Incarto n. 10.2009.468 DA 3304/2009
Bellinzona 4 marzo 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 in assistenza,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, dall’estate 2006 al 27 maggio 2009 nel __________, acquistato da occasionali spacciatori almeno 30 buste-dosi di eroina destinata al suo consumo personale;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 3 agosto 2009 n. 3304/2009 del AINQ 1 Bellinzona, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 marzo 2010, al quale
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto, malgrado non abbia acquistato né consumato eroina, è stato costretto dagli agenti di polizia a firmare il verbale di interrogatorio;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LStup,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3304/2009 del 3 agosto 2009;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale