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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.05.2010 10.2009.505

5. Mai 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·6,735 Wörter·~34 min·3

Zusammenfassung

Lesioni semplici; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; complicità in lesioni semplici

Volltext

Incarto n. 10.2009.505 - 506 DA 3542/2009 DA 3546/2009

Bellinzona 5 maggio 2010  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difensore d'ufficio, __________,)   e   ACCU 2 (difensore, __________,)  

ACCU 1

prevenuta colpevole di         lesioni semplici, complicità

                                        per avere, il __________, verso mezzanotte, ad __________, accompagnando __________ all’appuntamento previamente da questa fissato con __________ ben sapendo che lo scopo era quello di permettere a __________ e __________ di aggredire lo stesso, __________ e __________ incontrando la vittima e avviandosi verso __________ e __________ che sopraggiungevano in senso opposto, aggredendo __________ la persona non appena questa era giunta alla sua altezza, colpendola con pugni e calci anche quando questa era caduta a terra e si era rannicchiata in posizione di difesa, provocando alla vittima una ferita lacero-contusa al dorso del naso di 1,5 cm, una ferita lacero-contusa frontale sinistra di 4 cm, un ematoma paraorbitale sinistro e una contusione fronte-temporale-parietale sinistra, e meglio come descritto dai certificati medici del dott.__________ del 6.7.2008 e della dr.ssa__________ del 22.12.2008, intenzionalmente aiutato __________ __________ e __________ a cagionare un danno al corpo e alla salute di __________;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 14 agosto 2009 n. __________ del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 500.- (cinquecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 50.- (cinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Alla multa di fr. 300.-, (trecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

ACCU 2

prevenuta colpevole di    1.   lesioni semplici

                                         per avere, il __________, verso mezzanotte, ad __________, in correità con __________, __________ e __________, fissandogli all’uopo un appuntamento in zona porto patriziale, ivi recandosi in formazioni distinte, __________ e __________ incontrando la vittima e avviandosi verso __________ e __________ che sopraggiungevano in senso opposto, aggredendo __________ la persona non appena questa era giunta alla sua altezza, colpendola con pugni e calci anche quando questa era caduta a terra e si era rannicchiata in posizione di difesa, provocando alla vittima una ferita lacero-contusa al dorso del naso di 1,5 cm, una ferita lacero-contusa frontale sinistra di 4 cm, un ematoma paraorbitale sinistro e una contusione fronte-temporale-parietale sinistra, e meglio come descritto dai certificati medici del dott. __________ del 6.7.2008 e della dr.ssa __________ del 22.12.2008, intenzionalmente partecipato a cagionare un danno al corpo e alla salute di __________;

2.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

     per avere, senza essere autorizzata, dal 2006 al 19 agosto 2008, in diversi luoghi del __________ non meglio precisati, consumato personalmente circa 1275/1300 spinelli contenenti un imprecisato quantitativo di marijuana e haschisch, nonché in 2 circostanze, nel corso dell’estate 2008, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, sostanza quest’ultima offerta da __________

                                        fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di luogo e tempo;

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 1 CP, 19a LStup;

perseguita                         con decreto d’accusa del 14 agosto 2009 n. 3546/2009 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’400.- (millequattrocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 70.- (settanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Alla multa di fr. 1’000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

                                   4.   Ordina la confisca e la distruzione di 18 grammi di haschisch, 12 grammi di marijuana, 9 grammi di semi di canapa (REP SAD Loc 773.2009).

viste                                  le opposizioni interposte tempestivamente in data 20 e 21 agosto 2009 dalle accusate;

indetto                               il dibattimento 5 maggio 2010, al quale sono comparse le accusate personalmente, i rispettivi difensori e il Procuratore pubblico;

accertate                           le generalità delle accusate, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio delle accusate;

sentito                               il difensore dell’accusata, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata la riduzione della pena principale a due aliquote giornaliere da fr. 50.-, da convertire in un lavoro di pubblica utilità di otto ore; chiede inoltre lo stralcio della multa;

sentito                               il difensore dell’accusata ACCU 2, il quale chiede il proscioglimento dal reato di lesioni semplici, mentre per il reato sugli stupefacenti solleva l’eccezione di prescrizione per parte dei fatti imputati nel decreto d'accusa;

sentite                               da ultimo le accusate;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di complicità in lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Se ACCU 2 è autrice colpevole di:

                                        2.1.  lesioni semplici

                                        2.2.  contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 3.     Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusata.

                                 4.     Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 18 grammi di haschisch, 12 grammi di marijuana, 9 grammi di semi di canapa (REP SAD Loc 773.2009).

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     Sabato 5 luglio 2008, ACCU 2, l’allora compagno e convivente __________, ACCU 1 e __________ si sono recati a cena in un grotto della __________.

                                        Durante la cena ACCU 2 ha mostrato ai commensali degli SMS ricevuti da un ignoto ammiratore – rivelatosi poi essere __________ – che dal mese di febbraio 2008 messaggiava con lei, dapprima una volta al mese e in seguito con maggior insistenza, spacciandosi per un agente del servizio segreto italiano __________ di nome “__________”; tempo prima costui le aveva pure mandato una sua presunta foto che lei aveva salvato sul computer, mostrandola al compagno __________, il quale le aveva allora suggerito di attendere un nuovo contatto per pianificare un appuntamento per chiarire in particolare da chi tale sconosciuto avesse ottenuto il suo numero (cfr. verbale d'interrogatorio ACCU 2 5 novembre 2008, pag. 1 e 2).

                                        Con la complicità dei compari, ACCU 2 ha risposto ai messaggi ricevuti dal suo spasimante (cfr. verbale d'interrogatorio ACCU 1 7 novembre 2008, pag. 4 in alto). In particolare, si è fissato un incontro in un posticino appartato e romantico, ovvero in zona __________ di __________.

                                        L’incontro era peraltro già nell’aria dai giorni precedenti, come lo attesta il contenuto dei messaggi ricevuti da ACCU 2 giovedì 3 luglio 2008 (ore 14.28: “Non fuggo ci vediamo sabato perché dovrei fuggire…”; ore 14.35: “Era sotto inteso… mi piaci troppo per non venire”).

                                 2.     Al termine della cena la combriccola si è così recata all’appuntamento ad __________, parcheggiando la vettura nel posteggio del __________.

                                        Una volta scese dalla macchina, ACCU 2 e ACCU 1 si sono avviate verso la promenade su via __________, seguite a distanza da __________ e __________, il quale è uscito dalla vettura portando seco una catena ricoperta di plastica (come riferito da ACCU 1 ancora in sede di dibattimento). Poco dopo la mezzanotte ACCU 2 ha ricevuto un ulteriore SMS da __________ (ore 00.12: “vieni verso giù…”).

                                        Finalmente i tre si sono incontrati e, dopo un’apparente velata sorpresa, frammista a delusione dell’uomo nel constatare la presenza di ACCU 1 – che lo conosceva di vista, in quanto avventore di un esercizio pubblico del locarnese in cui lei aveva lavorato – si sono salutati scambiandosi i baci di rito sulle guance. Con la scusa di voler accompagnare ACCU 1 alla macchina, ACCU 2 ha detto a __________ di accompagnarle al parcheggio (cfr. verbale d'interrogatorio ACCU 2 5 novembre 2008, pag. 4).

                                        Il terzetto si è quindi volto verso il posteggio, incamminandosi nella direzione da cui le donne sapevano sarebbero arrivati i due uomini. Appena si sono incrociati, a tradimento, __________ ha investito il rivale con una “sfracca di pugni” (cfr. verbale d'interrogatorio __________ 7 novembre 2008, pag. 5) facendolo cadere a terra e infierendo su di lui, tra un’affermazione e l’altra in dialetto calabrese, anche quando l’uomo giaceva al suolo. ACCU 2 e __________ sono rimasti a guardare senza proferire parola, mentre ACCU 1 si è messa in disparte sotto un lampione, camminando innervosita avanti e indietro. Nel corso del pestaggio, quest’ultima ha detto a __________ che il tipo doveva avere una figlia. Udita la notizia e chiesta conferma al malcapitato medesimo, __________ ha smesso di colpirlo (cfr. verbale d'interrogatorio ACCU 1 7 novembre 2008, pag. 4; __________ 16 gennaio 2009, pag. 3). A questo punto, egli si è rivolto alla sua compagna e le ha chiesto se era soddisfatta, ottenendo risposta affermativa (cfr. verbale d'interrogatorio ACCU 2 2 aprile 2009, pag. 4; ACCU 1 7 novembre 2008, pag. 4/5). In seguito, tutti e quattro hanno riguadagnato il parcheggio e si sono recati a casa di __________ a bere qualcosa. Qui ACCU 2 ha medicato la mano dolente del compagno, scena immortalata da ACCU 1 (cfr. fotografie di cui all’allegato 2 al suo verbale 7 novembre 2008).

                                 3.     Tutto ciò considerato, con decreto di accusa 14 agosto 2009, il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autrice colpevole di complicità in lesioni semplici per aver intenzionalmente aiutato ACCU 2,__________ e __________ (invero prosciolto dal reato di lesioni semplici con sentenza 21 gennaio 2010 della Corte delle assise criminali, davanti alla quale ha dovuto comparire siccome accusato di diversi reati) a cagionare un danno al corpo e alla salute di __________, accompagnando l’amica all’appuntamento previamente fissato con quest’ultimo in zona __________ e, dopo averlo incontrato, avviandosi verso __________ ed __________ che sopraggiungevano in senso opposto, ben sapendo che lo scopo era quello di permettere di aggredirlo.

                                        In applicazione della pena il Procuratore pubblico ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote di fr. 50.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 300.- e al pagamento degli oneri processuali.

                                        ACCU 2, da parte sua, con decreto di medesima data, è stata ritenuta autrice colpevole di lesioni semplici per aver intenzionalmente partecipato a cagionare un danno al corpo e alla salute di __________, fissando all’uopo il predetto appuntamento con la vittima, con le note conseguenze.

