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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.08.2010 10.2009.662

17. August 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·948 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Accompagnare, con la propria autovettura, una persona per l'acquisto di eroina e senza essere autorizzato consumare un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 47.5 grammi

Volltext

Incarto n. 10.2009.662 DA 4711/2009

Bellinzona 17 agosto 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il Segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di 1.    infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzata, nel periodo __________ 2008 sino al __________ 2008, tra __________, accompagnando, con la propria autovettura, __________ a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato 40 grammi di eroina, destinati ala vendita, nonché nel corso del mese di __________ 2008, tra __________, accompagnando con la propria autovettura __________ a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato almeno 10 grammi di eroina, destinati alla vendita;

                                 2.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzata, a __________, nel periodo __________ 2007 sino al __________ 2008, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 47.5 grammi,

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo,

                                        reati previsti dagli artt. 19 cifra 1 LS, 19a LS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 9 novembre 2009 n. 4711/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.- (duemilacento), corrispondente a 70 (settanta) aliquote da fr. 30.- (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 70 (settanta) (art. 34 e 36 CP).

                                    2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

                                    3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 24 novembre 2009;

vista                                  la richiesta di rinvio del dibattimento inviata via fax dall’accusata il giorno precedente il dibattimento alle ore 18.20 con la motivazione di trovarsi all’estero, in Bosnia;

considerato                        che la domanda risulta palesemente intempestiva, atteso che la citazione è stata intimata il 18 giugno 2010, ciò che consentiva all’accusata di organizzare la propria presenza al dibattimento rispettivamente le proprie trasferte nel proprio Paese d’origine;

                                        che tale motivazione peraltro non costituisce valido motivo di rinvio;

respinta                             la domanda di rinvio;

dichiarato aperto                il pubblico dibattimento in data 17 agosto 2010;

preso atto                          che benché regolarmente citata con raccomandata 18 giugno 2010, l’accusata non è presente; il Procuratore pubblico con lettera 21 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

                               1.1.    infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzata, nel periodo __________ 2008 sino al __________ 2008, tra __________, accompagnando, con la propria autovettura, __________ a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato 40 grammi di eroina, destinati ala vendita, nonché nel corso del mese di __________, tra __________, accompagnando con la propria autovettura __________ a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato almeno 10 grammi di eroina, destinati alla vendita?

                               1.2.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, a __________, nel periodo __________ 2007 sino al __________ 2008, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 47.5 grammi?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

visti                                   gli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       come segue ai quesiti posti,

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

-    infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 LStup), per avere, senza essere autorizzata, nel periodo __________ sino al __________, tra __________, accompagnando, con la propria autovettura, __________ a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato almeno 20 grammi di eroina, destinati ala vendita, nonché nel corso del mese di __________ 2008, tra __________, accompagnando con la propria autovettura __________ a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato almeno 5 grammi di eroina, e di

-    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup) per avere, senza essere autorizzata, a __________, nel periodo __________ 2007 sino al __________ __________ 2008, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 45 grammi;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1'800.-- (milleottocento);

                                        1.1.      l’accusata è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

                                    2.       al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie per complessivi fr. 150.— (centocinquanta);

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

                                        La condannata può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte                             la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona (rif.: bcl),

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1'800.--         pena pecuniaria

                                        fr.                         75.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         75.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    1'950.--         totale

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