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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.09.2009 10.2009.83

17. September 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·6,604 Wörter·~33 min·5

Zusammenfassung

Offendere l'onore di una persona con epiteti quali "troia, puttana, ecc."; afferrare una persona per il collo e minacciarla puntandole un coltello contro la guancia

Volltext

Incarto n. 10.2009.83 DA 421/2009

Bellinzona 17 settembre 2009  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  ingiuria,

                                             per avere, ad __________ e __________ il 5 dicembre 2008, offeso l’onore di, dicendole “mongola di merda, troia e puttana” ed insultandola con non meglio precisati epiteti;

                                        2.  vie di fatto,

                                             per avere, a __________ il 5 dicembre 2008, commesso vie di fatto ai danni di CIVI 2 afferrandolo al collo e spintonandolo;

                                        3.  minaccia,

                                             per avere, a __________ il 5 dicembre 2008, usando grave minaccia, incusso timore a CIVI 2, e meglio per avergli avvicinato un coltello alla guancia dicendogli “vi squarcio come due maiali”;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. art. 126 cpv. 1, 177 e 180 CPS, richiamati gli art. 42 e 49 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 29 gennaio 2009 n. 421/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’at. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 17 settembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, le parti civili e la loro patrocinatrice, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa,

preso atto                          che le parti lese si sono costituite parti civili;

proceduto                          all’interrogatorio dell’accusato, estendendo l’accusa di ingiuria anche all’epiteto “stronza”, nonché all’audizione testimoniale delle parti civili;

sentita                               la patrocinatrice delle parti civili, la quale postula la conferma integrale del decreto d’accusa, chiedendo che siano accollate all’imputato le spese di patrocinio dei suoi assistiti;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato dall’imputazione di minaccia, evidenziando le incongruenze delle testimonianze e delle dichiarazioni delle parti civili, che inducono a concludere che stanno mentendo. Non vi è mai stata alcuna minaccia e non è mai stato estratto alcun coltello. In merito alle ingiurie rileva come il suo assistito abbia riconosciuto unicamente il termine stronza, per il quale si rimette al prudente giudizio di questo giudice, mentre chiede il proscioglimento per gli epiteti contenuti nel decreto d’accusa. La spinta a CIVI 2, configurata come vie di fatto, è stata si commessa, ma solo perché questi gli si stava avvicinando. Anche per questo capo d’imputazione chiede il proscioglimento del suo assistito. Protestate tasse e spese;

sentito                               da ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Ingiuria,

                                        1.2.  Vie di fatto,

                                        1.3.  Minaccia,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione, nonché a quelli prospettati in data odierna?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalle parti civili in data odierna?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto:

                                 1.     ACCU 1, nato il 25 __________ 1966 a I-__________, in provincia di __________, ha lavorato per lunghi anni come pizzaiolo, dopo aver iniziato la sua carriera professionale facendo il muratore ed il parchettista. Da qualche tempo, però, egli è costretto a casa per problemi di salute insorti a seguito di un infortunio alla spalla, che lo hanno portato ad avanzare una richiesta di indennità AI. Nell’attesa di una decisione da parte della competente autorità, essendo parimenti confrontato con una grave situazione debitoria (nei suoi confronti sono stati emessi attestati di carenza beni per fr. 292’039.25 e vi sono esecuzioni pendenti per oltre fr. 17’000.--), egli è ridotto a far capo alla pubblica assistenza per poter sopravvivere. Quest’ultima gli elargisce mensilmente fr. 2’211.--.

                                 2.     Negli anni tra il 2001 ed il giugno 2008 l’imputato ha avuto una relazione sentimentale con la parte civile CIVI 1. In questo periodo la coppia ha inizialmente convissuto ad __________ per poi trasferirsi a __________ ed infine a __________. Con loro ha pure sempre abitato l’altra parte civile, CIVI 2, figlio avuto dalla donna da una precedente relazione.

                                        Dal rapporto tra ACCU 1 e CIVI 1 è nata, il 12 aprile 2007, la figlia __________.

                                 3.     A detta della signora CIVI 1, già durante il concubinato il prevenuto ha mostrato una spiccata aggressività verbale e psicologica nei suoi confronti ed in quelli del figlio CIVI 2: “Inizialmente il nostro rapporto andava bene, ma con il tempo purtroppo si è deteriorato. ACCU 1 ha iniziato a bere alcolici e ogni volta che era sotto l’influsso di tali sostanze iniziavamo ad avere problemi. Tra noi nascevano delle discussioni che man mano che il tempo passava sono diventate più frequenti.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 8 gennaio 2009, pag. 1).

