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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.12.2010 10.2009.652

14. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·536 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Afferrare al collo una minorenne e provocandogli dei graffi

Volltext

Incarto n. 10.2009.652/ DA 4863/2009

Bellinzona 14 dicembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Petra Vanoni in qualità di Segretarioa per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di         vie di fatto

                                         per avere, in data __________2009, a __________ presso il parco giochi di Via __________, afferrando al collo il minorenne M.C. e provocandogli dei graffi al lato destro, come attestato dal certificato medico di medesima data della Dr.ssa __________, __________, commesso vie di fatto nei confronti del minore;

                                         fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 16 novembre 2009 n. 4863/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

                                    3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 18 novembre 2009;

indetto                               il dibattimento 14 dicembre 2010, al quale è comparsa l’accusata, assistita dal difensore DI 1, Lugano; il Procuratore pubblico con lettera 6 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti                                il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento, in via subordinata l’applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP;

                                        per ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di vie di fatto per avere, in data __________2009, a Morbio Inferiore, presso il parco giochi di Via __________, afferrando al collo il minorenne M.C. e provocandogli dei graffi al lato destro, come attestato dal certificato medico di medesima data della Dr.ssa __________, Mendrisio, commesso vie di fatto nei confronti del minore?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                              2.1.     Può trovare applicazione l’art. 177 cpv. 3 CP?

                                 3.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 126, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       come segue ai quesiti posti

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4863/2009 del 16 novembre 2009,

manda                            ACCU 1

                                       esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP;

prescinde                         dal prelevare la tassa di giudizio e le spese;

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                    La Segretaria:

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