Incarto n. 10.2009.445 DA 3108/2009
Bellinzona 27 aprile 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulla caccia
per avere, il 30 novembre 2008, a __________ intenzionalmente, senza autorizzazione, in correità con __________ e __________, muniti di fucile calibro 12/70 marca Aurora,
a) cacciato ed ucciso un cervo maschio fusone ed una cerva adulta in zona dove la caccia a tale specie era vietata;
b) partecipando all'eviscerazione degli animali, asportazione di zampe e teste, recandosi in seguito al centro cascami di Giubiasco per eliminare le carcasse, dissimulato animali morti di cui sapeva che erano stati ottenuti con un atto illecito;
fatti avvenuti a __________, in data __________ ;
reato previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a e d LCP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 luglio 2009 n. 3108/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 17'100.- (diciassettemilacento), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 380.- (trecentottanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.- con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.
3. Al versamento in solido con __________ e __________ allo Stato dell'importo di fr. 1'110.- da versare al fondo d'intervento selvaggina quale risarcimento del danno.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
5. ACCU 1 è privato del diritto di esercitare la caccia per la durata di 2 (due) anni.
6. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni decretata nei suoi confronti dal MP il 30.10.2006, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.
7. Ordina la restituzione del coltellino Victorinox di proprietà di ACCU 1.
8. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 luglio 2009;
indetto il pubblico dibattimento in data 27 aprile 2010, alla quale sono comparsi:
l’ accusato, ACCU 1
il difensore, DI 1
- CIVI 1
il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e conferma la richiesta di risarcimento, qualora già non sia stata pagata dai debitori solidali;
il difensore, il quale chiede che l’accusato venga prosciolto da ogni imputazione. In ogni caso il ruolo di ACCU 1, e per di più limitatamente all’imputazione di cui al punto b), può essere al massimo quello di complice, non di correo, e per di più di un reato tentato;.
Nel denegato caso di condanna, chiede che la pena pecuniaria sia ridotta ad un massimo di 10 aliquote giornaliere da fr. 280.— cadauna, la multa venga ridotta ad un massimo di fr. 700.--, il periodo di privazione del diritto di cacciare sia ridotto e sospeso condizionalmente e infine che non vi sia prolungamento della sospensione condizionale della precedente pena;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla LF sulla caccia
per avere, il 30 novembre 2008, a __________ intenzionalmente, senza autorizzazione, in correità con __________ e __________, muniti di fucile calibro 12/70 marca Aurora,
a) cacciato ed ucciso un cervo maschio fusone ed una cerva adulta in zona dove la caccia a tale specie era vietata;
b) partecipando all'eviscerazione degli animali, asportazione di zampe e teste, recandosi in seguito al centro cascami di Giubiasco per eliminare le carcasse, dissimulato animali morti di cui sapeva che erano stati ottenuti con un atto illecito?
2. Ha agito quale correo o quale complice?
3. Relativamente al pto 1 b) il reato è stato solo tentato?
4. In caso di condanna quale deve essere la pena?
5. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
6. Deve ACCU 1 essere privato del diritto di esercitare la caccia e se sì per quale periodo?
7. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 30 ottobre 2006?
7.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto o deve esservi formale ammonimento?
8. Deve essere ordinata la confisca del coltellino Victorinox?
9. Deve ACCU 1 essere condannato al pagamento alla CIVI 1 in solido con __________ e __________, dell’importo di fr. 1'100.-- da versare al fondo di intervento selvaggina quale risarcimento del danno?
10. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 CP, 17 cpv. 1 lett. d LCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 17 cpv. 1 lett. d LCP) per avere, il 30 novembre 2008, a Cadenazzo e Giubiasco, intenzionalmente dissimulato animali morti di cui sapeva che erano stati ottenuti con un atto illecito, partecipando all'eviscerazione degli animali, asportazione di zampe e teste, recandosi in seguito al centro cascami di Giubiasco per eliminare le carcasse;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 290.-- (duecentonovanta), per un totale di fr. 4'350.-- (quattromilatrecento-cinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 750.-- (settecentocinquanta);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.— per complessivi fr. 600.— (seicento);
condanna ACCU 1 al versamento allo Stato quale risarcimento del danno, in solido con __________ e __________, di un importo da accertarsi in sede civile;
priva ACCU 1 del diritto di esercitare la caccia per la durata di 1 (un) anno;
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 30.10.2006, ma l’ammonisce formalmente;
ordina il dissequestro del coltellino Victorinox di proprietà di ACCU 1;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di infrazione alla LF sulla caccia di cui alla lettera a) del capo d’imputazione del decreto d’accusa;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 750.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'350.-- totale