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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.04.2010 10.2009.445

27. April 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,240 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Praticare la caccia senza autorizzazione

Volltext

Incarto n. 10.2009.445 DA 3108/2009

Bellinzona 27 aprile 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sulla caccia

                                         per avere, il 30 novembre 2008, a __________  intenzionalmente, senza autorizzazione, in correità con __________ e __________, muniti di fucile calibro 12/70 marca Aurora,

a)         cacciato ed ucciso un cervo maschio fusone ed una cerva adulta in zona dove la caccia a tale specie era vietata;

b)         partecipando all'eviscerazione degli animali, asportazione di zampe e teste, recandosi in seguito al centro cascami di Giubiasco per eliminare le carcasse, dissimulato animali morti di cui sapeva che erano stati ottenuti con un atto illecito;

                                         fatti avvenuti a __________, in data __________ ;

                                        reato previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a e d LCP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 luglio 2009 n. 3108/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di fr. 17'100.- (diciassettemilacento), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 380.- (trecentottanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.  Alla multa di fr. 1'500.- con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.

                                    3.  Al versamento in solido con __________ e __________ allo Stato dell'importo di fr. 1'110.- da versare al fondo d'intervento selvaggina quale risarcimento del danno.

                                    4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                    5.  ACCU 1 è privato del diritto di esercitare la caccia per la durata di 2 (due) anni.

                                    6.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni decretata nei suoi confronti dal MP il 30.10.2006, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.

                                    7.  Ordina la restituzione del coltellino Victorinox di proprietà di ACCU 1.

                                    8.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 luglio 2009;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 27 aprile 2010, alla quale sono comparsi:

l’ accusato, ACCU 1

il difensore, DI 1

                                         -     CIVI 1

                                        il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e conferma la richiesta di risarcimento, qualora già non sia stata pagata dai debitori solidali;

                                        il difensore, il quale chiede che l’accusato venga prosciolto da ogni imputazione. In ogni caso il ruolo di ACCU 1, e per di più limitatamente all’imputazione di cui al punto b), può essere al massimo quello di complice, non di correo, e per di più di un reato tentato;.

                                        Nel denegato caso di condanna, chiede che la pena pecuniaria sia ridotta ad un massimo di 10 aliquote giornaliere da fr. 280.— cadauna, la multa venga ridotta ad un massimo di fr. 700.--, il periodo di privazione del diritto di cacciare sia ridotto e sospeso condizionalmente e infine che non vi sia prolungamento della sospensione condizionale della precedente pena;

                                        per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla LF sulla caccia

                                         per avere, il 30 novembre 2008, a __________  intenzionalmente, senza autorizzazione, in correità con __________ e __________, muniti di fucile calibro 12/70 marca Aurora,

a)  cacciato ed ucciso un cervo maschio fusone ed una cerva adulta in zona dove la caccia a tale specie era vietata;

b)  partecipando all'eviscerazione degli animali, asportazione di zampe e teste, recandosi in seguito al centro cascami di Giubiasco per eliminare le carcasse, dissimulato animali morti di cui sapeva che erano stati ottenuti con un atto illecito?

2.         Ha agito quale correo o quale complice?

                                3.     Relativamente al pto 1 b) il reato è stato solo tentato?

                                 4.     In caso di condanna quale deve essere la pena?

                                 5.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 6.     Deve ACCU 1 essere privato del diritto di esercitare la caccia e se sì per quale periodo?

                                 7.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 30 ottobre 2006?

                              7.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto o deve esservi formale ammonimento?

                                 8.     Deve essere ordinata la confisca del coltellino Victorinox?

                                 9.     Deve ACCU 1 essere condannato al pagamento alla CIVI 1 in solido con __________ e __________, dell’importo di fr. 1'100.-- da versare al fondo di intervento selvaggina quale risarcimento del danno?

                               10.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 CP, 17 cpv. 1  lett. d LCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       come segue ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 17 cpv. 1 lett. d LCP) per avere, il 30 novembre 2008, a Cadenazzo e Giubiasco, intenzionalmente dissimulato animali morti di cui sapeva che erano stati ottenuti con un atto illecito, partecipando all'eviscerazione degli animali, asportazione di zampe e teste, recandosi in seguito al centro cascami di Giubiasco per eliminare le carcasse;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 290.-- (duecentonovanta), per un totale di fr. 4'350.-- (quattromilatrecento-cinquanta);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 750.-- (settecentocinquanta);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.— per complessivi fr. 600.— (seicento);

condanna                         ACCU 1 al versamento allo Stato quale risarcimento del danno, in solido con __________ e __________, di un importo da accertarsi in sede civile;

priva                                ACCU 1 del diritto di esercitare la caccia per la durata di 1 (un) anno;

non revoca                       il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 30.10.2006, ma l’ammonisce formalmente;

ordina                              il dissequestro del coltellino Victorinox di proprietà di ACCU 1;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di infrazione alla LF sulla caccia          di cui alla lettera a) del capo d’imputazione del decreto d’accusa;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio reperti, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       750.--         multa

                                        fr.                       300.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       300.--         spese giudiziarie

                                         fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    1'350.--         totale

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