Incarto n. 10.2009.536 DA 3705/2009
Bellinzona 20 luglio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 , ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo agosto 2007 sino al 19 maggio 2009, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 6 grammi;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 24 agosto 2009 n. 3705/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Ordina la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina REP SAD 823/2009 Loc (art. 69 cpv. 2 CPS).
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 20 luglio 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 marzo 2010, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2010?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19a LStup; 69 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3705/2009 del 24 agosto 2009;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--;
ordina la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2009 - REP SAD 823/2009 Loc (art. 69 CPS);
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Polizia scientifica, Giubiasco,
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta;
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale