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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.05.2010 10.2009.490

4. Mai 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·679 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.63 - max. 1.86 gr/oo)

Volltext

Incarto n. 10.2009.490 DA 3474/2009

Bellinzona 4 maggio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l’autovettura (recte: motoveicolo) Honda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.63 - max. 1.86 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________ il 27 maggio 2009;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 agosto 2009 n. 3474/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 130.--cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 11’700.--.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 agosto 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 4 maggio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto                          che l’accusato si dichiara disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;

sentito                               il difensore, il quale rileva innanzitutto come i fatti non siano contestati. Egli chiede, per contro, una sostanziale riduzione sia della pena pecuniaria per quanto concerne l’ammontare delle aliquote e l’importo delle stesse, sia della multa, in considerazione della sua precaria situazione finanziaria. Non si oppone ad un eventuale esecuzione della pena sotto forma di un lavoro di pubblica utilità;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        guida in stato di inattitudine,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3474/2009 del 17 agosto 2009;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  al lavoro di pubblica utilità di 120 (centoventi) ore;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      700.00       totale

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