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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.06.2010 10.2009.567

18. Juni 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·679 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Guida senza licenza di condurre

Volltext

Incarto n. 10.2009.567 DA 4003/2009

Bellinzona 18 giugno 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Vera Ferretti in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                        per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 15.01.2009 per un periodo indeterminato;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4003/2009 di data 21 settembre 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.    Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 10'800.-.

     L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.    Alla multa di fr. 800.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto).

3.    Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 12'600.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 23.03.2009 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 36 CP).

4.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 18 giugno 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere ordinata la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 12'600.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23 marzo 2009.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47, 106 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4003/2009 del 21 settembre 2009.

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 4’500 (quattromilacinquecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                       2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 12'600.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23 marzo 2009.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                   12600.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                   12900.00       totale

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