                                        Sovente all’origine dei malumori vi erano problemi di incompatibilità caratteriale tra l’accusato e CIVI 2, fatto che inevitabilmente coinvolgeva emotivamente anche la madre di quest’ultimo, alla quale egli si indirizzava più facilmente per formulare critiche nei confronti del ragazzo: “I miei rapporti con l’accusato avevano degli alti e bassi. Ci sono stati anche momenti belli, ma ho sentito molte cose brutte su mia madre. Ho spesso dovuto sopportare litigi, insulti verso mia madre.

                                        Durante la convivenza vi sono stati numerosi episodi di aggressività verbale nei confronti di mia madre. Spesso ero io il motivo del litigio.

                                        Abbiamo avuto diversi battibecchi, non ritengo di averlo mai provocato. Nemmeno lui mi ha mai provocato, ogni volta che aveva dei problemi con me si sfogava con mia madre.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 8 gennaio 2009).

                                        Dopo lo sgretolamento della coppia le cose non sono migliorate ed i due hanno mantenuto i contatti solo per la gestione del diritto di visita della figlia con il padre, che poteva andare a visitarla senza particolari vincoli: “Prima dei fatti in questione i nostri rapporti erano più o meno come quelli attuali, ma con malumori, insulti, minacce da parte del compagno. Parlavamo sempre della bambina e c’era sempre una tensione nell’aria.” (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale di CIVI 1).

                                        Con la figlia __________, per contro, a detta di tutte le parti coinvolte, il prevenuto ha sempre avuto un comportamento adeguato.

                                4.     Il 4 dicembre 2008 l’imputato ha contattato telefonicamente la signora CIVI 1 per organizzare il diritto di visita che avrebbe dovuto avere luogo il giorno seguente. Ben presto i toni della discussione si sono accesi e le parti hanno iniziato a litigare. A detta della donna, l’ex compagno si era lamentato per come la bambina era vestita e ha dato in escandescenze insultandola con termini quali “Sei una stronza, mongola di merda” e minacciandola con la frase “quello che tu togli a me io tolgo a te” (cfr. suo verbale di interrogatorio 8 gennaio 2009, pag. 2).

                                        ACCU 1, pur riconoscendo che vi sia stato un battibecco, ha contestato di averla minacciata ed ingiuriata.

                                        Su questi fatti l’istruttoria non ha permesso in alcun modo di fare luce e le versioni delle parti coinvolte sono talmente discordanti e prive di conferme oggettive, anche solo nella forma di indizi, che non è possibile in alcun modo ritenere che vi siano elementi per una condanna a carico del prevenuto. Sugli stessi non si tornerà pertanto più nel proseguimento di questa decisione.

                                5.     Il giorno dopo, 5 dicembre 2008, verso le 17:30, ACCU 1 si è recato come previsto a prendere la figlia presso l’abitazione delle parti civili per l’esercizio del diritto di visita.

                                        Dopo averla portata a cena dalla nonna paterna, l’imputato è poi rientrato con la piccola al proprio domicilio di __________, ove, aprendo la borsa con gli effetti e la biancheria che la signora CIVI 1 gli aveva consegnato, ha constatato che non vi erano i pannolini. Irritato da questa scoperta ha immediatamente preso il telefono per chiamare la donna e chiederle spiegazioni. La conversazione è subito degenerata e, come da lui stesso ammesso, il prevenuto ha dato in escandescenze e ha insultato l’interlocutrice: “Sinceramente a questo punto mi sono arrabbiato e telefonicamente l’ho insultata” (cfr. suo verbale di interrogatorio 9 gennaio 2009, pag. 1).

                                        La parte civile CIVI 1 ha così descritto il fatto: “Alla sera verso le 19:30 ricevevo nuovamente una telefonata durante la quale egli mi insultava siccome nella valigia della figlia non avevo messo i pannolini. Per quanto riguarda gli insulti, posso dire che gli epiteti erano sempre gli stessi che ho menzionato in precedenza (“sei una stronza, mongola di merda”, n.d.r.). Purtroppo oltre agli insulti ho pure ricevuto delle minacce che personalmente non mi hanno intimorito perché non era la prima volta” (cfr. suo verbale di interrogatorio 8 gennaio 2009, pag. 2).

                                        Anche CIVI 2 ha potuto sentire parte della conversazione, in quanto la madre, visti i toni, ha attivato il viva-voce del telefono cellulare: “Confermo di aver sentito la telefonata del 5 dicembre 2008 quando il prevenuto si lamentava per la mancanza dei pannolini. Non ho sentito la prima parte, ma poi mia madre è venuta in camera, attivando il viva-voce. Durante la telefonata il signor ACCU 1 ha insultato mia madre, con un tono molto minaccioso. Non ricordo esattamente le parole usate, se non che era una madre snaturata. Egli ha comunque proferito ingiurie vere e proprie.” (cfr. suo verbale di interrogatorio dibattimentale).

                                        Chiudendo la telefonata la signora CIVI 1 ha annunciato all’ex-compagno che, visto il suo atteggiamento, sarebbe andata immediatamente a riprendere la figlia. L’accusato le ha risposto - a suo dire poiché non pensava facesse sul serio - di fare come meglio credesse, che l’avrebbe attesa.

                                6.     Pochi minuti più tardi CIVI 1 e CIVI 2 sono giunti in auto presso l’abitazione dell’imputato effettivamente intenzionati a riportare a casa __________. Dopo aver suonato al campanello che si trova accanto al portone d’entrata della palazzina, i signori __________ sono stati raggiunti dall’accusato, mentre la bambina è rimasta all’interno dell’appartamento di quest’ultimo. Ne è subito nata una discussione che è sfociata in alterco.

                                        Le versioni circa quanto sarebbe avvenuto in questi frangenti e circa lo stato psicofisico in cui si sarebbe trovato il prevenuto sono contrastanti.

                                        Inoppugnabile è invece il tasso d’alcolemia riscontrato nel prevenuto in occasione della prova etanografica fattagli dagli agenti alle 21:40 di quella sera: circa due ore dopo l’evento in discussione esso ammontava ancora a ben 1.40 grammi per mille.

                                        ACCU 1 ha così descritto i fatti: “Poco dopo sentivo che suonavano al campanello ed osservando dalla porta d’entrata vedevo CIVI 1 che aveva il cellulare in mano. Di fianco a lei vi era il figlio CIVI 2 che, con fare da Body Guard, mi diceva di portargli la piccola __________. Vedendo CIVI 2, sono quindi sceso all’esterno di casa e puntandogli il dito addosso gli ho detto “Cerca di farti i cazzi tuoi che alla bambina ci pensiamo io e tua madre”. Specifico che durante la cena, svoltasi a casa di mia madre vi era pure mio fratello ed assieme abbiamo bevuto un po’ di vino. Quando facevo rientro a casa mia e telefonavo a CIVI 1, bevevo altro vino. Successivamente tornavo all’interno di casa e giocavo con la bambina. Dopo circa dieci o quindici minuti giungeva pure la polizia che mi sottoponeva ad una perquisizione. Ricordo che gli agenti hanno pure perquisito l’abitazione alla ricerca di un coltello.

                                        D: In merito agli insulti da lei proferiti nei confronti di CIVI 1, potrebbe essere più preciso? R: Sinceramente non ricordo bene.

                                        D: Lei ha minacciato CIVI 1 e CIVI 2? R: No, assolutamente. (…)

                                        D: Dai verbali è emerso che lei ha insultato in più occasioni CIVI 1 con frasi del tipo “Sei una stronza, mongola di merda, troia, puttana” e altri epiteti analoghi. Inoltre ha insultato entrambi i denuncianti con le seguenti parole “deficienti” ed altri insulti simili. Cosa ha da dire in merito? R: “Mongola di merda, troia e puttana” io non l’ho detto di sicuro, secondo me è lei che inventava tutto. Può essere che io le abbia dato della stronza. Onestamente mi non ricordo cosa le ho detto quella sera.”.

                                        D: Sempre stando ai verbali dei rubricati emerge che lei ha brandito un coltello in mano, dopodiché l’ha appoggiato alla guancia di CIVI 2 ed ha detto (rivolgendosi ad entrambi) “Vi squarcio come due maiali”? R: Assolutamente no.

                                        D: Come mai dopo l’accaduto, ovvero quando CIVI 1 ha detto che avrebbe chiamato la polizia, lei è salito in casa? Può essere che è salito a nascondere il coltello? R: No, sono salito in casa per giocare con mia figlia. Preciso che la polizia cercava un grande coltello da caccia ed hanno indicato con le mani una misura di circa 30-40 cm. In casa non ho nessun coltello del genere, tranne quelli che utilizzano tutti in cucina.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 9 gennaio 2009, pag. 1 seg.).

                                7.     CIVI 1 ha per contro così illustrato quanto accaduto: “Giunti sul posto suonavamo il campanello e ACCU 1 diceva di salire, da parte nostra gli rispondevamo di scendere lui e la bambina. A questo punto scendeva di casa e vedendo CIVI 2 si arrabbiava ulteriormente in quanto a suo dire egli era la causa della fine del nostro rapporto. In pratica ACCU 1 è sempre stato geloso di CIVI 2, figlio avuto da una mia precedente relazione con un altro uomo. Lo afferrava quindi per il collo con la mano, se ben ricordo, destra spingendolo indietro. Successivamente brandiva un coltello ed appoggiava lo stesso alla gola di mio figlio.

                                        D: Lei saprebbe indicare in che modo ACCU 1 ha appoggiato il coltello al collo di suo figlio e di che tipo di coltello si trattava? R: Non ricordo con esattezza so che egli ha appoggiato alla gola di CIVI 2, non so dire se abbia fatto pressione o no. Io ricordo unicamente che era un coltello grigio (inteso sia il manico che la lama). A mio modo di vedere non si trattava di un coltello da cucina, mentre secondo mio figlio dovrebbe trattarsi di un coltello da cucina.

                                        Preciso che nell’appoggiare il coltello al collo di CIVI 2, ACCU 1 ci minacciava in tono aggressivo dicendo “Vi squarcio come due maiali”. (…) Sia io che CIVI 2 siamo rimasti molto intimoriti da questo tipo di minacce, siccome non ci aspettavamo che egli potesse arrivare a tanto.

                                        Vedendo l’accaduto ho subito avvisato la polizia che ben presto è giunta sul luogo dei fatti. Sottolineo che io e CIVI 2 siamo rimasti all’esterno in attesa della pattuglia, mentre ACCU 1 è scappato in casa dove di trovava la piccola __________.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 8 gennaio 2009, pag. 3).

                                        Questa versione è stata confermata in occasione della sua audizione dibattimentale, con le seguenti precisazioni: “Tutto si è svolto velocemente. Avevo già il cellulare con il numero della polizia pronto, in quanto temevo che potesse succedere qualcosa. Era la prima volta che si sono verificati episodi di violenza fisica da parte dell’imputato. Da subito mi sono accorta che aveva bevuto. Dal mio punto di vista il mio ex-compagno ha problemi con l’alcool. Indico con la mano che il coltello è stato posto con la mano destra sul viso di mio figlio tra il collo e la guancia. Quel giorno dopo l’intervento della polizia ho portato a casa la bambina. Pochi giorni dopo però è stato proprio il signor ACCU 1 a recarsi direttamente presso la CTR. Io non so se l’avrei fatto. In quel momento comunque ho fatto soltanto la denuncia penale, inoltrata l’11 dicembre 2008. Dopo i fatti del 5 dicembre 2008 ero molto spaventata.(…) Non ricordo che l’imputato sia rientrato in casa dal pianerottolo prima di scendere, per mettersi la giacca. So che mio figlio ha dichiarato così, ma io non ricordo proprio questo fatto. Sapevo che l’avrebbe detto già prima dell’interrogatorio perché ne avevamo già parlato, ma io non ne ho fatto alcun cenno perché mi sono limitata a rispondere alle domande che mi sono state poste e perché non me lo ricordo. Ricordo che il prevenuto prima di scendere ha detto alla bambina di stare in casa. So che mio figlio ha dichiarato che sarei intervenuta quando gli era stato puntato il coltello al collo, ma io non me ne ricordo. So che la polizia non ha trovato il coltello. Se ben ricordo la polizia è rimasta un’ora e mezza o due. Io sono rimasta fuori. L’appartamento del prevenuto si compone di 2 camere, sala, cucina e bagno. Ho dichiarato che il manico del coltello era grigio perché ho visto un oggetto tutto dello stesso colore.” (cfr. suo verbale di interrogatorio dibattimentale).

                                8.     CIVI 2, dal canto suo, ha fornito la seguente versione dei fatti: “Giunti presso la casa di ACCU 1 abbiamo suonato il campanello ed egli si è affacciato alla porta invitandoci ad entrare in casa. Noi ci siamo rifiutati e gentilmente gli abbiamo chiesto di preparare la bambina e di portarla all’esterno. A questo punto egli è salito in casa, si è messo la giacca ed è uscito all’esterno iniziando ad urlare. Venendo nella mia direzione mi ha dato una manata in faccia spingendomi indietro. Successivamente mi ha raggiunto e brandendo un coltello in mano me l’ha appoggiato sulla guancia sinistra. Nello stesso frangente ha minacciato ed insultato sia io che mia madre. Specifico che ha aperto la giacca con la mano sinistra e con la destra ha preso il coltello che penso fosse in una delle tasche interne. Quando egli mi ha appoggiato il coltello alla guancia mia madre ha tentato di chiamare la polizia e nel contempo mia mamma si è messa in mezzo spingendo via il coltello. Tutto è successo molto velocemente e non ricordo se lei abbia spinto ACCU 1 oppure abbia spinto via direttamente il coltello. A questo punto egli è rientrato ha messo via il coltello e rientrando in casa continuava a dire “Si, si, chiama pure la polizia…”.

                                        D: per quanto riguarda la manata in faccia, potrebbe essere più preciso? R: Praticamente mi ha spinto all’indietro con una manata all’altezza del mento.

                                        D: Lei saprebbe indicare che tipo di minacce sono state proferite? R: Egli ha detto riferendosi a me e mia madre “Vi sgozzo come dei maiali…”. “(cfr. suo verbale di interrogatorio 8 gennaio 2009, pag. 1 seg.).

                                        Al processo queste dichiarazioni sono state ratificate e completate: “Quando siamo arrivati da lui per riprendere la bambina, abbiamo suonato ed abbiamo aperto la porta del pianerottolo. Lui ha aperto la sua porta e ci ha chiesto di salire. Noi ci siamo rifiutati. A quel punto lui è rientrato per poi uscire con la giacca (o meglio con una felpa grossa con la cerniera) e poi è sceso dalla scala. Abbiamo ancora discusso un attimo, poi mi ha dato una manata sul collo/viso. In seguito ha estratto con la mano destra dalla parte sinistra della giacca (credo fosse la parte sinistra) un coltello e me lo ha messo sul viso sulla parte bassa della guancia, di piatto. Mia madre si è fatta prendere dal panico e si messa in mezzo e ha detto che avrebbe chiamato la polizia. Ciò che poi ha fatto. Io non ho reagito perché temevo che un movimento brusco potesse avere conseguenze pesanti, visto che aveva un coltello in mano. L’imputato dal mio punto di vista è sempre stata una persona che ha sempre parlato ma non è mai arrivata ai fatti, per cui quando l’ho visto con il coltello mi sono spaventato ma ho pensato che volesse piuttosto intimorirci invece che aggredirci. Mi pare che il coltello avesse un manico di colore nero. Mi sembra fosse un tipico coltello da cucina con la lama lunga, come posso essere ad esempio quelli per la carne e che poi si trovano anche nei tronchetti porta-coltelli. (…) Quando mi ha messo il coltello al collo, l’imputato ci ha minacciati di sgozzarci come maiali. Questa frase l’ha usata più volte in quei momenti, ma anche durante la convivenza era una frase che era già stata detta da lui. (…) Noi siamo sempre rimasti sul pianerottolo esterno dello stabile, dopo aver aperto la porta principale. (…) Non ricordo esattamente le parole ingiuriose pronunciate dall’imputato il 5 dicembre 2008. Su esplicita richiesta della difesa posso affermare che posso anche essere le parole indicate nel decreto d’accusa. Dopo la telefonata sono stato io a convincere mia madre a non chiamare la polizia o altre persone e ad andare solo noi due a prendere la bambina. Le ho detto che se ci fosse stato bisogno di chiamare la polizia l’avremmo potuto fare anche in un secondo momento. (…) Credo che il coltello lo tenesse nella tasca interna della giacca. Di sicuro era nascosto sotto la giacca, però non so dire in che modo lo avesse occultato. Sono sicuro comunque che con la mano sinistra ha aperto un po’ la giacca e con la destra ha afferrato il coltello.” (cfr. suo verbale di interrogatorio dibattimentale).

                                 9.     In base alle risultanze istruttorie, il Sostituto Procuratore Pubblico AINQ 1 ha emanato, in data 29 gennaio 2009, il decreto in esame, mettendo in stato d’accusa ACCU 1 siccome ritenuto colpevole di ingiuria, vie di fatto e minaccia, proponendone la condanna a una pena pecuniaria di 20 aliquote da fr. 30.--, sospesa per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 300.--.

                                        Con scritto del 9/10 febbraio 2008, l’imputato ha inoltrato tempestiva opposizione allo stesso.

                               10.     Innanzitutto occorre stabilire come si sono svolti i fatti sulla base delle prove che è stato possibile acquisire in sede giudiziaria.

                                        Per chiarezza espositiva e nell’ottica della valutazione giuridica che farà seguito, occorre dividere la vicenda nei tre elementi fattuali che hanno funto da base per la formulazione degli addebiti nei confronti del prevenuto.

                                        In primo luogo va quindi verificato se ACCU 1, il 5 dicembre 2008 (unica data ripresa dal decreto d’accusa, nonostante anche il 4 siano avvenuti fatti analoghi) ha effettivamente tacciato di “mongola di merda, troia e puttana” o con altri non meglio precisati epiteti la signora CIVI 1.

                                        Può essere dato per acquisito, poiché ammesso da tutte le parti coinvolte, che il 5 dicembre 2008 vi è stata dapprima una telefonata tra il prevenuto e la madre di sua figlia, durante la quale egli ha dato in escandescenze a causa della mancata presenza di pannolini nella borsa della piccola, e che, poco dopo, i due, unitamente al CIVI 2, si sono nuovamente scontrati, questa volta di persona, sotto casa del signor ACCU 1 a __________.

                                        Come esposto in precedenza, lo stesso imputato ha ammesso di aver ingiuriato la signora CIVI 1 durante la telefonata (“… a questo punto mi sono arrabbiato e telefonicamente l’ho insultata” (cfr. suo verbale di interrogatorio 9 gennaio 2009, pag. 1). Egli non è stato in grado di ricordare esattamente quale tipo di epiteti abbia utilizzato, pur negando di aver proferito i termini “mongola di merda, troia e puttana”. Egli ha ammesso esplicitamente - anche se in forma di ipotesi - solo di aver dato della “stronza” alla parte civile.

                                        CIVI 2 ha confermato che durante quella telefonata sua madre è stata pesantemente insultata, senza riuscire nemmeno lui a ricostruire i dettagli delle frasi utilizzate dall’imputato: “Durante la telefonata il signor ACCU 1 ha insultato mia madre, con un tono molto minaccioso. Non ricordo esattamente le parole usate, se non che era una madre snaturata. Egli ha comunque proferito ingiurie vere e proprie.” (cfr. suo verbale di interrogatorio dibattimentale).

                                        CIVI 1 ha descritto per contro gli epiteti utilizzati come del tipo “sei una stronza, mongola di merda” (cfr. suo verbale di interrogatorio 8 gennaio 2009, pag. 2.).

                                        Nessuno, se non gli agenti di polizia nel loro rapporto ed il Sostituto Procuratore Pubblico nel decreto, ha invece fatto cenno all’uso dei vocaboli “troia” e “puttana”, che, seppur classici in episodi del genere, non possono, solo per questo, essere presi qui in considerazione.

                                        Sulla scorta delle emergenze istruttorie - ritenuto che le asserzioni di dettaglio della signora CIVI 1 non hanno potuto trovare conferma - si può reputare provato che l’accusato ha, il 5 dicembre 2008, insultato la stessa, facendo ricorso a vari epiteti sicuramente ingiuriosi, dei quali ha potuto essere identificato con certezza solo quello di “stronza”.

                               11.     Per quanto concerne ciò che è avvenuto sotto casa del prevenuto quella sera, ben ponderate le enunciazioni delle persone interrogate, non si può che concludere per la fondatezza delle accuse contenute nel decreto in esame.

                                        In effetti le dichiarazioni dei signori __________ sono state spontanee, lineari, coerenti e dettagliate. Non vi sono indizi di sorta che possano far pensare ad una preparazione a tavolino o che siano il frutto della volontà di arrecare danno al signor ACCU 1.

                                        Le due parti civili non hanno infierito sul prevenuto, ma si sono limitate a riferire quanto ricordavano e quanto hanno vissuto direttamente. CIVI 2, ad esempio, ha ammesso di non aver sentito tutta la telefonata tra la madre e ACCU 1, così come di non ricordare assolutamente i vocaboli usati da questi per oltraggiarla. Analogo discorso vale per la signora CIVI 1.

                                        Sarebbe stato facile per entrambi, almeno al dibattimento, confermare i contenuti punto n. 1 del decreto d’accusa, ma non l’hanno fatto.

                                        Le imprecisioni che sono emerse dal confronto delle loro deposizioni non sono in grado di scalfirne l’attendibilità, anzi le fanno apparire ancor più sincere: la signora CIVI 1, pur sapendo già dall’inizio che il figlio aveva parlato di un coltello da cucina e ricordando di aver regalato un set di coltelli di quel genere all’imputato, ha esposto la sua impressione che si sia trattato di un altro tipo di lama. La stessa cosa vale per il particolare della giacca - “Non ricordo che l’imputato sia rientrato in casa dal pianerottolo prima di scendere, per mettersi la giacca. So che mio figlio ha dichiarato così, ma io non ricordo proprio questo fatto. Sapevo che l’avrebbe detto già prima dell’interrogatorio perché ne avevamo già parlato, ma io non ne ho fatto alcun cenno perché mi sono limitata a rispondere alle domande che mi sono state poste e perché non me lo ricordo.” - così come per quello dell’intervento della donna per separare i contendenti: “So che mio figlio ha dichiarato che sarei intervenuta quando gli era stato puntato il coltello al collo, ma io non me ne ricordo.” (per entrambe le citazioni: cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale di CIVI 1).

                                        Sui punti fondamentali le due testimonianze si sono dimostrate essere congruenti: dopo aver aperto la porta ed essere uscito sul pianerottolo per iniziare la discussione, ACCU 1 è rientrato in casa per poi uscirne poco dopo, lasciando dentro la figlia, è sceso dalle scale e, inveendo, ha spintonato CIVI 2. In seguito ha estratto con la mano destra un coltello da sotto la giacca/giacchettino e lo ha posato, di piatto, sul viso del ragazzo (nella zona tra collo e guancia, quella dell’osso mandibolare). In quei frangenti l’accusato ha minacciato i due rivali urlando loro che li avrebbe squarciati come due maiali. A tal proposito nulla cambia che uno dei testi abbia fatto riferimento al verbo “squarciare” e l’altro a “sgozzare”, poiché il senso della frase rimane invariato.

                                        Non provato è che oltre a dare uno spintone a CIVI 2, l’accusato lo abbia pure afferrato per il collo. La stessa vittima ha parlato semplicemente di una manata sul collo/viso.

                                        La difesa ha sostenuto che le accuse formulate nei confronti del suo assistito sono fragili già solo per il fatto che il coltello, nonostante la perquisizione effettuata dalla polizia, non è mai stato trovato. A tal proposito basta ricordare che gli agenti hanno cercato un’arma, non un coltello da cucina come quello che si può dedurre sia stato usato nella fattispecie e che ACCU 1 stesso ha ammesso avere avuto in casa (cfr. suo verbale di interrogatorio 9 gennaio 2009, pag. 2).

                                        Quale ulteriore indizio a carico dell’imputato vi è il suo stato psicofisico alterato a seguito dell’abuso di alcool: visto l’alto tenore riscontrato simili gesti sono tutt’altro che da escludere in una situazione di tensione e di carica emotiva come quella in cui egli si è ritrovato.

                               12.     L’analisi giuridica del caso è presto fatta.

                                        Ingiuria

                                        Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere colui che offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2).

                                         Oggetto della protezione di cui alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173 CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS), è l’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).

                                        Dal profilo soggettivo l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 177, pag. 583).

                                         Insultando l’ex compagna con termini atti a lederne l’onore, il signor ACCU 1 ha adempito la fattispecie in questione, ritenuto che egli, nonostante avesse bevuto, era in grado di comprendere il significato degli epiteti utilizzati.

                                        L’applicazione del secondo capoverso dell’art. 177 CPS è possibile allorquando l’ingiuria consiste in una reazione immediata ad un comportamento sconveniente che ha suscitato nell’autore un sentimento di rivolta. Può trattarsi di una provocazione o di un altro comportamento biasimevole. Quest’ultimo non deve necessariamente prendere di mira l’autore dell’ingiuria; un atteggiamento grossolano in pubblico è sufficiente (DTF 117 IV 270 consid. 2c; DTF 83 IV 151). L’immediatezza della reazione deve essere intesa nella sua accezione temporale: l’autore deve aver reagito sotto l’influsso dell’emozione provocata dal contegno sconveniente dell’ingiuriato senza aver avuto il tempo di riflettere tranquillamente (DTF 83 IV 151).

                                        L’art. 177 cpv. 2 CPS costituisce un motivo facoltativo di esenzione di pena (DTF 109 IV 39 consid. 4b). Il giudice ha la facoltà, ma non l’obbligo, di mandar esente da pena il colpevole; può anche limitarsi ad attenuare la pena. In quest’ambito egli dispone di un vasto margine di apprezzamento.

                                        Nel caso concreto l’imputato sostiene di aver agito poiché adirato dal fatto che la parte civile CIVI 1 non aveva messo nemmeno un pannolino nella borsa con gli effetti della figlia. Pur essendo questo gesto della donna poco accorto - poiché in ultima battuta avrebbe creato problemi non solo al padre ma anche alla figlia - la risposta è stata talmente sproporzionata e smodata da non poter essere all’origine di un’attenuazione della pena.

                                        Minaccia

                                         L’art. 180 CPS punisce, su querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona.

                                        Elementi oggettivi costitutivi della fattispecie sono l’esistenza di una minaccia grave, pronunciata illecitamente, di un grave spavento della vittima e di un legame di causalità tra i due.

                                        E’ considerata minaccia grave ai sensi della norma penale in questione quella che è oggettivamente atta a suscitare in colui che è stato preso di mira il timore di un pregiudizio per sé o per persone a lui vicine, la cui realizzazione appare dipendente dalla volontà del reo (DTF 106 IV 128 consid. a). Non è però necessario che quest’ultimo abbia effettivamente la possibilità d’influenzare la realizzazione di quanto da lui paventato. Nemmeno richiesto è che l’atto pregiudizievole possa effettivamente verificarsi.

                                        La gravità dell’intimidazione deve essere soppesata in maniera neutrale, sulla scorta di criteri generici e non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima. Un simile esame deve avvenire in considerazione di tutte le circostanze nelle quali i fatti si sono svolti.

                                        Estrarre un coltello, appoggiarlo al viso e nel contempo urlare una frase del tipo “vi squarcio come maiali” è indubbiamente un atto minatorio in grado di spaventare oggettivamente chiunque.

                                        Anche per questo gesto è da ritenere data l’intenzionalità.

                                        Vie di fatto

                                        Per l’art. 126 cpv. 1 CPS, chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito a querela di parte, con la multa.

                                        Secondo la giurisprudenza, deve ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione dell’integrità fisica che ecceda quanto si presume tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini sociali e che non comporti un danno corporale né pregiudizio della salute. Essa può sussistere anche quando non abbia causato alcun dolore fisico (DTF 117 IV 14 consid 2).

                                        La spinta (manata) sul collo commessa da ACCU 1 nei confronti di CIVI 2 è senz’altro catalogabile come via di fatto. La fattispecie dell’art. 126 CPS è perciò adempita, preso atto che, nuovamente, l’imputato ha agito intenzionalmente e coscientemente.

                                        Neppure in questo frangente è possibile applicare, per analogia, la disposizione di cui all’art. 177 cpv. 2 CPS: la vittima non ha avuto una condotta tale da rendere irrilevanti le colpe del prevenuto e permettere di ipotizzare una diminuzione della pena o addirittura la possibilità di prescindere dalla stessa.

                               13.     In base alle considerazioni che precedono, il signor ACCU 1 deve essere condannato per tutti e tre i capi d’imputazione prospettati dall’accusa, con dei meri adattamenti della descrizione dei fatti in base alle emergenze istruttorie testé illustrate.

                                        Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

                                        La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

                                        A norma dell’art. 49 cpv. 1 CPS, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per infliggere più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia estendere di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è vincolato al massimo legale del genere di pena.

                                        A carico del prevenuto gravano il ricorso ad un arma pericolosa per commettere la minaccia, il fatto che non ha ammesso le sue colpe, negando sino all’ultimo i fatti salienti. Inoltre non va trascurato che egli ha agito quando aveva in custodia la figlia di un anno e mezzo e che, proprio quando la piccola era sotto la sua responsabilità, ha bevuto oltre misura.

                                        A suo favore bisogna tenere in considerazione l’incensuratezza, il fatto che la stessa parte civile ha sostenuto che egli è un buon padre nonché quello che, pure a detta delle due parti civili, egli non è mai stato violento fisicamente, se non in quella occasione.

                                        A fronte di questi estremi si giustifica sanzionare il reato con 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, considerato che l’imputato vive con fr. 2’211.-- mensili che gli passa l’assistenza pubblica.

                                        Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge, ritenuto che la personalità dell’accusato parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.

                                        L’art. 42 cpv. 3 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dell’art. 106 CPS.

                                        Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile, quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e proporzionale per far comprendere al prevenuto la serietà dello sbaglio e della procedura penale che ne ha fatto seguito.

                                        Non va poi dimenticato che l’art. 126 CPS rappresenta una contravvenzione.

                                        Pertanto è corretto attribuire all’accusato anche una multa, come proposto nel decreto in oggetto. La stessa deve però essere ridotta a fr. 300.-- in considerazione dell’ammontare delle aliquote giornaliere e delle difficili condizioni economiche del signor ACCU 1.

                               14.     Le parti civili hanno postulato il riconoscimento del diritto al risarcimento delle spese di patrocinio che esse hanno dovuto sostenere per la presente procedura, quantificate in fr. 1’345.--.

                                        L’importo appare equo e può essere integralmente riconosciuto. Non va in effetti dimenticato che il procedimento era parzialmente indiziario e che il Sostituto Procuratore Pubblico ha preannunciato la sua assenza dal dibattimento, per cui la presenza del patrocinatore delle parti civili è divenuta necessaria.

                               15.     La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti                                   gli art. 42, 49, 126 cpv. 1, 177, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  ingiuria, art. 177 CPS,

                                             per avere, ad __________ e __________ il 5 dicembre 2008, offeso l’onore di CIVI 1, tacciandola di “stronza” ed insultandola con altri non meglio precisati epiteti,

                                        2.  vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

                                             per avere, a __________ il 5 dicembre 2008, commesso vie di fatto ai danni di CIVI 2 spintonandolo;

                                        3.  minaccia, art. 180 CPS,

                                             per avere, a __________ il 5 dicembre 2008, usando grave minaccia, incusso timore a CIVI 2, e meglio per avergli avvicinato un coltello alla guancia dicendogli “vi squarcio come due maiali”;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.-- (seicento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al versamento alle parti civili CIVI 1 e CIVI 2, __________, dell’importo di fr. 1’345.-- a titolo di risarcimento delle spese di patrocinio (art. 266 CPP);

                                        4.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       550.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1000.00       totale

10.2009.83 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.09.2009 10.2009.83 — Swissrulings