Incarto n. 10.2009.393 DA 2673/2009
Bellinzona 3 febbraio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo giugno 2006 sino al 26 marzo 2009, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 9 grammi di eroina;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno 2009 n. 2673/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 2 luglio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 febbraio 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto non avendo mai consumato eroina né in Svizzera né all’estero. Le sue dichiarazioni rese a verbale in Polizia non corrispondono al vero e sono state rese per assecondare il poliziotto e nella speranza che poi un giudice potesse giudicare oggettivamente;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2673/2009 del 15 giugno 2009;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale