Incarto n. 10.2009.664/ DA 4761/2009
Bellinzona 31 agosto 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, fra il __________ e il __________ nel Luganese, prestato il suo telefono cellulare in almeno 8 occasioni a U__________ per effettuare degli acquisti di cocaina da terzi, e per aver inoltre accompagnato in alcune occasioni la stessa con la propria autovettura ad effettuare l’acquisto di stupefacente;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
perseguita con decreto d’accusa del 9 novembre 2009 n. 4761/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS) corrispondente a complessivi fr. 600.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 26 novembre 2009;
indetto il dibattimento in data 31 agosto 2010, al quale sono comparse l’accusata e il suo difensore __________ DI 1, __________; il Procuratore pubblico con lettera 21 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall’accusa e chiede vengano assegnate ripetibili ai sensi dell’art. 9 CPP;
per ultima l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, fra il __________ e il __________ nel luganese, prestato il suo telefono cellulare in almeno 8 occasioni a U__________ per effettuare degli acquisti di cocaina da terzi, e per aver inoltre accompagnato in alcune occasioni la stessa con la propria autovettura ad effettuare l’acquisto di stupefacente?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Devono essere assegnate ripetibili e se sì, in quale misura?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, come segue ai quesiti posti sub 4 e 5, decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di infrazione alla LF sugli stupefacenti;
assegna le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a Jessica Capra fr. 600.— (seicento) a titolo di ripetibili;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione. Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale