i motivi che lo hanno portato a delinquere, già enunciati in precedenza, nonché il fatto che non abbia dimostrato alcun pentimento.
A suo favore bisogna tenere in considerazione l’incensuratezza.
A fronte di questi estremi si giustifica sanzionare il reato con 10 aliquote giornaliere da fr. 40.-- cadauna (calcolate in base alla situazione economica attuale, leggermente peggiorata rispetto a quella al momento dell’emanazione del decreto d’accusa).
Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge, ritenuto che la personalità dell’accusato parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.
L’art. 42 cpv. 3 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dell’art. 106 CPS.
Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile, quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e proporzionale per far comprendere al prevenuto la serietà dello sbaglio e della procedura penale che ne ha fatto seguito.
Pertanto è corretto attribuire all’accusato anche una multa, come proposto nel decreto d’accusa in oggetto. La stessa deve però essere ridotta a fr. 200.--, di nuovo in considerazione dell’ammontare delle aliquote giornaliere e delle condizioni economiche del signor ACCU 1.
9. La parte civile ha chiesto che l’imputato venga condannato a versarle fr. 22’044.45.-- a titolo di risarcimento di contributi alimentari arretrati ancora impagati.
La domanda è irricevibile, ritenuto che l’obbligo di prestare il contributo e l’ammontare dello stesso sono già stati fissati dal giudice civile con sentenza cresciuta in giudicato. Non è pertanto possibile, in virtù del principio ne bis in idem, chinarsi in questa sede nuovamente sulla questione. Nemmeno se ne vede la necessità, considerato che la decisione del Pretore è titolo sufficiente per ottenere in via esecutiva l’importo dovuto.
Di transenna si osserva comunque che i conteggi con cui la parte civile è giunta all’importo summenzionato appaiono, già di primo acchito, piuttosto discutibili. In effetti ella, nel calcolo dell’indicizzazione, pare essere partita da presupposti palesemente errati.
Oltre al resto non va dimenticato che il periodo di tempo sul quale lo scrivente giudice è stato chiamato a decidere va dal maggio al novembre 2008. Tutto quanto concerne ciò che è avvenuto prima o dopo, non può essere qui trattato.
10. La parte civile ha postulato l’assegnazione a suo favore della multa e della pena pecuniaria in applicazione dell’art. 73 CPS, dichiarando di cedere allo Stato la relativa quota del suo credito.
Giusta la norma in questione, se, in seguito ad un crimine o ad un delitto, una persona subisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabilita giudizialmente o mediante transazione, la pena pecuniaria o la multa, gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo netto della loro realizzazione, le pretese di risarcimento, così come l’importo della cauzione preventiva prestata.
Nel caso che ci occupa, la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente, per cui una sua destinazione alla vittima non entra in linea di conto. La multa per contro è effettiva, ma il suo ammontare è talmente esiguo, da rendere poco logica l’applicazione dell’art. 73 CPS.
Va inoltre rilevato che la disposizione richiamata ha soprattutto senso a fronte di beni già in possesso dello Stato o facilmente recuperabili. Il suo uso nei confronti di condannati che a malapena dispongono del minimo esistenziale non rispecchia lo scopo ultimo perseguito dal legislatore e non ha nessun effetto pratico, poiché se essi non hanno i soldi per risarcire il danno, nemmeno ne hanno per far fronte alla pena pecuniaria o alla multa, di solito esigue proprio in considerazione della situazione patrimoniale del debitore.
La richiesta formulata dalla signora CIVI 1 viene pertanto respinta.
11. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Alla parte civile devono essere riconosciute congrue ripetibili a carico dello Stato, tenuto conto del fatto che l’assenza al dibattimento dell’accusa ha reso opportuna la presenza del patrocinatore.
Per questi motivi,
visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 537/2009 del 4 febbraio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 400.-- (quattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
dà atto che la parte civile, CIVI 1, __________, vanta un credito esecutivo di fr. 4’788.-- (per il periodo maggio 2008-novembre 2008) nei confronti di ACCU 1, __________, per cui la corrispondente domanda di risarcimento è irricevibile;
respinge la richiesta di accertare il danno per il periodo dicembre 2008-ottobre 2009, in quanto è irricevibile, ritenuto che la parte civile vanta già un titolo esecutivo;
respinge la richiesta della parte civile di assegnarle la multa ai sensi dell’art. 73 CPS;
assegna alla parte civile fr. 750.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale