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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.10.2010 10.2009.629

12. Oktober 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·613 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Ospitare una persona sapendo che il suo permesso per restare in Svizzera era scaduto

Volltext

Incarto n. 10.2009.629 DA 4451/2009

Bellinzona 12 ottobre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale sugli stranieri,

                                        per avere favorito il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina dominicana __________, che ospitò presso il proprio appartamento di __________, dal 7 luglio 2009, sapendo che il permesso di rimanere in territorio elvetico era scaduto (visto scaduto);

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 ottobre 2009 n. 4451/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 34 e 36 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 31 ottobre 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 12 ottobre 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato, all’audizione di due testi e rinunciato all’escussione degli altri due testi non comparsi;

sentito                               il difensore, il quale, sulla base delle testimonianze odierne, ha chiesto l’integrale proscioglimento del suo assistito, con l’assegnazione di congrue ripetibili. In effetti, come emerso, manca l’aspetto soggettivo del reato. Vi è sicuramente stato un errore sui fatti non imputabile all’accusato. Inoltre pure l’aspetto oggettivo non sembra dato, in quanto la signora è partita prima dello scadere del visto ;

sentito                               da ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (incitazione al soggiorno illegale) per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Può essere riconosciuto l’errore sui fatti?

                                        3.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        4.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 13, 34 segg., 42 segg. CPS; 116 cpv. 1 lett. a LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        infrazione alla Legge federale sugli stranieri (incitazione al soggiorno illegale), art. 116 cpv. 1 lett. a LStr,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4451/2009 del 19 ottobre 2009;

carica                               la tassa di giustizia e le spese allo Stato;

riconosce                         al signor ACCU 1 fr. 1’000.-a titolo di ripetibili, pure a carico dello Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale

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