Incarti n. 10.2009.526 10.2009.527 DA 3502/2009 DA 3501/2009
Bellinzona 13 luglio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 2 , difeso da: DI 1 e ACCU 1 __________,
prevenuti colpevoli di 1. ACCU 2
1. grave infrazione alle norme della circolazione,
per avere violato gravemente le norme della circolazione, circolando con l’automobile marca “Porsche Cayenne S” targata __________, a __________ l’8 aprile 2009, alla velocità di 80 km/h ove esiste il limite di 50 km/h (velocità punibile 75 km/h), assumendosi in tal modo il rischio di cagionare serio pericolo per la sicurezza altrui;
2. vie di fatto,
per avere, agendo in correità con ACCU 1, a __________ il 10 gennaio 2009, sferrando calci e pugni, commesso vie di fatto contro CIVI 1 provocandogli delle contusioni come precisato nel certificato medico del 15 aprile 2009 rilasciato dall’Ospedale Regionale di __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 90 cifra 2 LCStr e 126 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 17 agosto 2009 n. 3502/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- (quattrocento), corrispondente a 10 aliquote da fr. 40.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’250.-- (75 aliquote di fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 27 agosto 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 75 (art. 36 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
2. ACCU 1
1. infrazione alla Legge federale sugli stranieri,
per avere favorito il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina brasiliana __________, che ospitò nel proprio appartamento di __________ dal 27 luglio 2008 fino all’1. marzo 2009, malgrado fosse sprovvista del relativo permesso di soggiorno rilasciato dall’Ufficio degli stranieri e senza averne notificato la presenza a quest’ultimo ufficio;
2. lesioni semplici,
per avere, a __________ l’1. marzo 2009, trascinandola con forza dal proprio appartamento fino alla lavanderia, cagionato a __________ le lesioni poco gravi descritte nei certificati medici del 4 marzo 2009 e del 5 marzo 2009 rilasciati dall’Ospedale Regionale di __________ rispettivamente dall’Ospedale Regionale di __________;
3. vie di fatto,
per avere, agendo in correità con ACCU 2, a __________ il 10 gennaio 2009, sferrando calci e pugni, commesso vie di fatto contro CIVI 1 provocandogli delle contusioni come precisato nel certificato medico del 15 aprile 2009 rilasciato dall’Ospedale Regionale di __________;
4. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, consumato a __________ il 21/22 febbraio 2009 circa grammi 1 di marijuana;
fatti avvenuti a nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 115 cpv. 1 lett. b LStr, 123 cifra 1 cpv. 2 e 126 cpv. 1 CPS e 19a cifra 1 LStup, richiamato l’art. 48a CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 17 agosto 2009 n. 3501/2009 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Al lavoro di pubblica utilità di ore 240 (duecentoquaranta), con l’avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel termine stabilito dall’autorità d’esecuzione, verrà ordinata la commutazione in pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37 e 39 CPS).
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 16 mesi (vCPS) decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ il 4 settembre 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 1. settembre 2009 dagli accusati;
indetto il dibattimento 13 luglio 2010, al quale hanno partecipato gli accusati, il difensore del signor ACCU 2 e la parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa;
preso atto che la parte civile, dopo discussione, ha deciso di ritirare la querela nei confronti di ACCU 2 e ACCU 1, per cui per entrambi gli accusati è decaduto il reato di vie di fatto;
proseguito il dibattimento nei confronti di ACCU 2 per il capo di imputazione di grave violazione della norme della circolazione, e nei confronti di ACCU 1 per i capi di imputazione di infrazione alle Legge federale sugli stranieri, lesioni semplici e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti;
proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore dell’accusato ACCU 2, il quale osserva che il reato di grave infrazione alle norme della circolazione non è contestato. Per quanto concerne la pena egli evidenzia come, essendo decaduto il reato di vie di fatto, non sia più possibile comminare anche una multa in aggiunta ad una pena pecuniaria da pagare. Egli chiede infine di mantenere il beneficio della sospensione condizionale concesso alla precedente condanna, poiché una sua revoca sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità del reato commesso e pregiudizievole per il reinserimento del suo assistito;
sentito l’accusato ACCU 1, il quale riconosce d’aver infranto la LStr. Per contro, egli rileva che le lesione semplici non sono assolutamente provate, mentre ritiene che un qualche tiro di canne non sia punibile. Egli chiede pertanto il proscioglimento da questi capi d’imputazione, con una conseguente riduzione della pena, tenendo conto anche della sua attuale situazione economica. Per non rischiare di perdere il posto di lavoro egli preferisce revocare la sua disponibilità a svolgere un lavoro di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato ACCU 2;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di:
1.1.1. Grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto d’accusa n. 3502/2009 del 17 agosto 2009?
1.2. Quale deve essere l’eventuale pena?
1.3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
1.4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 2’250.-decretata nei suoi confronti il 27 agosto 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
1.5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1. E’ il signor ACCU 1 autore colpevole di:
2.1.1. Infrazione alla Legge federale sugli stranieri,
2.1.2. Lesioni semplici,
2.1.3. Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per i fatti descritti ai punti nri. 1, 2 e 4 del decreto d’accusa n. 3501/2009 del 17 agosto 2009?
2.2. Quale deve essere l’eventuale pena?
2.3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
2.4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 16 mesi decretata nei suoi confronti il 4 settembre 2007 dalle Assise correzionali di __________, e, se sì, a quali condizioni?
2.5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33, 34 segg., 42 segg., 48a, 126 cpv. 1, 123 cifra 1 CPS; 90 cifra 2 LCStr; 115 cpv. 1 lett. b LStr; 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 2
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 3502/2009 del 17 agosto 2009;
condanna 1. ACCU 2
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 400.-- (quattrocento);
1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 27 agosto 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
dichiara 2.
autore colpevole di:
1. infrazione alla Legge federale sugli stranieri, 115 cpv. 1 lett. b LStr,
2. lesioni semplici, 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,
3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LStup,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti nri. 1, 2 e 4 del decreto di accusa n. 3501/2009 del 17 agosto 2009;
condanna 2. ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 2’400.-- (duemilaquattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 16 mesi decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ il 4 settembre 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 6 mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 2 senza motivazione scritta:
fr. 400.00 pena pecuniaria
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 1, senza motivazione scritta:
fr. 800.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1100.00 totale