                                        L’imputata è stata condannata anche per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, dal 2006 al 19 agosto 2008, in diversi luoghi del __________ non meglio precisati, consumato personalmente ca. 1275/1300 spinelli contenenti un imprecisato quantitativo di marijuana e haschisch, nonché in 2 circostanze, nel corso dell’estate 2008, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina.

                                         Il Procuratore pubblico ha postulato la condanna dell’accusata alla pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 70.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1’000.- e al pagamento degli oneri processuali.

                                 4.     L’accusa, pur concedendo che nessuno dei presenti poteva immaginare che __________ si sarebbe trasformato in una furia, ha ritenuto che quella sera entrambe le accusate avevano cognizione di ciò che egli andava facendo.

                                        Tale conclusione sarebbe suffragata sia dall’inesistenza di un movente sia dalla dinamica dell’accaduto. Che il presunto agente segreto fosse una persona pericolosa o avesse minacciato o avesse avuto cattive intenzioni non è emerso da nessun messaggio; se così fosse stato, ella non avrebbe cercato alcun contatto, disponendo senz’altro di innumerevoli altri modi per chiarire la situazione e fugare la sua curiosità su chi fosse l’ignoto ammiratore e da chi avesse ottenuto il suo recapito telefonico.

                                        A mente dell’accusa, l’incontro in quattro contro uno, le due formazioni distinte, ovvero le due donne davanti, che tornano sui loro passi in compagnia della vittima verso i due uomini, deporrebbero a favore della concretizzazione di un piano tutt’altro che finalizzato a incontrare la parte civile per un chiarimento verbale. Il posto scelto, fors’anche romantico, ma soprattutto appartato, i bacetti sulle guance a uno sconosciuto – e temuto – adulatore, con il quale non si vuole avere nulla a che fare, ben si inserirebbero nello schema generale di una trappola. Tale dinamica non troverebbe inoltre nessuna spiegazione logica per rapporto allo scopo asserito – non senza contraddizioni – dalle due donne in aula, ovvero di chiarire a parole e porre termine civilmente all’incresciosa situazione.

                                        In definitiva, per il Procuratore pubblico le accusate si sono prestate a un ruolo di esca – per dirla come ACCU 1 – nell’ambito di un disegno pianificato durante la cena. Sintomatiche sarebbero alcune affermazioni di quest’ultima, secondo cui mai si sarebbe aspettata una tale violenza, ciò che presuppone che si aspettava quantomeno un’azione aggressiva, a prescindere dall’effettiva intensità. Non da ultimo, il fatto di essersi recata in compagnia degli altri a casa di __________ al termine della battuta a bere qualcosa con spirito quasi festaiolo, non era avulso da qualsiasi aspettativa e di certo mal si concilia con chi pretende di non condividere affatto quanto messo in atto da __________. Donde la complicità per dolo eventuale.

                                        L’accusa ha poi evidenziato ulteriori elementi indizianti a carico di ACCU 2 – la quale aveva tra l’altro una marcata ascendenza sul compagno – in particolare, l’impassibilità di fronte al pestaggio, il comportamento immediatamente successivo alla domanda del compagno a sapere se era soddisfatta, l’indicazione da lei riportata sull’agenda (“__________l’ha pagata. Botte”). La chiamata in correità di __________ che non aveva nessun interesse a coinvolgere persone a lui care – l’una sua confidente, l’altra sua fidanzata almeno fino all’estate 2009 – non sarebbe che un elemento di conferma della tesi accusatoria.

                                        Del resto, a detta del Procuratore pubblico, entrambe le accusate sapevano che __________, oltre a essere perdutamente innamorato di ACCU 2, era una persona particolarmente gelosa e abituata a discutere con i fatti piuttosto che con le parole, ragion per cui non potevano credere che sarebbe comparso davanti al rivale per discutere pacificamente.

                                 5.     Di diverso avviso le difese che hanno avanzato un possibile fraintendimento tra quanto voluto da __________ e quanto invece da loro immaginato.

                              5.1.     Quella di ACCU 1 ha sostenuto che ella ignorava quali fossero le reali intenzioni di __________ aspettandosi un chiarimento verbale della situazione. Come emergerebbe dai verbali, per ACCU 1 l’intenzione di __________ era quella di riprendere o ammonire il corteggiatore, esortandolo magari con toni accesi, a non ripetere quello che aveva fatto subire alla sua amata. La reazione di sgomento dell’imputata a fronte della violenza inaudita di __________ comproverebbe l’imprevedibilità dei fatti. Che questi fosse un uomo notoriamente geloso, non proverebbe nulla. In definitiva, la difesa ha concluso per una negligenza cosciente, chiedendo dunque il proscioglimento dell’accusata, atteso che la complicità per negligenza non è punibile.

                              5.2.     Il difensore di ACCU 2, dal canto suo, si è appellato alle stesse sorti toccate a __________ di fronte alle Assise criminali, prosciolto dal medesimo capo d’imputazione, non essendo egli intervenuto nell’aggressione.

                                        Ha rilevato come agli atti non vi è alcun elemento fattuale serio che porti a concludere che l’imputata fosse correa delle lesioni semplici provocate da __________, ovvero che fosse a conoscenza che il suo compagno avrebbe agito in quel modo. Pur sapendo dei precedenti a suo carico, l’imputata non aveva elementi che potevano in buona fede farle pensare che quell’uomo esageratamente geloso potesse essere violento, attendendosi tutt’al più una strigliata, nel senso di un insulto o uno spintone. La difesa ha messo in discussione la chiamata in correità di __________, esprimendo delle riserve sulla sua persona e sulla sua credibilità. Ha inoltre specificato che questi non ha mai riferito di aver discusso con la compagna del piano, da cui il possibile fraintendimento: quello che era chiaro nella testa di __________, da persona violenta, non lo era per gli altri. Sebbene si volesse tendere una trappola, le finalità non erano chiare e concordate. Del resto, in quel periodo l’accusata fumava in media 5 spinelli al giorno, per cui non era per nulla lucida. Il difensore ha quindi evidenziato che ella non aveva nessun movente per compiere un atto così grave, ma che il motivo del suo agire era di chiarire la situazione e concludere la storia con uno sconosciuto, del quale poteva avere una sacrosanta paura, giacché seguiva i suoi spostamenti e l’assillava con degli SMS da mesi.

                                        La difesa ha infine contestato la formulazione del decreto d'accusa, nella misura in cui le rimprovera di aver fissato l’appuntamento, circostanza che seppur in causalità naturale con il pestaggio, non è tuttavia sufficiente per sussumere il reato di lesioni semplici. In ogni caso, ammesso che __________ facesse tutto quanto voleva l’accusata, il decreto non contempla l’istigazione.

                                 6.     A norma dell’art. 123 cifra 1 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

                                        In concreto, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione non è contestata; delle lesioni subite da __________ fa stato il certificato medico agli atti (AI 5 inc. 2008/9982). La questione verte pertanto sul foro interiore delle due accusate, le quali pretendono, come detto, di aver ignorato le reali intenzioni di __________, l’una asserendo di aver pensato che questi avrebbe dato un semplice avvertimento a colui che corteggiava con insistenza la sua ragazza (“Al massimo io pensavo che __________, siccome compagno della __________ e quindi persona più interessata di me e __________, lo avrebbe ammonito e forse anche ‘scrollato’ un attimino”; cfr. verbale d'interrogatorio 5 marzo 2009, pag. 2 nel mezzo); l’altra negando in ogni caso che le finalità dell’incontro fossero state concordate in precedenza (“Per me si trattava di incontrare la persona per chiarire verbalmente le cose. Magari anche dandogli una scrollatina. Non era mia intenzione far picchiare questa persona. In questo senso penso che ci sia stato un fraintendimento fra me e __________”; cfr. verbale d'interrogatorio 2 aprile 2009, pag. 3 in alto).

                                        Occorre pertanto verificare se esse avevano la cognizione di ciò che sarebbe successo dopo l’incontro con __________, fermo restando che in difetto di ammissioni ci si trova in presenza di un processo di tipo indiziario.

                                 7.     Anzitutto va detto che, contrariamente alla tesi difensiva, dal fascicolo processuale non emerge affatto (salvo una estemporanea e interessata affermazione di __________), che ACCU 2 si sentisse in qualche modo intimorita o, ancor più, minacciata dal suo spasimante. Se così fosse ella non avrebbe salvato sul cellulare il numero di “__________”, memorizzandolo con il nome che lui le aveva dato (cfr. verbale d'interrogatorio 5 novembre 2008, pag. 3 in alto). Inoltre, soprattutto, non si spiegherebbe come mai ella abbia risposto ai messaggi durante tutti quei mesi. Appare semmai più probabile che ella fosse incuriosita (o compiaciuta) dall’impertinenza o tutt’al più infastidita – ma neppure più di quel tanto – dall’insistenza di __________; ad ogni buon conto ella stessa ha ammesso che __________ non l’aveva mai minacciata (cfr. verbale d'interrogatorio 2 aprile 2009, pag. 3). Del resto, anche il compagno, udita la storia del presunto agente segreto, le aveva detto che quel tizio era un mitomane: “__________sosteneva – a ragione – che un agente del __________, mai e poi mai avrebbe ‘pubblicizzato’ la sua funzione” (cfr. verbale d'interrogatorio 5 novembre 2008, pag. 2). Pure ACCU 1 non ha avuto dubbi nel dichiarare che: “il tono degli stessi (SMS, ndr) era dolce, tipici di un uomo che flirta e che ha ovvi secondi fini. Non vi era nulla di minaccioso” (cfr. verbale d'interrogatorio 7 novembre 2008, pag. 3), soggiungendo tra l’altro che “__________si infervorava, ingelosendosi per la presenza di questi ‘contendenti’ (fra cui __________, ndr)” (cfr. verbale d'interrogatorio ACCU 1 7 novembre 2008, pag. 3 in alto).

                                 8.     Ciò posto, sulle finalità dell’incontro suggerito da __________, le accusate non hanno saputo fornire chiarimenti utili, limitandosi a sostenere vagamente che durante la cena al grotto non si è discusso su come __________ avrebbe “chiarito” la situazione, ovvero come si sarebbe comportato con __________.

                                        Dalle affermazioni unanime dei protagonisti, risulta con certezza che al grotto ACCU 2 ha ricevuto diversi SMS da parte di __________ e che le risposte da dare sono state concordate tra i commensali. In particolare, verso la fine della cena __________ la informava che era rientrato da una missione e che si trovava ad __________, ragion per cui è stato fissato l’appuntamento in zona __________ (“Alla fine però l’ultimo SMS da noi inviato, proponeva il porto di __________ come luogo d’incontro”; verbale d'interrogatorio 7 novembre 2008 ACCU 1, pag. 4). Come riferito più volte in sede di istruttoria dibattimentale, il posto scelto doveva essere romantico, per non tradire le aspettative del corteggiatore che arrivava “tutto pieno d’amore”.

                                        ACCU 1 ha d’altronde precisato che “__________ed io giunte sul posto, siamo scese dall’auto e ci siamo incamminate verso il luogo previsto. __________ ed __________ ci hanno lasciato partire a mo’ di esca. Ci avrebbero raggiunte dopo” (cfr. verbale d'interrogatorio 7 novembre 2008, pag. 4 in alto), mentre ACCU 2, ha soggiunto che “con la scusa di voler accompagnare __________ alla macchina, ho detto ad __________ di accompagnarci al parcheggio. Cosa che lui ha fatto. Strada facendo, ci siamo incrociati con __________ e ‘__________(__________, ndr) che stavano venendo verso di noi” (cfr. verbale d'interrogatorio 5 novembre 2008, pag. 4 nel mezzo), il tutto in modo tale da garantire un effetto sorpresa.

                                        Ora, così stando le cose, non appare per nulla credibile che durante tutto il discutere per rispondere ai messaggi di __________ e predisporre la trappola, non si sia pianificato oltre l’incontro. In proposito, __________ ha dichiarato quanto segue: “Le intenzioni erano fin dall’inizio quelle di suonarle al __________. Di questo fatto eravamo tutti e 4 perfettamente a conoscenza e tutti e 4 condividevamo l’intento” (cfr. verbale d'interrogatorio 16 gennaio 2009, pag. 2 in alto), ribadendo anche in seguito che:

                                        -    “__________sapeva che io l’avrei pestato. Era d’accordo con questo perché questo uomo la importunava e lei si sentiva minacciata” (verbale, pag. 2 in basso);

                                        -    “__________sapeva che gliele avrei suonate. Lui non ha picchiato. L’accordo che avevamo preso sulla mia vettura durante il tragitto fra __________ e __________, era che lui sarebbe intervenuto in caso io mi trovassi in difficoltà nel fronteggiare il __________” (verbale, pag. 3 in alto);

                                        -    “Lei (__________, ndr) sapeva che io avrei picchiato il __________. Si è messa a disposizione per incontrare con __________ il __________. L’ha incontrato nelle circostanze già descritte e poi, come __________, si è incamminata con __________ verso di noi” (cfr. verbale pag. 3, in basso).

                                        In questo senso, le accusate medesime hanno alluso a una possibile “scrollatina” da parte di __________, termine che, inequivocabilmente non riveste carattere verbale come da loro preteso e che, del resto, non è per nulla avulso dallo scopo dell’incontro: scrollarsi di dosso o liberarsi di __________.

                                        Certo ACCU 2 ha affermato che non era sua intenzione far picchiare questa persona (verbale 2 aprile 2009, pag. 3); nondimeno nel verbale più prossimo ai fatti ella non lo escludeva neppure (cfr. verbale 5 novembre 2008, pag. 5 nel mezzo: “ADR: che non mi sembra di aver chiesto ad __________ di andare a picchiare ‘__________’ ”).

                                        D’altro canto, alcune frasi pronunciate da ACCU 1 appaiono assai sintomatiche. Nel verbale d'interrogatorio 7 novembre 2008 ella ha affermato tra le righe che: “mai e poi mai avrei immaginato una tale violenza” (pag. 4); in sede di dibattimento odierno ha poi riferito di aver detto a __________: “Ma non ti sembra che sta esagerando?”; affermazioni simili, come rettamente rilevato dall’accusa, inducono a credere che ella si aspettava, come tutti, un’aggressione fisica e non verbale (tanto più che, per suo stesso dire, __________ è sceso dalla vettura portando con sé una catena); caso contrario, avrebbe asserito tout court che non si aspettava che __________ aggredisse.

                                 9.     Ad ogni buon conto, al di là di quell’unico punto discordante che riguarda precisamente le finalità dell’incontro, la versione di __________ sugli altri punti della vicenda collima con quella delle imputate e le sue dichiarazioni appaiono lineari, costanti e disinteressate. In proposito, l’ex-compagna ha affermato, in prima battuta, che __________ li avrebbe coinvolti per rabbia. La difesa di ACCU 2, dal canto suo, ha tentato di sminuire la credibilità del correo, affermando che egli aveva interesse a contestualizzare i fatti con quelli successivi ben più gravi di cui si è macchiato nell’__________. Invano.

                                        Se così fosse stato, v’è da credere che __________ avrebbe coinvolto maggiormente i suoi compagni di sventura: al contrario egli è sempre andato dicendo che nessuno dei presenti (__________, __________ e __________) ha toccato o trattenuto __________ (cfr. verbale d'interrogatorio 7 novembre 2008, pag. 5). A maggior ragione egli non aveva alcuna necessità di chiamare in causa le due accusate, l’una, come detto, sua confidente (come lo attesta, tra l’altro, l’intervista da lei rilasciata in qualità di “amica” su un noto quotidiano ticinese dopo i fatti di sangue di cui si è reso complice nell’__________; allegato 1 al verbale 7 novembre 2008), l’altra, sua amata, almeno fino all’estate 2009, come emerso durante l’istruttoria dibattimentale. È in ogni caso pacifico che in occasione del verbale da lui rilasciato nel mese di gennaio 2009 – quando già sapeva qual era il suo destino – egli era ancora perdutamente innamorato di ACCU 2 e aveva semmai interesse a non creare un elemento di rottura con persone che potevano essergli amiche durante la sua permanenza in carcere.

                                        Di conseguenza, per la sua costanza, plausibilità e disinteresse la chiamata in correità adempie pienamente ai criteri posti da dottrina e giurisprudenza per essere ritenuta credibile.

                               10.     La partecipazione del gruppetto al piano di dare una lezione a B__________ trova poi conferma nelle singole circostanze che caratterizzano la dinamica dell’accaduto e nel comportamento tenuto dai partecipanti.

                                        In tal senso, va anzitutto letto il ruolo di “esca” a cui si sono prestate le due imputate, per creare il cosiddetto effetto sorpresa: se le finalità dell’incontro fossero state unicamente quelle di discutere con __________ per chiarire la situazione, non vi era sarebbe stata necessità alcuna di tendere una trappola come quella messa in atto, bastando una semplice telefonata.

                                        Anche il luogo concordato per l’incontro, asseritamente romantico, ma, soprattutto, manifestamente isolato, non si prestava affatto a discutere, discussione che poteva avvenire in un posto più affollato, a maggior ragione a fronte di uno sconosciuto, del quale si aveva paura e che poteva anche essere un maniaco (come sostenuto in sede di dibattimento). In ogni caso, una volta di più, non vi era necessità di essere romantici e di scambiarsi bacetti per chiarire la situazione e porre termine alla storia. Come non vi era neppure ragione di recarsi all’appuntamento con una catena.

                                        Non da ultimo, balza significativamente agli occhi la mancata reazione di ACCU 2 davanti al pestaggio; risulta infatti dagli atti che ella (unitamente a __________) è rimasta lì – impassibile – a guardare il compagno mentre colpiva con violenza il rivale, anche quando questi era caduto a terra, “senza nulla fare” (cfr. verbale d'interrogatorio 5 novembre 2008, pag. 4). A fronte di tale passività, ben difficilmente si può escludere che ella non condividesse l’intento di suonarle a __________; senza contare che, come dichiarato da ACCU 1 e da lei riconosciuto nel corso del dibattimento, ella aveva un buon ascendente sul compagno, il quale era con lei oltremodo premuroso. Aggiungasi che, diversamente da quanto da lei preteso in sede di dibattimento, la “suonata” non può essere durata meno di un minuto (forse cinque minuti per __________); risulta infatti che __________ ha avuto il tempo, tra un “cartone” e l’altro (o “dopo averlo scazzottato un po’ ”, per dirla come lei), di rivolgersi al malcapitato in dialetto meridionale per chiarire la sua posizione e la faccenda intera. Sebbene possa apparire comprensibile che ella sia stata colta inizialmente da spavento, non si vede però perché non abbia reagito in alcun modo o, come asserito da ACCU 1 in sede di dibattimento, lo abbia fatto solo in un secondo tempo. Invero, se una persona rimane malissimo di fronte a una scena di violenza inaudita (per suo stesso dire __________ è stato un animale), non sta certo a guardare a pochi metri, a meno che non goda del momento e soprattutto se è cosciente che un suo cenno, visto l’ascendente di cui beneficiava, era idoneo a fermare l’aggressore.

                               11.     Non può poi essere disatteso che, rispetto alla linearità e alla coerenza delle dichiarazioni di __________, ACCU 2 non ha saputo fornire spiegazioni plausibili e logiche agli ulteriori elementi indizianti evidenziati dall’accusa.

                                        In merito alla domanda postale dal compagno al termine dal pestaggio (“sei soddisfatta amore?”) – domanda che già per sé sola implica un accordo preventivo tra di due, caso contrario non avrebbe alcun senso –, ella ha dichiarato di aver ovviamente risposto di “sì”, poiché non poteva dire null’altro e anche perché almeno avrebbe smesso. Nondimeno, l’assunto è smentito da quanto affermato da __________ stesso, ovvero che “effettivamente mi sono fermato dopo aver sentito che aveva una figlia e che in tal senso mi sono rivolto anche a lui.” (cfr. verbale d'interrogatorio 16 gennaio 2009, pag. 3 in basso). Che tale risposta potesse invece servire a scongiurare che __________ menasse nuovamente il __________ non trova alcun riscontro agli atti.

                                        Anche la spiegazione data in sede di dibattimento circa l’annotazione sulla sua agenda (“__________l’ha pagata. Botte”), ovvero che ha stupidamente marcato questo fatto perché l’ha lasciata di stucco e inoltre per suggellare la fine di questa storia, che le aveva fatto passare dei brutti mesi, non appare per nulla convincente.

                                        ACCU 1, dal canto suo, non può seriamente pretendere di essersi sacrificata ad accompagnare ACCU 2 nel timore che il corteggiatore potesse essere un maniaco, ben potendo farsi da parte, senza correre alcun rischio, vista la presenza dei due uomini. Su questo aspetto ella risulta poco credibile. Messa di fronte alla foto da lei scattata immediatamente dopo i fatti a casa di __________, ella ha in sostanza precisato che, dopo lo spavento, si è sentita quasi in obbligo di condividere le sorti degli altri (“eravamo tutti sulla stessa barca”), affermazione che lascia del tutto perplessi.

                               12.     In considerazione di quanto precede, occorre giocoforza ritenere che tutti i componenti del gruppo sapevano che si andava all’incontro voluto da __________ e pianificato di concerto durante la cena con la consapevolezza di dare una lezione o una “scrollatina” a __________.

                                        Certo, non può essere escluso che le accusate non si immaginassero tanta violenza e neppure la volessero; tuttavia, alla luce delle intenzioni di __________, persona notoriamente gelosa e la cui personalità era loro conosciuta, esse non potevano escludere che le cose sarebbero degenerate, tanto più che __________ era pronto a intervenire con una catena, nell’eventualità – asseritamente comunicata da __________ a __________ – in cui __________ avesse avuto la peggio sul rivale in amore, non potendo escludere che questi fosse addestrato alla difesa personale (e non un “ragnino che non avrebbe fatto male a una mosca”, come invece si è rivelato essere).

                                        Cionondimeno ACCU 1 non poteva non leggere negli elementi a sua disposizione l’intenzione di __________ di venire alle mani con l’antagonista. Trovandosi quasi per caso in mezzo alla vicenda la sera dei fatti e decidendo di accompagnare ACCU 2 all’incontro pur venendo a conoscenza di quanto si intendeva compiere, ella ha partecipato a completare l’esca di quel disegno criminoso e ha necessariamente accettato la prospettiva che l’infrazione si realizzasse; ne segue che dev’essere considerata autrice colpevole di complicità in lesioni semplici per dolo eventuale, essendosi limitata ad accompagnare l’altra imputata.

                                        Il grado di partecipazione di ACCU 2 risulta per contro più elevato; ella ha in effetti partecipato a pianificare l’incontro, fungendo poi da esca principale per la concretizzazione del reato compiuto dal compagno e, come lo dimostra il suo comportamento susseguente all’incontro, ha condiviso con lui fino in fondo il piano di dare una lezione a __________ e ha dato un contributo essenziale alla sua realizzazione. Per questi motivi, ella va senz’altro riconosciuta autrice colpevole di lesioni semplici in correità con __________.

                               13.     Per quanto attiene al reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti a carico di ACCU 2, come a giusto titolo evidenziato dalla di lei difesa, si osserva che per il periodo dal 2006 al 4 maggio 2007 è in effetti intervenuta la prescrizione. Nondimeno, la prescrizione verte su una minima parte dei fatti contemplati nel decreto d'accusa, considerato che per suo stesso dire il consumo più significativo di stupefacente, pari a 5 spinelli 5 al giorno (per un totale di ca. 1200 spinelli), è avvenuto a far tempo dal 2008, mentre nei due anni precedenti (2006/2007) ne ha fumati complessivamente 75/100 (cfr. verbale d'interrogatorio 9 settembre 2008, pag. 1 in basso e 2 aprile 2009, pag. 1 in alto). Ne segue che tale differenza non è determinante ai fini della commisurazione della pena.

                               14.     Quo alla commisurazione della pena, l’art. 47 CP sancisce che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

                            14.1.     Nella fattispecie concreta, a favore ACCU 1 gioca da un lato la buona collaborazione con l’autorità, dall’altro la circostanza per cui con ogni verosimiglianza ella non voleva l’intensità delle lesioni riportate da __________.

