Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.05.2010 10.2009.443

4. Mai 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·876 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Tacciare di "bracconiere" una persona, riferendo che la stessa pescava e commerciava pesci in periodo di divieto

Volltext

Incarto n. 10.2009.443 DA 3248/2009

Bellinzona 4 maggio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di                                                   diffamazione ripetuta

                                         per avere, ad __________ il 15 novembre 2008 nel corso dell’assemblea ordinaria della Sezione __________ e a __________ il __________ 2008 nel corso dell’assemblea ordinaria del club __________, comunicando con dei terzi incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei e, meglio, per averlo tacciato di “bracconiere” riferendo che lo stesso pescava e commerciava pesci in periodo di divieto;

                                         fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

                                         reato previsto dall'art. 173 CP; richiamato l’art. 42 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 luglio 2009 n. 3248/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1.   Alla pena pecuniaria di fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 330.- (trecentotrenta) - (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                    4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

                                    5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 luglio 2009;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 4 maggio 2010, alla quale l’accusato, benché regolarmente citato con raccomandata 11 febbraio 2010, non è comparso;

                                        il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

                                        l’avv. PR 1, , patrocinatore della parte civile CIVI 1 ha comunicato con fax 4 maggio 2010 di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando la conferma del decreto d’accusa e chiedendo che venisse riconosciuta la pretesa di fr. 1'000.— per torto morale e fr. 1'346.60 per onorario e spese legali;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di diffamazione ripetuta per avere ad __________ il __________ 2008 nel corso dell’assemblea ordinaria della Sezione __________ e a __________ il __________ 2008 nel corso dell’assemblea ordinaria del club __________, comunicando con dei terzi incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei e, meglio, per averlo tacciato di “bracconiere” riferendo che lo stesso pescava e commerciava pesci in periodo di divieto?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

visti                                   gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1. e 3., negativamente al quesito posto sub 4., come segue agli altri quesiti;

dichiara                       ACCU 1

                                        autore colpevole di ripetuta diffamazione (art. 173 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3248/2009 del 27 luglio 2009;

condanna                    ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 500.-- (cinquecento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                    3.       al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per complessivi fr. 250.— (duecentocinquanta);

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

dà atto                             che la parte civile CIVI 1 , è rinviata al competente foro per le pretese di natura civile;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

                                        Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      550.--         totale

10.2009.443 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.05.2010 10.2009.443 — Swissrulings