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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.09.2010 10.2009.656

28. September 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·930 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Soggiornare illegalmente

Volltext

Incarto n. 10.2009.656 DA 4786/2009

Bellinzona 28 settembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DUF 1  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sugli stranieri soggiorno illegale

                                         per avere soggiornato illegalmente a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo __________ 2008/__________ 2009, privo di un valido permesso della Polizia degli stranieri (permesso di soggiorno B scaduto il 19.09.2008);

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 b LStr; richiamato l’art. 49 cpv. 2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 novembre 2009 n. 4786/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena detentiva di  30 (trenta) giorni (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

Pena parzialmente aggiuntiva:

alla pena di 20 aliquote da CHF 30.- sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni (revocato in data 11.05.2009) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il __________ 2009 .

-    alla pena di 40 aliquote da CHF 30.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il __________ 2009.

Entrambe le condanne sono state nel frattempo commutate in pena detentiva (espiata).

2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 19 novembre 2009;

indetto                               il dibattimento in data 28 settembre 2010, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore,; il Procuratore pubblico con lettera 21 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettata                        all’accusato l’infrazione per mancato rinnovo del permesso B ex art. 120 cpv. 1 lett. d LStr rispettivamente l’art. 115 cpv. 3 LStr (negligenza);

sentiti                                il difensore, il quale chiede in via principale che sia riconosciuta la negligenza nell’agire dell’accusato e che quindi egli venga condannato unicamente al pagamento di una multa ai sensi dell’art. 115 cpv. 3 LStr. In via subordinata, in caso di condanna per intenzionalità, la pena va sensibilmente ridotta e limitata al massimo a 15 aliquote giornaliere da fr. 30.— oltre all’eventuale multa. Si rileva che a differenza di quanto indicato sul decreto d’accusa, l’accusato ha pagato le aliquote pecuniarie delle precedenti condanne e non ha espiato la pena in detenzione. Non v’è motivo quindi per pronunciare, se del caso, una pena detentiva, atteso che l’accusato lavora regolarmente ed è in grado di pagare una pena pecuniaria e/o una multa. Non v’e ragione poi per non concedere la sospensione condizionale alla pena;

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri soggiorno illegale, per avere soggiornato illegalmente a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo __________ 2008/__________ 2009, privo di un valido permesso della Polizia degli stranieri (permesso di soggiorno B scaduto il 19.09.2008)?

                               1.1.    Ha agito con negligenza?

                                 2.     Può trovare applicazione l’art. 120 cpv. 1 lett. d LStr?

                                 3.     In caso di condanna quale deve essere la pena?

                                 4.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 115 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1., 1.1.; negativamente al quesito posto sub 2., come segue agli altri quesiti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di soggiorno illegale (contravvenzione ex art. 115 cpv. 1 lett. b in rel. con l’art. 115 cpv. 3 LStr) per avere per negligenza soggiornato illegalmente a __________, per la durata di circa sei mesi a partire dal __________ 2008, privo di un valido permesso della Polizia degli stranieri (permesso di soggiorno B scaduto il 19.09.2008);

La pena è parzialmente aggiuntiva:

alla pena di 20 aliquote da CHF 30.- sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni (revocato in data 11.05.2009) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il __________ 2009 .

-    alla pena di 40 aliquote da CHF 30.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il __________ 2009.

Entrambe le pene sono state nel frattempo pagate.

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla multa di fr. 100.-- (cento);

                                        1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 75.—(settantacinque) e delle spese giudiziarie di fr. 75.— (settantacinque);

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Il Giudice:                                                                    Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.--         multa

                                        fr.                         75.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         75.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                       250.--         totale

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