                                        Tutto ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione patrimoniale dell’accusata agli atti e discussa in aula) la pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 300.-, proposta dal Procuratore pubblico appare confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa; a mente di questo giudice, la multa aggiuntiva non rende eccessivamente gravosa la pena e rafforza maggiormente l’effetto della pena pecuniaria sospesa. Del resto, non si vede quale effetto negativo possa avere la pena sulla vita dell’imputata, né del resto la difesa lo ha specificato.

                                        Sulla richiesta volta a ottenere il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena pecuniaria, si rileva anzitutto che la richiesta non è stata istruita, siccome postulata solamente durante le fase delle arringhe, senza che vi fosse stato il benché minimo accenno in precedenza. Ad ogni buon conto, il tipo di pena in questione risulta a priori in conflitto con la situazione di invalidità che riguarda l’imputata.

                            14.2.     A favore di ACCU 2, gioca senz’altro il fatto che è incensurata. A suo carico vi è nondimeno la gravità del reato compiuto in correità con l’allora compagno. Tenuto conto degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione patrimoniale dell’accusata agli atti e discussa in aula) la pena proposta dalla pubblica accusa va quindi confermata, fatto salvo per l’ammontare delle singole aliquote che viene leggermente ridotto e fissato in fr. 30.-, atteso che l’accusata è attualmente agli studi e non ha introiti fissi.

                                        Per quanto attiene alla multa, la stessa si giustifica anche tenuto conto della contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; tuttavia, in considerazione della mutata situazione finanziaria accertata da questo giudice, l’ammontare viene fissato in fr. 600.-.

                            14.3.     In entrambi i casi, non vi è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto che il periodo di prova può essere fissato in due anni, ossia il minimo previsto dalla legge.

                               15.     Nulla osta, alla crescita in giudicato della presente sentenza, alla confisca e alla distruzione di 18 grammi di haschisch, 12 grammi di marijuana, 9 grammi di semi di canapa (REP SAD Loc 773.2009), alle quali peraltro nessuno si è opposto.

visti                                   gli art. 25, 34, 42, 47, 106, 123 CP; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di complicità in lesioni semplici per avere, il __________, verso mezzanotte, ad __________, accompagnando ACCU 2 all’appuntamento previamente da questa fissato con __________, ben sapendo che lo scopo era quello di permettere a __________ di aggredire lo stesso, __________ e __________ incontrando la vittima e avviandosi verso __________ e __________ che sopraggiungevano in senso opposto, aggredendo __________ la persona non appena questa era giunta alla sua altezza, colpendola con pugni e calci anche quando questa era caduta a terra e si era rannicchiata in posizione di difesa, provocando alla vittima una ferita lacero-contusa al dorso del naso di 1,5 cm, una ferita lacero-contusa frontale sinistra di 4 cm, un ematoma paraorbitale sinistro e una contusione fronte-temporale-parietale sinistra, e meglio come descritto dai certificati medici del dott. __________ del 6.7.2008 e della dr.ssa __________ del 22.12.2008, intenzionalmente aiutato __________ e __________ a cagionare un danno al corpo e alla salute di __________.

proscioglie                       ACCU 2,

                                        dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 3546/2009 del 14 agosto 2009 per quanto concerne il periodo dal 2006 al 4 maggio 2007;

dichiara                           ACCU 2,

                                        autrice colpevole di:

                                        lesioni semplici per avere il __________, verso mezzanotte, ad __________, in correità con __________ e con la complicità di __________, fissandogli all’uopo un appuntamento in zona __________, ivi recandosi in formazioni distinte, __________ e __________ incontrando la vittima e avviandosi verso __________ e __________ che sopraggiungevano in senso opposto, aggredendo __________ la persona non appena questa era giunta alla sua altezza, colpendola con pugni e calci anche quando questa era caduta a terra e si era rannicchiata in posizione di difesa, provocando alla vittima una ferita lacero-contusa al dorso del naso di 1,5 cm, una ferita lacero-contusa frontale sinistra di 4 cm, un ematoma paraorbitale sinistro e una contusione fronte-temporale-parietale sinistra, e meglio come descritto dai certificati medici del dott. __________ del 6.7.2008 e della dr.ssa __________ del 22.12.2008, intenzionalmente partecipato a cagionare un danno al corpo e alla salute di __________;

                                        e

                                        contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, dal 5 maggio 2007 al 19 agosto 2008, in diversi luoghi del __________ non meglio precisati, consumato personalmente circa 1200 spinelli contenenti un imprecisato quantitativo di marijuana e haschisch, nonché in 2 circostanze, nel corso dell’estate 2008, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, sostanza quest’ultima offerta da __________.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'400.-.

condanna                         ACCU 2,

                                        1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 600.- (seicento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'400.-.

comunica                         che le condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

ordina                              la confisca e la distruzione di 18 grammi di haschisch, 12 grammi di marijuana, 9 grammi di semi di canapa (REP SAD Loc 773.2009).

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Polizia scientifica, Giubiasco,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                    1'300.00       totale

Distinta spese                    a carico di ACCU 2,

                                        fr.                       600.00       multa

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                    1'600.00       totale

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